* Essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso;
* nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente.
Il primo problema è stabilire quando la prestazione di lavoro è autonoma e quando subordinata. La giurisprudenza in materia, assai copiosa, ha posto l’accento sulla nozione di subordinazione come soggezione al potere disciplinare del datore sulla determinazione delle modalità tecniche di svolgimento della prestazione di lavoro. In parole povere è il datore di lavoro che dice (anzi, se necessario, impone) come fare il lavoro. Questo è in nuce il concetto di subordinazione, che può comunque essere fatta rilevare da ulteriori elementi indiziari, quali la sottoposizione ad un orario di lavoro fisso, la continuità e la non variazione nel tempo del compenso.
Astrattamente il telelavoro ben si presterebbe alla qualificazione dell’attività come di rapporto di collaborazione continuativa e coordinata a progetto, sia per la caratteristica che essendo svolta l’attività aliunde non è possibile esercitare alcun controllo sull’orario di lavoro, sia per la caratteristica che normalmente le mansioni consentono agevolmente la riconduzione ad un progetto (pensiamo per esempio alla realizzazione di un sito web o allo sviluppo di un particolare programma) sia infine perché, almeno nella normalità dei casi, si tratterebbe di mansioni a medio o elevato contenuto intellettuale, svolte appunto aliunde e quindi fuori da ambiti di controllo diretto da parte del committente, e pertanto, almeno astrattamente, autonome. E’ comunque opportuno essere molto prudenti su valutazioni di questo tipo; invero la più recente giurisprudenza in materia (Tribunale di Torino 5/4/2005) ha posto l’accento anche su due requisiti ulteriori.
* il requisito del coordinamento. Trattandosi di rapporti di lavoro a progetto in cui la prestazione di lavoro avviene per in coordinamento per lo svolgimento di un progetto programma di lavoro o fase di esso, l’attività svolta a progetto sia coordinata con l’organizzazione del committente e non la sostituisca (nella fattispecie sono stati disconosciuti contratti di lavoro a progetto multipli e a contenuto standardizzato svolti per lo svolgimento di mansioni dirette alla vendita di prodotti di telefonia da parte di una società avente il medesimo oggetto sociale).
Sono stati pertanto ritenuti rilevanti sia il fatto che il rapporto di lavoro a progetto abbia per oggetto lo svolgimento di attività non inerente ma accessoria all’oggetto sociale del committente,;
* il dettaglio nella determinazione del progetto, che, essendo la parte più caratteristica del contratto di lavoro a progetto, .necessariamente deve essere ben specificato, senza dare l’impressione che si tratti di un “disordinato tentativo di dare veste giuridica” ad un rapporto di lavoro che in realtà è subordinato.