Cassazione, Sezione V Penale, sentenza n.43087 del 21/11/2007
Con la sentenza depositata in data odierna, i giudici della V sezione penale, hanno escluso l’applicabilità dell’esimente di cui all’articolo 599 c.p. (prevista dal legislatore codicistico in caso di offese reciproche o qualora il soggetto abbia agito in preda all’ira determinata da un fatto ingiusto altrui) per i casi in cui “l’offeso era tenuto ad un comportamento comunicativo per sé non offensivo di una decisione pure ingiusta altrui, al quale non poteva sottrarsi per obbligo di ufficio”.
I giudici della Suprema Corte hanno espresso il principio di diritto ut supra riportato pronunciandosi su un ricorso proposto da un signore condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver ingiuriato in più occasioni un incaricato di pubblico servizio presso i Servizi Sociali del Comune di Domodossola per non essere rientrato tra i partecipanti ad un corso di ginnastica organizzato dall’Università della Terza età (all’istante era stato riferito che i posti previsti erano stati assegnati e residuava solo la facoltà di inserirsi in una lista d’attesa).
Fonte: Il Sole 24 Ore, 20 Novembre 2007