“Disabile e Lavoro” è un binomio difficile: le opportunità lavorative sono poche e le informazioni per come accedervi non sono facili da trovare. Nonostante le agevolazioni fiscali e contributive a favore dei datori di lavoro, il numero degli occupati rimane sempre basso.
Varie sono le cause: l’ambito territoriale, le caratteristiche ambientali e culturali, la dimensione e la dispersione dell’utenza disabile, la disponibilità e la tipologia delle aziende obbligate all’assunzione…
A livello nazionale, il Ministero del Welfare ha cercato di agevolare l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità attraverso la nuova normativa nazionale (L. 68 del 12 marzo 1999) e imponendo un grande cambiamento culturale ed organizzativo a tutti gli uffici e i servizi sparsi sul territorio nazionale. La prima legge sull’inserimento lavorativo delle persone con disabilità (L. 482 del 2 aprile 1968) prevedeva già un sistema impositivo nei confronti delle aziende, obbligandole ad assumere persone con invalidità superiore al 45%. La nuova legge ha mantenuto l’obbligo di assunzione, introducendo però una modalità di tipo consensuale e negoziale tra tutti gli attori coinvolti (disabili, aziende e servizi), affidando tutto il carico di lavoro alle Province. Ogni Regione ha poi recepito la normativa nazionale secondo le proprie caratteristiche ambientali e culturali.
La Regione Lombardia, per esempio, ha istituito un’Agenzia Regionale del Lavoro, con funzioni d’assistenza tecnica e monitoraggio in materia di politica attiva del lavoro che garantisce il collegamento con il sistema informativo del lavoro.
L’Agenzia ha promosso la nascita del progetto Disabili e Lavoro , il cui obiettivo è contribuire alla creazione di una rete di dati e informazioni per promuovere il confronto tra persone con disabilità, aziende, operatori e soggetti istituzionali interessati al tema dell’integrazione e dell’inserimento lavorativo e ha creato i presupposti per l’emanazione della L. R. n. 13/03sulla Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate.
La L. R. n. 13/03 ha previsto l’istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei Disabili, con il quale finanzia, sulla base di piani presentati dalle province, iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato. Le Province Lombarde sono molto differenti fra loro e allo stesso tempo ancora in evoluzione: la Regione Lombardia tende, quindi, a sperimentare interventi innovativi che cercano di favorire una mediazione tra le abilità e le capacità delle persone con disabilità e le offerte del mercato del lavoro (Alcuni piani provinciali sono on line: Milano, Bergamo, Lecco, Sondrio, Lodi, Mantova, Brescia, Varese). L’obbiettivo però è unico: “inserire la persona giusta, al posto giusto”.
SCHEDA OPERATIVA
ISCRIZIONE AL COLLOCAMENTO MIRATO
Soggetti aventi diritto
* Le persone in età lavorativa (dai 15 anni e che non abbiano raggiunto l’età pensionabile) affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 %, iscritto al Centro per l’Impiego del luogo di residenza.
* Le persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33 %;
* Le persone non vedenti o sordomute;
* Le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio
* I cittadini extra UE in possesso del permesso di soggiorno valido e con uno dei requisiti sopra previsti
* I profughi in possesso della dichiarazione della prefettura o del consolato e con uno dei requisiti sopra previsti
Trasferimento di iscrizione
E’ possibile trasferire l’iscrizione nelle liste di collocamento obbligatorio, senza aver modificato la propria residenza.
E’ necessario presentare un’autocertificazione contenete la dichiarazione di essere in età lavorativa, privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento di un’attività lavorativa.
Se si trasferisce la residenza nella Provincia di Milano si viene inseriti nella graduatoria alla prima riunione del Sottocomitato Disabili che ha il compito di approvare le graduatorie.
Se si trasferisce solo il domicilio l’inserimento in graduatoria sarà effettuato l’anno successivo all’atto di compilazione della nuova graduatoria annuale
Cancellazione dalle liste
* E’ possibile essere cancellati dalle liste per i seguenti motivi:
o Per richiesta ed ottenuto trasferimento di iscrizione in altro e diverso collocamento obbligatorio sul territorio di altra provincia
o Per comunicazione da parte dell’azienda di avvenuta assunzione
o Per ogni ipotesi di cancellazione disposta dal centro per l’impiego
o Per mancata risposta a una convocazione o per rinuncia a un posto di lavoro a tempo indeterminato per due volte di seguito
o Per raggiunti limiti di età
Dopo essere stati cancellati, è possibile reiscriversi nelle liste, ma il disabile matura anzianità dal giorno della reiscrizione.
E’ possibile invece un reintegro in graduatoria dopo essere stati cancellati dalla lista per assunzione.
Questo solo quando il contratto si è concluso per mancato superamento del periodo di prova, licenziamento per giustificato motivo o licenziamento per riduzione del personale.
Il reintegro determina per il disabile il mantenimento della vecchia anzianità di iscrizione.
Dove presentare la domanda
La domanda deve essere presentata personalmente o per delega, presso i Centri per l’impiego del luogo di domicilio. I Centri per l’impiego sono uffici decentrati delle Province.
Iscrizione
* E’ necessario presentare i seguenti documenti:
o Carta Identità
o Certificato di iscrizione al collocamento ordinario aggiornato – originale e fotocopia
o Verbale di invalidità civile o simili in originale rilasciato dalla propria ASL di appartenenza o Dichiarazione rilasciata dall’INAIL o Decreto del ministero del Tesoro o Dichiarazione della commissione medica dell’ospedale militare -in originale e fotocopia
o Titolo di studio e qualifica
o Eventuali diplomi professionali o attestati di tirocinio riconosciuti dalla Regione Lombardia
o Eventuale fotocopia dell’iscrizione quale disoccupato di altri familiari, solo se a carico
o Codice Fiscale – originale e fotocopia
o Fototessera
o Stato di famiglia
o Libretto di lavoro originale in visione
E’ possibile presentare l’autocertificazione per il titolo di studio e lo stato di famiglia, esibendo un documento di riconoscimento.
Per gli invalidi al 100%, è necessario il riconoscimento, da parte dell’ASL competente, delle residue capacità lavorative(circ.5/88).
Riferimenti Legislativi:
L. 104 5 febbraio 1992, artt. 17 e 18 – Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
L. 68 del 12 marzo 1999
Legge Regionale 1/99 Politiche Regionali del lavoro e dei servizi per l’impiego
Legge Regionale 13/03 Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate
Decreto Legislativo 276/03, art.14
DGR 7/18130-2004 Linee di indirizzo per l’individuazione delle iniziative a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi di sostegno e di collocamento mirato