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Home / Contratti / TELELAVORO: DIPENDENTE O PROGETTO?

TELELAVORO: DIPENDENTE O PROGETTO?

Scritto da: Redazione Bloglavoro 1 Aprile 2007 – 1 Aprile 2007 - 17:53

telelavoro

Il principale problema quando si parla di telelavoro è distinguere tra telelavoro quale prestazione di lavoro subordinato e telelavoro quale contratto di lavoro a progetto. La rilevanza pratica del problema è soprattutto in capo ai committenti, che potrebbero vedersi disconoscere, in sede di visita ispettiva INPS, le riduzioni contributive già applicate considerando il telelavoro quale rapporto di lavoro autonomo (aliquota a carico dell’azienda del 12%) per viceversa esigere il versamento dei contributi dovuti per i rapporti di lavoro subordinati (aliquota a carico dell’azienda del 30% circa).L’articolo 61 del D.Lgs. 276/2003 recita “i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione…devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”.Quindi la Legge afferma che dal 24/10/2003 (data di entrata in vigore del decreto, i rapporti di cococo devono avere anche alcuni ulteriori requisiti:

* Essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
* nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente.

Il primo problema è stabilire quando la prestazione di lavoro è autonoma e quando subordinata. La giurisprudenza in materia, assai copiosa, ha posto l’accento sulla nozione di subordinazione come soggezione al potere disciplinare del datore sulla determinazione delle modalità tecniche di svolgimento della prestazione di lavoro. In parole povere è il datore di lavoro che dice (anzi, se necessario, impone) come fare il lavoro. Questo è in nuce il concetto di subordinazione, che può comunque essere fatta rilevare da ulteriori elementi indiziari, quali la sottoposizione ad un orario di lavoro fisso, la continuità e la non variazione nel tempo del compenso.
Astrattamente il telelavoro ben si presterebbe alla qualificazione dell’attività come di rapporto di collaborazione continuativa e coordinata a progetto, sia per la caratteristica che essendo svolta l’attività aliunde non è possibile esercitare alcun controllo sull’orario di lavoro, sia per la caratteristica che normalmente le mansioni consentono agevolmente la riconduzione ad un progetto (pensiamo per esempio alla realizzazione di un sito web o allo sviluppo di un particolare programma) sia infine perché, almeno nella normalità dei casi, si tratterebbe di mansioni a medio o elevato contenuto intellettuale, svolte appunto aliunde e quindi fuori da ambiti di controllo diretto da parte del committente, e pertanto, almeno astrattamente, autonome. E’ comunque opportuno essere molto prudenti su valutazioni di questo tipo; invero la più recente giurisprudenza in materia (Tribunale di Torino 5/4/2005) ha posto l’accento anche su due requisiti ulteriori.

* il requisito del coordinamento. Trattandosi di rapporti di lavoro a progetto in cui la prestazione di lavoro avviene per in coordinamento per lo svolgimento di un progetto programma di lavoro o fase di esso, l’attività svolta a progetto sia coordinata con l’organizzazione del committente e non la sostituisca (nella fattispecie sono stati disconosciuti contratti di lavoro a progetto multipli e a contenuto standardizzato svolti per lo svolgimento di mansioni dirette alla vendita di prodotti di telefonia da parte di una società avente il medesimo oggetto sociale).
Sono stati pertanto ritenuti rilevanti sia il fatto che il rapporto di lavoro a progetto abbia per oggetto lo svolgimento di attività non inerente ma accessoria all’oggetto sociale del committente,;
* il dettaglio nella determinazione del progetto, che, essendo la parte più caratteristica del contratto di lavoro a progetto, .necessariamente deve essere ben specificato, senza dare l’impressione che si tratti di un “disordinato tentativo di dare veste giuridica” ad un rapporto di lavoro che in realtà è subordinato.

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