Perché tanti italiani vanno a lavorare in Spagna?
Perché il precariato in Spagna non è un problema delle dimensioni di quello italiano?
Perché i trentenni spagnoli possono permettersi casa, famiglia e figli?
Ci siamo posti queste domande e siamo andati a cercare i motivi del perché i trentenni spagnoli se la cavano molto meglio dei trentenni italiani.
Il percorso di riforma del mercato del lavoro in Spagna, iniziato dieci anni fa durante il primo governo Aznar (1996-2000), con l’Accordo interconfederale per la stabilità dell’impiego del maggio 1997, attuato successivamente con le Leggi 63/1997 e 64/1997 e terminato, al momento, con il nuovo Accordo per il miglioramento della crescita e dell’occupazione del maggio 2006, attuato a sua volta con la Legge 43/2006, approvata durante il governo Zapatero in carica (2004- ), presenta due aspetti principali, riguardanti la centralità delle dinamiche occupazionali ed il sostegno al lavoro a tempo indeterminato.
La relazione di accompagnamento alla Legge 63/1997, del 26 dicembre, contenente misure urgenti per il miglioramento del mercato del lavoro ed il sostegno alla contrattazione a tempo indeterminato, si apriva infatti con il riferimento all'”Accordo interconfederale per la stabilità dell’impiego”, sottoscritto dalle parti sociali nel maggio 1997, nel quale si imputavano alle forme di contrattazione a tempo determinato o basate su sistemi di rotazione dei lavoratori “gravi effetti sulla popolazione lavorativa, sulla crescita economica, sul funzionamento delle imprese e sul sistema di protezione sociale”. La lotta alla disoccupazione doveva invece basarsi sul sostegno alle forme di “impiego stabile” ed alla “contrattazione a tempo indeterminato”.
A tale proposito la legge 63/1997 introduceva, per i successivi quattro anni, i “contratti per il sostegno alla contrattazione a tempo indeterminato” (contratos de fomento a la contratación indefinida) ai quali potevano accedere le seguenti categorie di lavoratori disoccupati:
– giovani compresi tra i 18 ed i 29 anni;
– disoccupati da lungo tempo con almeno 1 anno di iscrizione alle apposite liste di collocamento;
– lavoratori con più di 45 anni di età;
– disabili;
– lavoratori già impiegati nella stessa azienda con contratti a tempo determinato.
In consonanza con tale orientamento veniva operata una restrizione dei casi nei quali era possibile il ricorso alla contrattazione a tempo determinato (realizzazione di opere o servizi definiti, sostituzione temporanea di lavoratori, carichi eccezionali di lavoro), mediante l’eliminazione dei preesistenti “contratti per il lancio di una nuova attività commerciale”.
La contemporanea Legge 64/1997, del 26 dicembre, con la quale si regolano gli incentivi in materia di Sicurezza Sociale e di carattere fiscale per il sostegno alla contrattazione a tempo indeterminato e la stabilità dell’impiego, prevedeva quindi forme di agevolazione ai datori di lavoro che sottoscrivevano tali contratti, con incentivi e sgravi sia a livello tributario che contributivo.
L’anno seguente il Governo spagnolo approvava il Regio Decreto Legge 15/1998, del 27 novembre, contenente misure urgenti per il miglioramento del mercato del lavoro in relazione al lavoro a tempo parziale ed al sostegno della sua stabilità, anch’esso approvato a seguito di uno specifico accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali più rappresentative, che intendeva rendere molto più flessibile e duttile il ricorso al part-time, poco diffuso in Spagna, ma sottraendolo da ogni relazione con forme di contratto a tempo determinato, in modo da soddisfare sia le esigenze organizzative delle imprese sia le necessità personali, familiari e professionali dei lavoratori.
Durante il secondo governo Aznar (2000-2004) il Parlamento ha poi approvato la Legge 12/2001, del 9 luglio, contenente misure urgenti di riforma del mercato del lavoro per l’incremento dell’occupazione ed il miglioramento della sua qualità, che nella relazione introduttiva all’articolato menzionava i precedenti provvedimenti approvati, dalla legge 63/1997 al decreto legge 15/1998, finalizzati al sostegno della contrattazione a tempo indeterminato e alla diffusione del lavoro a tempo parziale.
La legge del 2001 conteneva, innanzi tutto, numerose modifiche allo Statuto dei lavoratori (Decreto Legislativo 1/1995) tra le quali si segnalano:
– l’ampliamento dei soggetti che potevano sottoscrivere un contratto di formazione, oltre il limite generale di età di 21 anni e fino a quello massimo di 25 anni;
– l’ulteriore liberalizzazione del part-time, mediante l’eliminazione di ogni limite massimo per l’identificazione di un “contratto a tempo parziale” (nella precedente formulazione era indicato un numero di ore giornaliere, settimanali, mensili o annuali non superiori al 77 per 100 della giornata a tempo pieno stabilita nel contratto);
– l’elevazione dal 30 al 60 per cento della percentuale massima consentita di ore straordinarie, rispetto al totale delle ore di lavoro ordinarie per i dipendenti a part-time, stabilite nei contratti collettivi di settore;
– l’ulteriore liberalizzazione del sistema dei “contratti-staffetta” (contratos de relevo), previsti per coprire quelle ore della giornata che un lavoratore in “pensionamento parziale anticipato” ha lasciato vacanti;
– la novità, tra i contratti a tempo determinato, data dai “contratti di inserimento” (contratos de inserción), offerti dalla pubblica amministrazione e finalizzati alla realizzazione di “un’opera o servizio di interesse generale o sociale”;
– il recepimento nell’ordinamento spagnolo delle indicazioni contenute nella direttiva comunitaria n. 99/70 sul lavoro a tempo determinato (divieto di abusi nella utilizzazione successiva dei contratti temporanei, principio generale di uguaglianza dei diritti tra i lavoratori a tempo determinato e quelli a tempo indefinito, obbligo di fornire informazioni ai lavoratori a tempo determinato sulla disponibilità di posti di lavoro permanente nell’azienda e accesso effettivo di questi lavoratori alla formazione professionale continua);
– la separazione tra i “lavori fissi periodici” (trabajos fijos y periodicos), che continuano a far parte dei contratti a tempo parziale, di durata indefinita, ed i “lavori fissi discontinui” (trabajos fijos-discontinuos) che si collocano come una fattispecie particolare dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, la cui definizione è affidata alla contrattazione collettiva;
– l’introduzione di un’indennità per la conclusione dei contratti a termine (con l’esclusione dei contratti di lavoro interinale, di formazione e dei nuovi “contratti di inserimento”), quantificata in otto giorni di salario per ogni anno di servizio;
– il rafforzamento delle garanzie per i lavoratori, sia nei contratti di subappalto di opere e servizi sia nei casi di trasferimento di proprietà dell’azienda, mediante il miglioramento delle informazioni disponibili per i lavoratori stessi e per i loro rappresentanti.
La seconda parte del progetto conteneva invece il “Programma di sostegno all’occupazione per l’anno 2001”, che prevedeva una serie di riduzioni nei versamenti contributivi dovuti dagli imprenditori al sistema della Sicurezza Sociale spagnolo, in caso di sottoscrizione di contratti a tempo indeterminato con le seguenti categorie di lavoratori disoccupati e iscritti alle liste di collocamento (per ogni categoria erano previste agevolazioni secondo modalità e quantità diverse):
– donne tra i 16 e i 45 anni;
– donne richieste per svolgere professioni o mestieri con le percentuali più basse di impiego femminile;
– disoccupati iscritti ininterrottamente agli uffici di collocamento da almeno sei mesi;
– disoccupati tra i 45 e i 55 anni;
– disoccupati tra i 55 e i 65 anni;
– disoccupati che percepivano il sussidio e, al momento dell’offerta di lavoro, ne avrebbero avuto diritto per ancora un anno o più;
– disoccupati che percepivano il sussidio ed erano inseriti nel “Regime speciale agricolo della Sicurezza Sociale”;
– disoccupati che percepivano il “salario attivo di inserimento”;
– donne disoccupate, iscritte al collocamento da almeno dodici mesi e che avevano avuto un figlio negli ultimi ventiquattro mesi.
Venivano infine confermati i “contratti per il sostegno alla contrattazione a tempo indefinito”, introdotti nel 1997 e in scadenza nel 2001, con l’ampliamento dei possibili beneficiari, che diventavano i seguenti:
– giovani tra i 16 e i 30 anni di età (precedentemente tra i 18 e i 29);
– donne disoccupate che vengono richieste per svolgere professioni o mestieri con le percentuali più basse di impiego femminile (si tratta di una categoria nuova);
– lavoratori con più di 45 anni di età;
– disoccupati iscritti da almeno sei mesi ai servizi di collocamento (prima era necessaria l’iscrizione da almeno un anno);
– disabili;
– lavoratori già impiegati nella stessa azienda con contratti a tempo determinato o di lavoro interinale.
Da segnalare anche l’approvazione della Legge 56/2003, del 16 dicembre, sull’occupazione, che ha riformato il sistema nazionale di collocamento, introducendo il concetto di “politica attiva” dei pubblici poteri per la ricerca del lavoro e coordinandola con le “prestazioni economiche di disoccupazione” previste dalla legge, in modo da predisporre dei percorsi individuali per l’inserimento nel mondo del lavoro, adatti alle caratteristiche personali e professionali di ogni lavoratore disoccupato, in consonanza con la tendenza generale del mercato del lavoro in Europa (“from welfare to work”).
Durante l’attuale governo guidato da Zapatero, a seguito della sottoscrizione, il 9 maggio 2006, di un accordo tripartito tra governo, organizzazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali (Accordo per il miglioramento e la crescita dell’occupazione), il Parlamento spagnolo ha infine approvato la Legge 43/2006, del 29 dicembre, per il miglioramento della crescita e dell’occupazione.
Nel capitolo I della legge, intitolato “Misure di impulso alla contrattazione a tempo indeterminato”, sono contenuti:
– il “Programma di sostegno all’occupazione” (Programa de fomento del empleo), volto a favorire l’uso dei contratti a tempo indeterminato da parte delle imprese, che vengono agevolate mediante una serie di sgravi contributivi (bonificaciones), rispettivamente, per le nuove assunzioni a tempo indefinito, per la trasformazione di contratti temporanei già in corso in indeterminati e per il mantenimento di contratti a tempo indeterminato per i lavoratori di 60 o più anni. Le agevolazioni sono disposte in riferimento ad una serie di categorie di lavoratori ritenute svantaggiate (disabili, giovani da 16 a 30 anni, lavoratori con più di 45 anni o disoccupati da più di 6 mesi, lavoratori in diverse situazioni di “esclusione sociale”, elencate dalla legge stessa, donne disoccupate da più di 5 anni o vittime di violenze familiari o che abbiano partorito da meno di 2 anni);
– il “Contratto di sostegno alla contrattazione a tempo indeterminato” (Contrato de fomento de la contratación indefinida), già introdotto dalla Legge 63/1997 e modificato con la Legge 12/2001, la cui applicazione è estesa ai contratti temporanei sottoscritti fino al 31 dicembre 2007;
– la “Riduzione dei contributi imprenditoriali per i contratti a tempo indeterminato” (Reducción de cotizaciones imprenditoriales por contratos indefinidos), che prevede, tra l’altro, la riduzione dei contributi per disoccupazione versati dal datore di lavoro, nella misura dello 0,25% dal 1° luglio 2006, seguita da un’ulteriore riduzione dello 0,25% dal 1° luglio 2008; per i contratti a tempo indeterminato, quindi, il contributo di disoccupazione è ora fissato al 7,30% della retribuzione lorda, del quale il 5,75% a carico dell’imprenditore ed il restante 1,55% a carico del lavoratore.
Il capitolo II concerne invece una serie di modifiche alla legislazione sul lavoro, con particolare riguardo allo “Statuto dei lavoratori” (Decreto Legislativo 1/1995), miranti ad una maggiore protezione dei dipendenti nei casi di reiterazione di contratti temporanei, di subappalto di lavori e servizi e di insolvenza dell’imprenditore; viene inoltre abrogato il “contratto temporaneo di inserimento” (contrato temporal de inserción), che secondo il legislatore non ha corrisposto alle aspettative, e viene abbassato da 25 a 24 anni il precedente limite massimo di età per sottoscrivere i “contratti di formazione” (contratos formativos).
Nel capitolo III sono contenute infine altre modifiche per la tutela dei lavoratori in caso di disoccupazione, apportate alla “Legge generale sulla sicurezza sociale” (Decreto Legislativo 1/1994), con particolare riguardo ad alcune categorie per le quali erano state evidenziate lacune nella copertura assicurativa e nel conseguente diritto al percepimento di sussidi, come i lavoratori con più di 45 anni senza familiari a carico e i “lavoratori fissi discontinui” (trabajadores fijos discontinuos), generalmente lavoratori stagionali o comunque impegnati solamente per alcuni mesi all’anno.
FONTE DEI DATI: Camera dei Deputati, Biblioteca di Legislazione Straniera.