Con l’ordinanza n. 400, in data 23 novembre 2007, i giudici della Consulta hanno dichiarato la manifesta infondatezza – in riferimento agli artt. 3, 101, 102 e 104 della Carta fondamentale – della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, co. 218, della legge n. 266/2005, nella parte in cui, facendo salva l’esecuzione dei giudicati già formatisi alla data di entrata in vigore della legge medesima, ha stabilito che il co. 2 dell’art. 8 della legge n. 124/1999, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) statale è inquadrato nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento.
La sentenza n. 234/2007. Nella disamina della vicenda, la Corte ricorda che, già con la sentenza n. 234/2007, aveva dichiarato non fondate questioni di costituzionalità analoghe a quella sottoposta al suo vaglio dal tribunale di Oristano, affermando che “la disciplina dettata dall’art. 8, comma 2, della legge n. 124 del 1999, come interpretata dal censurato art. 1, comma 218, della legge n. 266 del 2005, nasce dall’esigenza di armonizzare, con una normativa transitoria di primo inquadramento, il passaggio del personale in questione da un sistema retributivo disciplinato a regime ad un altro sistema retributivo ugualmente disciplinato a regime, salvaguardando, proprio per quanto attiene al profilo economico, i livelli retributivi maturati e attribuendo agli interessati, a partire dal nuovo inquadramento, i diritti riconosciuti al personale ATA statale. Tutto ciò allo scopo di rendere, almeno tendenzialmente, omogeneo il sistema retributivo di tutti i dipendenti ATA, al di là delle rispettive provenienze e, comunque, salvaguardando il diritto di opzione per l’ente di appartenenza nel caso di mancata corrispondenza di qualifiche e profili”.
La decisione. Non avendo il predetto tribunale sottoposto “alcuna argomentazione diversa ed ulteriore rispetto a quelle già scrutinate nella richiamata decisione”, la questione è dichiarata infondata.
Fonte: Il Sole 24 Ore, 26 Novembre 2007