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Home / Contratti / IL CONTRATTO DI AGENZIA

IL CONTRATTO DI AGENZIA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 27 Maggio 2007 – 27 Maggio 2007 - 07:17

Il rapporto di lavoro tra l’agente e l’impresa (o preponente)
Il contratto di agenzia (disciplinato dagli artt. 1742 e 1753 del Codice Civile e dalla direttiva Cee n° 53/1986, su cui si basa il DLgs. 10-09-1991) implica l’assunzione, da parte di un agente, dell’incarico di promuovere la conclusione di contratti di vendita di determinati beni o servizi per conto di un terzo (l’impresa o preponente). Ciò si verifica in cambio di una retribuzione, in una zona e in un territorio o, ancora, in un dato settore di mercato preliminarmente stabiliti dal preponente.

Nella lettera d’incarico, l’impresa deve specificare i punti fermi che regolano l’attività dell’agente
Il rapporto di collaborazione dell’agente incaricato con l’impresa inizia formalmente al momento della stipulazione di un’apposita lettera d’incarico. In essa devono essere affrontati alcuni punti cruciali riguardanti l’attività dell’agente e, in particolare, il nome delle parti, la zona assegnata, i prodotti da vendere, l’entità delle provvigioni e dei compensi, nonché la durata del contratto, ossia se si tratti di un vincolo a tempo determinato o indeterminato.

L’agente è sempre più una figura imprenditoriale, dotata di autonomia di movimento, nel rispetto delle regole fissate dal preponente
Fra le principali caratteristiche del rapporto di agenzia vi è il suo carattere imprenditoriale, l’autonomia nell’organizzazione (pur nel rispetto delle direttive del preponente), la stabilità dell’incarico (il contratto vincola l’agente a un rapporto di collaborazione costante), l’assegnazione di una zona definita, il diritto di esclusiva (il preponente, con l’esclusione di differenti accordi, non può destinare più agenti in una stessa zona e per lo stesso settore d’attività); la partecipazione al rischio da parte del preponente.

L’iscrizione all’Enasarco
Qualora già non lo fossero, l’azienda è inoltre tenuta a iscrivere i componenti della propria forza vendita all’Enasarco (Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti). Nel caso in cui l’agente sia di tipo monomandatario, ha con ciò il diritto di lavorare in esclusiva nella zona a lui assegnata per contratto e non può assumere incarichi da altri proponenti.

L’agente è libero di organizzare il proprio orario di lavoro nei modi che gli sono più congeniali
Per contratto, all’agente non sono imposti particolari obblighi di orario lavorativo, né rispetto agli itinerari e neppure per quanto concerne il suo periodico invio, all’impresa da cui dipende, di relazioni sull’andamento delle vendite concluse nel territorio a lui assegnato. In base all’art. 1748 C.C., inoltre, l’agente non ha diritto a forme di rimborso o risarcimento delle spese affrontate nello svolgimento della propria attività.

Come sono calcolate dalle aziende preponenti le provvigioni da corrispondere agli agenti
Un’azienda preponente, a grandi linee, fisserà le retribuzioni da corrispondere ai propri agenti in considerazione del volume di affari da essi individualmente procurati. Più precisamente, ogni provvigione è stabilita tenendo conto della quantità dei contratti di vendità positivamente conclusi dal singolo agente. Le provvigioni sono inoltre riconosciute nei seguenti casi: a) quando il contratto di vendita è concluso dal committente, pur spettando all’agente l’esecuzione; b) quando, pur essendo terminato il rapporto d’agenzia per l’agente, il contratto è stato formulato grazie alla sua personale iniziativa e, infine, c) quando alla conclusione del contratto non si è giunti per iniziativa del committente.

I tipi possibili di provvigione percepite dagli agenti
Gli artt. 1748 e 1749 del Codice Civile prevedono che la prestazione d’opera degli agenti di commercio riceva compensi la cui entità dipende dagli accordi inizialmente pattuiti fra le parti. Fra i tipi possibili di provvigioni abbiamo la percentuale costante, quando il compenso è direttamente proporzionale al giro di affari procurato; il premio, che può aggiungersi alla percentuale costante come riconoscimento economico di determinati obiettivi di vendita; la percentuale crescente, in cui la provvigione aumenta con il conseguimento di un dato livello di affari; il cosiddetto sovrapprezzo, quando la provvigione corrisponde alla differenza fra il prezzo di listino e il prezzo (maggiorato) alla vendita del bene o servizio; minimo garantito, ossia un risarcimento mensile che l’azienda riconosce all’agente, tenendo conto p. es; la vastità della zona ricoperta dalla sua attività.

I risarcimenti che spettano all’agente nel caso in cui il contratto sia scaduto
Il contratto di agenzia si considera automaticamente risolto nel caso in cui, essendo di tipo a tempo determinato, sia giunto alla naturale scadenza. In caso di scadenza del contratto, tuttavia, l’agente ha diritto al riconoscimento di un’adeguata indennità sia nel caso in cui con la propria attività egli abbia contribuito a procurare nuovi clienti all’azienda, sia se dimostri di aver notevolmente incrementato il giro d’affari con i clienti esistenti.

Fonte: CliccaLavoro.it

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