NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
May 15th, 2008 | by Redazione Bloglavoro |Benvenuto! Puoi ricevere tutti i giorni le notizie, le offerte di lavoro e i bandi di concorso da BlogLavoro anche via RSS feed. Grazie per la visita!

Da oggi entra in vigore il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, con decreto legislativo 81/08.
Vi sono però 3 deroghe alla data del 15 maggio 2008:
- il termine per l’aggiornamento della valutazione dei rischi: 29 luglio 2008
- l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV): 30 aprile 2012
- l’entrata in vigore delle norme riguardanti le radiazioni ottiche (laser ecc.): l 26 aprile 2010
Le due proroghe non significano però che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull’esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alle nuove date, ma solamente che i valori limite fissati per legge entreranno in vigore a quelle date.un ispettore potrebbe considerare incompleto un documento di valutazione dei rischi nel quale questi, se esistenti, non siano stati considerati e quindi valutati. Dovranno invece preoccuparsi quei datori che, nonostante il decreto legislativo 626/94 in vigore da molti anni, non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova legge prevede in questo caso la chiusura dell’attività.
Il Sole 24 Ore, in un dossier in Norme & Tributi, parla di difficile applicazione di alcune innovazioni, in particolare:
Alcune tuttavia sono di difficile applicazione immediata, come la comunicazione a Inail o Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dall’attività di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
È evidente che se questa segnalazione deve essere effettuata a fini statistici, occorre che sia redatta su moduli predisposti per una successiva elaborazione elettronica. Questi modelli non esistono, ma il non aver comunicato l’infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. Si consiglia pertanto di utilizzare, fino a quando non saranno disposti appositi moduli, quelli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni.
Altro problema difficile da risolvere entro domani è l’obbligo di registrazione dell’informazione, della formazione e dell’addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino», come imposto dall’articolo 37.
Questo libretto viene rilasciato dalle Regioni, per cui è impensabile che possa essere distribuito a tutti entro domani. Si consiglia, quindi, di indicare su un registro interno appositamente predisposto tutte le informazioni, le formazioni e gli addestramenti erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) dal 15 maggio in avanti.


3 Responses a “NUOVO TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO”
Scritto da Luigi il 17 May , 2008 | Rispondi
Ciao a tutti, vorrei fare una domanda: In caso di morte ( o infortunio) sul lavoro di un dipendente (in una spa x esempio) derivante dal mancato rispetto di norme sulla sicurezza da parte della società, gli amministratori della società di capitali possono avere delle responsabilità penali personali, anche se si tratta di società con pers. giuridica dove cmq nell’ambito patrimoniale è sempre resp. soltanto la società..? (in queste soc. i soci sono responsabili dei debiti sociali fino al concorrere della quota conferita, non ci si può avvalere sul loro patr. personale)
Grazie
Scritto da Redazione Bloglavoro il 17 May , 2008 | Rispondi
@Luigi: guarda, quella che fai è una domanda molto interessante su cui si è dibattuto non poco negli ultimi anni. Non esiste un parere concorde ma oggi c’è sicuramente un precedente degno di nota. Il famoso caso della Tissen Krupp in cui per la prima volta in Italia, accertato il dolo nell’omessa posta in sicurezza degli impianti, sono stati indagati e condannati proprio personalmente l’amministratore delegato e altre alte cariche. Stante questo precedente, non si può dire che gli amministratori devono avere per legge le responsabilità penali ma che esistendo una giurisprudenza in merito, appunto il caso Tissen Krupp, un buon avvocato può chiedere alla procura l’incriminazione degli amministratori (ammesso che la procura non provveda già da sola a farlo). In ogni caso debiti sociali e morte sul lavoro sono due ambiti nettamente diversi, quindi è irrilevante la rivalsa sul patrimonio personale, questa c’è solo con l’accertamento delle responsabilità personali ovvero se e quando si chiarisca che gli amministratori erano a conoscenza della mancata messa in sicurezza e non abbiano provveduto altrimenti. Accertato questo, come è stato fatto nel caso Tissen Krupp, si può procedere verso le persone e non solo verso la società. Le persone a quel punto rispondono per intero, come ne risponderebbero se fuori dal lavoro provocassero un incidente stradale, per essere chiari.