Una buona notizia per quanti (tanti) con la linea telefonica ci lavorano … 😉
Danni da illecito distacco dell’utenza – Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza dell’8 novembre 2007, n. 23304
Così la cassazione, nel confermare l’illegittimità del distacco dell’utenza nel caso di omessa comunicazione da parte della banca domiciliataria dell’avvenuto pagamento (“Una volta eseguito il pagamento non si vede quale ulteriore attività avrebbe potuto o dovuto svolgere” il cliente) ha comunque sottolineato che per ottenere il risarcimento da parte della compagnia telefonica occorre la prova, certa o altamento probabile, della connessione tra fatto illecito (distacco illegittimo) e danno.
Nel caso di specie la terza sezione civile della cassazione, in aperto contrasto con la Corte di Appello di Roma, ha ritenuto non provato, da una mera testimonianza de relato, il danno da lucro cessante subito da un imprenditore che lamentava la mancata conclusione di un favoloso contratto societario con un commerciante di preziosi coreano il quale aveva aveva rinunciato alla trattativa perché, secondo le confidenze dello stesso imprenditore asiatico all’unico testimone, riteneva il collega italiano persona inaffidabile, in quanto non in grado di pagare neanche le bollette telefoniche!
Fonte: Il sole 24 Ore, 26 Novembre 2007