Ci sono arrivate diverse domande da parte di docenti sulla gestione dei permessi retribuiti, questione su cui continua ad esserci molta confusione, soprattutto grazie a qualche Dirigente Scolastico che o non è troppo informato sulla sua materia oppure cerca di farne avere il meno possibile in modo squisitamente e illegalmente personale. Facciamo quindi un po’ di chiarezza.
I permessi retribuiti che sostituiscono, in pratica, il congedo straordinario previsto dalla normativa precedente, sono concessi dal Dirigente Scolastico sulla base di idonea documentazione nei sottoelencati casi:
partecipazione a concorsi o esami: giorni 8 complessivi per ogni anno scolastico, compresi quelli eventualmente necessari per il viaggio;
lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado (genitori, figli naturali, adottati o affiliati, nonni, fratelli e sorelle, nipoti di nonni naturali) e di affini di primo grado (suoceri, nuore/generi): giorni 3 per evento;
particolari motivi personali o familiari: giorni 3;
matrimonio: giorni 15 consecutivi tenendo conto che la data di celebrazione del matrimonio deve essere compresa in tale periodo.
Inoltre per particolari motivi personali o familiari, che devono essere documentati o autocertificati in base alle vigenti disposizioni, possono essere concessi al personale docente, 6 giorni di ferie da usufruire durante le attività didattiche, indipendentemente dalla presenza delle condizioni previste sulla concessione delle ferie e con la possibilità di oneri aggiuntivi per l’amministrazione.
Tali permessi possono essere fruiti cumulativamente nel corso di ciascun anno scolastico, non riducono le ferie , sono valutati agli effetti dell’anzianità di servizio con intera retribuzione esclusi i compensi accessori.
Per quanto riguarda permessi e aspettative art.21 comma 8 (CCNL del 4.8.1995 – CCNL 26.5.99). L’articolo 21 comma 8° del contratto collettivo prevede la possibilità per il personale con contratto a tempo indeterminato di fruire di altri permessi retribuiti o aspettative previsti da specifiche disposizioni di legge. Vediamo i casi:
Per seguire il coniuge all’estero che presta servizio anche in amministrazioni non statali, il dipendente statale può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni per la durata corrispondente al periodo di tempo di permanenza all’estero del coniuge. (Legge 25-6-1985 n. 333).
Tale aspettativa, che può essere revocata in qualunque momento o per ragioni di servizio, o per la non effettiva permanenza all’estero del dipendente in aspettativa; non è utile né ai fini della progressione di carriera, né ai fini del trattamento di quiescenza . (L. 11-2-1980 n. 26).
Per partecipazione a convegni di studio di particolare rilevanza, può essere concesso, al personale, per non più di cinque giorni nell’anno scolastico, un permesso con trattamento economico intero (art. 453 T.U. 297/94).Tale permesso è valido a tutti gli effetti.
Per lo svolgimento di attività artistiche e sportive possono essere concessi , al personale docente di materie artistiche o di educazione fisica, già confermato in ruolo, esoneri dal servizio, con diritto alla corresponsione degli interi assegni, per un periodo non superiore a 30 giorni in ciascun anno scolastico (art. 454, T.U. 297/94).
Il personale interessato è tenuto a documentare adeguatamente la domanda di permesso in esame con attestazione rilasciata da Enti, gallerie, o con richiesta del CONI che attesti le particolari esigenze di attività tecnico-sportiva.
Per richiamo alle armi in tempo di pace: al dipendente che viene posto in congedo straordinario per la durata del richiamo fino ad un periodo massimo di due mesi, vengono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali in godimento e tale periodo è valido a tutti gli effetti.
Per mandato parlamentare i dipendenti statali eletti nel Parlamento nazionale, Europeo e nei Consigli Regionali, vengono collocati d’ufficio in aspettativa senza assegni, per tutta la durata del mandato. Possono optare, in luogo dell’indennità parlamentare o di quella corrisposta ai consiglieri regionali, per il trattamento economico in godimento corrisposto dall’Amministrazione di servizio.
Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti come attività di servizio, è utile ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di previdenza e quiescenza.
Il collocamento in aspettativa ha luogo all’atto della proclamazione degli eletti, di questa viene data comunicazione immediata agli uffici di appartenenza degli eletti da parte delle Camere o dei Consigli regionali.
Per mandato amministrativo, in caso di nomina a determinate cariche elettive presso gli Enti locali (Regione, Province, Comuni, Aziende speciali. Consorzi fra Enti locali, ecc.) per le quali è prevista la possibilità di collocamento in aspettativa retribuita (legge 1078/66) o non retribuita (legge 816/85). Il periodo di aspettativa, retribuito o meno, viene considerato come servizio utile a tutti gli effetti, ed è considerato come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.
In merito ai permessi brevi gli eletti nei consigli comunali e provinciali hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli. E’ possibile autorizzare un seconda giornata di permesso nel caso in cui la riunione consiliare si protragga oltre le ore ventiquattro della giornata di convocazione.
Gli eletti nelle giunte municipali, i presidenti e i vice-presidenti, sia nelle giunte delle comunità montane sia dei comitati di gestione delle ASL hanno diritto di assentarsi fino a 24 ore lavorative in un mese; tale limite è elevato a quarantotto ore per i sindaci e i presidenti di provincia.
Per mandato sindacale: il personale della scuola che ricopra cariche elettive nella propria organizzazione sindacale è collocato in aspettativa con l’intero trattamento economico, ad esclusione delle indennità di natura speciale, legate alla effettiva prestazione del servizio; inoltre dalla retribuzione vengono detratti gli eventuali assegni diversi dal “rimborso spese” corrisposti direttamente dalle Organizzazioni sindacali. Tale aspettativa è utile a tutti gli effetti tranne che ai fini del superamento del periodo di prova.
Per assolvere gli impegni di componente della commissione provinciale sindacale può essere concesso un permesso, retribuito, non superiore a 3 giornate mensili.
Per lo svolgimento di funzioni presso uffici e seggi elettorali in occasione di elezioni politiche, europee, regionali, provinciali e comunali o di referendum: I presidenti, segretari, scrutatori nonché i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, o, in occasione di referendum: i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum stesso: con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni elettorali o referendarie. I giorni di assenza del citato periodo, sono considerati giorni di attività lavorativa a tutti gli effetti. Il servizio svolto nelle giornate festive ricadenti nel suddetto periodo elettorale o referendario dà diritto al riposo compensativo settimanale previsto dall’ari. 35 del T.U. 10.1.1957, n° 3.
Al dipendente che svolge l’orario lavorativo distribuito su cinque giorni settimanali (escluso, ad esempio, il sabato) compete il recupero con altro giorno lavorativo nel caso in cui in tale giornata (sempre ad esempio il sabato) risulti impegnato per l’espletamento delle suddette funzioni. Il “recupero” viene effettuato in relazione alle esigenze di servizio dell’Amministrazione di appartenenza .
Riguardo l’orario di servizio del personale docente che fruisce di giorno libero, non è da considerare come orario lavorativo distribuito su 5 giornate. Pertanto il personale docente che goda del giorno libero il sabato od il lunedì, non ha diritto ad un ulteriore giorno di riposo (C.M. n. 155 del 6/5/1989).
Per svolgere la campagna elettorale, il personale interessato alla campagna elettorale può usufruire, a domanda, sia dei 3 giorni di permesso retribuito di cui all’ari. 21, comma 2; che dei 6 giorni lavorativi di ferie previsti dall’ari. 19, comma 9 del CCNL 4.8.95 (C.M. n. 369 del 12.12.95).
Assenze per recarsi a votare possono essere concessi i seguenti giorni in relazione alla distanza: gg. 1 per distanze non inferiori a Km. 350 e non superiori a Km. 700; gg. 2 per distanze superiori a Km. 700 o per spostamenti da isole, esclusa la Sicilia o viceversa.
Detti congedi, come stabilito dalla circolare telegrafica del Ministero del Tesoro -Ragioneria Generale dello Stato – n. 23 del 10/3/92, spettano soltanto al personale che, avendo stabilito la propria residenza nella località sede di servizio entro i termini fissati dall’ari. 13 D.P.R. 30/5/89 (20 giorni dalla data di avvenuto trasferimento), non abbia ottenuto in tempo utile l’iscrizione nelle liste elettorali della nuova sede di servizio.
In caso di mancato adempimento dello spostamento della residenza nel luogo di lavoro non si dà luogo alla concessione del congedo in parola, in quanto la situazione di inadempienza in cui viene a trovarsi il dipendente non può essere fatta valere, nei confronti dell’Amministrazione, come causa giustificativa di un’assenza dal servizio .
Per nomina a giudice popolare: il dipendente è considerato in servizio a tutti gli effetti.
Per donazione di sangue: sono concesse al dipendente 24 ore di riposo e l’assenza non incide sul computo dei giorni di congedo di cui il personale ha diritto di fruire. L’interessato è tenuto a produrre certificazione medica attestante la data, l’ora del prelievo e il quantitativo di sangue prelevato (min. 250 gr).
Per misure profilattiche: deve essere disposto dall’ufficiale sanitario e l’assenza determinata dalla convivenza, contatto od assistenza, in ambiente diverso dalla scuola, con persone di famiglia affette da malattie infettive, viene considerato come attività di servizio. Viene corrisposto l’intero trattamento economico, con esclusione delle competenze accessorie legate all’effettiva prestazione di servizio.
Fonte: CGIL Area Scuola