Non sono ancora in molti a sapere che oltre al congedo di maternità, c’è un secondo periodo di astensione, facoltativo e fruibile anche dal padre, che può avere una durata complessiva riferita ad entrambi i genitori non superiore a 10 mesi (elevata a 11 se il padre si assenta dal lavoro per un periodo non inferiore a 3 mesi). Quindi mamma e papà fanno un vero lavoro di squadra, anche a livello contributivo e di pianificazione del tempo da passare con il nuovo arrivato.
All’interno di questo limite complessivo, alla madre possono spettare al massimo 6 mesi di astensione dal lavoro e il medesimo limite è previsto anche per il padre, elevabile tuttavia a 7 mesi nell’ipotesi di astensione dal lavoro per almeno 3 mesi continuativi o frazionati.
Il periodo di astensione facoltativo spetta per ogni figlio e può essere fruito entro l’ottavo anno di vita del bambino anche in modo frazionato. Per esempio è possibile anche usufruire di un mese ogni anno, permettendo così ai genitori per esempio di prolungare una permanenza al mare o in montagna fino a due mesi o più.
I termini sopra riportati valgono anche in caso di adozione o affidamento del minore di età inferiore a 6 anni.
Il trattamento economico spettante durante questo congedo, ammonta al 30% della retribuzione normalmente percepita in base alla retribuzione media giornaliera ed è anticipato dal datore di lavoro per conto dell’INPS. Tale trattamento spetta fino al compimento del 3° anno di vita del bambino per un massimo complessivo per entrambi i genitori di 6 mesi. Oltre questo limite, questa indennità economica sarà erogabile solamente se il reddito individuale del genitore interessato risulta al di sotto di una soglia minima ovvero 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
Unico neo: ferie e tredicesima, maturano per intero durante l’astensione obbligatoria (congedo di maternità), ma non vengono accumulati durante il periodo di astensione facoltativa. Tutti e due i periodi di astensione dal lavoro, obbligatoria e non, risultano comunque coperti da contribuzione figurativa da parte dell’INPS e risultano utili ai fini del calcolo del TFR.