Da oggi entra in vigore il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, con decreto legislativo 81/08.
Vi sono però 3 deroghe alla data del 15 maggio 2008:
- il termine per l’aggiornamento della valutazione dei rischi: 29 luglio 2008
- l’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i campi elettromagnetici (titolo VIII capo IV): 30 aprile 2012
- l’entrata in vigore delle norme riguardanti le radiazioni ottiche (laser ecc.): l 26 aprile 2010
Le due proroghe non significano però che non si debba effettuare la valutazione dei rischi sull’esposizione dei lavoratori a questi agenti fisici fino alle nuove date, ma solamente che i valori limite fissati per legge entreranno in vigore a quelle date.un ispettore potrebbe considerare incompleto un documento di valutazione dei rischi nel quale questi, se esistenti, non siano stati considerati e quindi valutati. Dovranno invece preoccuparsi quei datori che, nonostante il decreto legislativo 626/94 in vigore da molti anni, non hanno mai fatto la valutazione dei rischi, in quanto la nuova legge prevede in questo caso la chiusura dell’attività.
Il Sole 24 Ore, in un dossier in Norme & Tributi, parla di difficile applicazione di alcune innovazioni, in particolare:
Alcune tuttavia sono di difficile applicazione immediata, come la comunicazione a Inail o Ipsema, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dall’attività di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.
È evidente che se questa segnalazione deve essere effettuata a fini statistici, occorre che sia redatta su moduli predisposti per una successiva elaborazione elettronica. Questi modelli non esistono, ma il non aver comunicato l’infortunio comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro. Si consiglia pertanto di utilizzare, fino a quando non saranno disposti appositi moduli, quelli predisposti per la denuncia di infortuni superiori a tre giorni.
Altro problema difficile da risolvere entro domani è l’obbligo di registrazione dell’informazione, della formazione e dell’addestramento fornito ai singoli lavoratori sul «libretto formativo del cittadino», come imposto dall’articolo 37.
Questo libretto viene rilasciato dalle Regioni, per cui è impensabile che possa essere distribuito a tutti entro domani. Si consiglia, quindi, di indicare su un registro interno appositamente predisposto tutte le informazioni, le formazioni e gli addestramenti erogati ai dipendenti (dirigenti, preposti e lavoratori) dal 15 maggio in avanti.