Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza del 7 novembre 2207, n. 23164
Con una recente sentenza del 7 novembre la sezione lavoro, in linea con la decisione della Corte di Appello di Roma, ha rigettato il ricorso degli eredi di un libero professionista che chiedevano la retrodatazione dell’iscrizione alla relativa cassa di previdenza, escludento l’esistenza di un diritto soggettivo a versare contributi previdenziali prescritti.
La Corte di cassazione ha invero sottolineato come non trovi applicazione, per i liberi professionisti, il principio dell’automatismo delle prestazioni previdenziali, ovvero il diritto ad ottenerle anche in assenza di versamenti contributivi obbligatori, in quanto, in mancanza di una normativa esplicita in tal senso, tale principio regola esclusivamente i rapporti tra ente previdenziale e lavoratori dipendenti.