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Home / Contratti / TRASFORMAZIONE CO.CO.CO E CO.PRO IN LAVORO SUBORDINATO

TRASFORMAZIONE CO.CO.CO E CO.PRO IN LAVORO SUBORDINATO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 23 Aprile 2007 – 23 Aprile 2007 - 11:48

co.co.co  e co.co.pro nei call center

Con riferimento alla circolare INPS, Stabilizzazione dei rapporti di collaborazione cir. 17.4.2007, n. 78.

Per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ancora esistenti, anche se oggetto di provvedimenti ispettivi non definitivi (ovvero se sono già intervenuti gli organi competenti anche decretando non ammissibile questa formula contrattuale per il lavoro svolto), i committenti possono procedere alla trasformazione dei rapporti in rapporti di lavoro subordinato.
L’iter è il seguente:
1) stipulazione di un accordo aziendale o territoriale entro il 30 aprile 2007;
2) sottoscrizione di atti di conciliazione individuale in base alle regole del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso;
3) versamento alla Gestione separata, di un contributo straordinario integrativo, tramite il modello F24, pari alla metà della quota di contribuzione a carico del committente per il periodo di vigenza del contratto di collaborazione di ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.
I nuovi contratti di lavoro subordinato, devono prevedere una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.

Indubbiamente la clausola di non inferiore ai 24 mesi rappresenta un grande vantaggio per chi passa dall’irregolarità di un contratto atipico a un contratto subordinato . Purtroppo nella fretta e nella gioia di questo passaggio, soprattutto per chi lo attende da anni, possono essere nascoste varie insidie. Il consiglio è sempre quello di valutare molto attentamente il contratto che vi viene proposto, soprattutto se prevede lo stesso compenso lordo. Nel caso del contratto subordinato la tassazione sarà infatti maggiore e passerete da un 20% del cococo/cocopro a un (circa) 33% del contratto subordinato. E’ lecito quindi chiedere che in questo passaggio sia previsto anche un aumento del salario lordo.

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