AUTOCERTIFICAZIONE: COSA SI PUO’ AUTOCERTIFICARE?

Le autocertificazioni, introdotte dal D.P.R. 28.12.2000, n.445, sono spesso utili per presentare le domande per i concorsi, trasmettere la documentazione per un nuovo impiego e… per evitare lunghe code! Ci scrivono spesso però per chiarire dubbi in merito a cosa si possa autocertificare. Ci chiedono se si può usare l’autocertificazione per il voto di laurea, per il diploma, persino per l’esenzione dal servizio militare. Sì, è possibile.
Pubblichiamo di seguito la lista di tutti i documenti che si possono produrre come autocertificazioni in base all’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.Si possono autocertificare:

  1. data e il luogo di nascita;
  2. residenza;
  3. cittadinanza;
  4. godimento dei diritti civili e politici;
  5. stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  6. stato di famiglia;
  7. esistenza in vita;
  8. nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  9. iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  10. appartenenza a ordini professionali;
  11. titolo di studio, esami sostenuti;
  12. qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  13. situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  14. assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  15. possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  16. stato di disoccupazione;
  17. qualità di pensionato e categoria di pensione;
  18. qualità di studente;
  19. qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  20. iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  21. tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  22. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  23. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  24. qualità di vivenza a carico;
  25. tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  26. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda diconcordato.

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4 Commenti

  1. Luca Lodi
    30/9/2007 - 18:48

    Va però precisato, in merito al DPR 445/2000, che le autocertificazioni da esso disciplinate hanno valenza solo verso le Pubbliche amministrazioni e non nei rapporti tra privato e privato. Questo per ovvi motivi: la p.a. può verificare la veridicità delle informazioni, il privato non sempre. Alcune certificazioni si riescono a rilasciare lo stesso, più intese come dichiarazioni che autocertificazioni, spesso per prassi o altre norme (si pensi ai dati anagrafici, per esempio). Ma altre informazioni, come lo stato di famiglia, non hanno alcun valore tra privato e privato e quindi il soggetto dichiarante deve presentare una certificazione firmata da un pubblico ufficiale, quindi il certificato anagrafico rilasciato dal comune.
    Bisogna stare attenti a non confondere l’ambito applicativo del DPR 445/2000 credendo che si possa certificare tutto anche verso i privati, come ad es. il proprio datore di lavoro.
    Altro discorso è poi la responsabilità per falsità in atti e dichiarazione, che comunque non esula il soggetto ricevente dalla responsabilità per aver utilizzato informazioni autocertificate e non certificate, qualora il contenuto dell’autocertificazione sia mendace.

    Cordiali saluti e complimenti per il blog.
    Luca Lodi

  2. elena
    18/11/2008 - 16:18

    sto per essere assunta presso l’asur n.3 di fano (azienda sanitaria pubblica!) a tempo indeterminato come infermiera ma l’ufficio assunzioni si rifiuta di accettare le autocertificazioni riguardo alla cittadinanza,al godimento dei diritti politici,al casellario giudiziale e relativo ai carichi penali pendenti..pretentono i certificati originali..come mi devo comportare?

  3. Redazione Bloglavoro
    18/11/2008 - 19:13

    La cittadinanza si può autocertificare e comunque è riportata sulla carta di identità, basta quella. Non si può invece autocertificare l’estratto del casellario giudiziario, quindi possono chiederlo. Si può certificare solo di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Però l’estratto non è autocertificabile, quindi dipende da cosa chiede il datore di lavoro:
    1) se chiede l’estratto del casellario > va portato l’estratto in originale
    2) se chiede di dichiarare di non avere pendenze penali > si può autocertificare

    I casi di autocertificazione sono tutti riportati sopra. Va sottolineato che nel caso in cui un dipendente pubblico della asur si rifiuti di accettare un’autocertificazione legittima, è passibile di ammenda e condanna. Inoltre l’interessato può chiamare seduta stante le forze dell’ordine (carabinieri o polizia) denunciando l’accaduto e facendo verbalizzare che l’impiegato dell’asur rifiuta di accettare una legittima autocertificazione. Di solito però le forze dell’ordine, soprattutto la polizia, si limita a spiegare perché devono accettare l’autocertificazione e a stare lì finché non viene accettata, difficilmente fanno un verbale per una cosa del genere, però succede.

  4. pier giorgio
    20/12/2008 - 0:36

    è possibile autocertificare lo stato di servizio pregresso

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