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Home / Contratti / MANSIONI DIVERSE MA L’INFORTUNIO SI PAGA

MANSIONI DIVERSE MA L’INFORTUNIO SI PAGA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 26 Novembre 2007 – 26 Novembre 2007 - 11:15

L’imprenditore è responsabile dell’infortunio del proprio dipendente anche se si verifica durante lo svolgimento di mansioni diverse da quelle normalmente esercitate all’interno della ditta.
La Corte di cassazione, con la sentenza 21600, boccia la richiesta di una società edile di non risarcire il danno per l’incidente capitato a un suo operaio perché in quel momento l’addetto stava facendo, su indicazione del committente, un’operazione diversa da quella caratteristica della ditta, specializzata in pavimentazioni. Nella necessità di procurarsi una corrente elettrica di voltaggio più alto di quello a disposizione, l’operaio, con la collaborazione di altri colleghi e di un socio della ditta, si era occupato di collegare un cavo a una scatola che si trovava in un edificio dalla parte opposta della strada. Un camion in corsa aveva agganciato il cavo tirato dall’operaio causandone una caduta dalla scala nella quale aveva riportato lesioni gravissime.
L’operazione compiuta dal lavoratore, come avevano sostenuto i giudici di prima istanza, era ad alto rischio e non poteva quindi essere fatta senza tutte le attrezzature e l’elementare prudenza, a cominciare dalle segnalazioni di pericolo (anche nel rispetto del codice stradale), che l’avrebbero resa più sicura. Mezzi che la ditta chiamata in causa sosteneva di non possedere in quanto non necessari all’attività svolta dai propri addetti: la stessa scala era stata, infatti, messa a disposizione dal committente. Secondo la società ricorrente, non esisteva una responsabilità oggettiva del datore di lavoro e il dipendente non aveva provato il rapporto di causalità tra l’infortunio e la condotta omissiva dell’impresa.
Una posizione assolutamente disattesa dai giudici della sezione lavoro, i quali sottolineano, al contrario, come la causa sopravvenuta, ovvero il semplice passaggio di un autocarro sulla strada e l’eventuale comportamento colposo del conducente, sia un evento assolutamente prevedibile e non straordinario. Anche la presenza nel luogo dell’incidente di un socio della ditta – che aveva addirittura collaborato alla collocazione del cavo al di sopra del manto stradale – è in netta contraddizione con il mancato assenso all’operazione rischiosa, del datore di lavoro.
La suprema Corte afferma quindi la piena responsabilità dell’imprenditore nei confronti di tutti suoi dipendenti che svolgono la loro attività, anche al di fuori dell’ambito ristretto del luogo di lavoro, precisando che le misure di protezione non devono essere adottate in funzione delle specifiche mansioni ma dell’azienda nel suo complesso.

Fonte: Il Sole 24 Ore, 19 Novembre 2007

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