Della serie “Forse non tutti sanno che…” . La maggior parte dei dirigenti in cerca di lavoro dichiara di essere occupata, soddisfatta della presente attività e in cerca di nuovi sviluppi. Lo insegnano i manuali su come presentarsi al colloquio di lavoro: dichiararsi disoccupati è brutto, fa pensare che non siate abbastanza capaci, già scartati da un’altra ditta, chi vi dovrebbe assumere?
E’ un mito da sfatare.
Per esempio in pochi sanno che chi fa selezione del personale (non chi scrive i manuali!) ha ben presente l’esistenza di uno “sgravio per l’assunzione di dirigenti disoccupati attraverso agenzie intermediarie”. In diversi casi, infatti, l’assunzione di un disoccupato, anche se dirigente, può costituire uno sgravio fiscale per l’azienda. Si tratta infatti di quanto previsto dalla nota 5.5.2008, n.12 del Ministero del lavoro che cita testualmente:
I benefici contributivi della legge 266/1997 sono applicabili alle assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l’attività d’intermediazione, anche di tipo convenzionale, svolta dalla Agenzia Fondodirigenti, nonché dalle altre Agenzie private per il lavoro regolarmente autorizzate dal Ministero del lavoro allo svolgimento della predetta attività.
Tale norma prevede la concessione di benefici contributivi a favore delle imprese con meno di 250 dipendenti che assumano dirigenti privi di occupazione, sulla base di convenzioni stipulate tra l’Agenzia per l’impiego e le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti.
Di seguito, il testo completo della nota con il dettaglio e i riferimenti legislativi per l’ottenimento di questi sgravi:
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Nota 5 maggio 2008, n. 12
Oggetto: Art. 9 D.Lgs. n. 124/2004 – benefici contributivi applicabili alle assunzioni di dirigenti disoccupati
Interpretazione art. 20, L. n. 266/1997.
La Confederazione Generale dell’Industria Italiana ha avanzato richiesta d’interpello per conoscere il
parere di questa Direzione in merito alla corretta interpretazione dell’art. 20, comma 2, L. n. 266/1997.
Tale norma prevede la concessione di benefici contributivi a favore delle imprese con meno di 250
dipendenti che assumano dirigenti privi di occupazione, sulla base di convenzioni stipulate tra l’Agenzia
per l’impiego e le associazioni rappresentative delle predette imprese e le confederazioni sindacali dei
dirigenti.
Premesso che le Agenzie pubblicistiche per l’Impiego sono venute meno ad opera dell’art. 8, D.Lgs. n.
297/2002, la Confindustria chiede se i sopra richiamati benefici contributivi siano applicabili alle
assunzioni dei dirigenti disoccupati avvenute attraverso l’attività di intermediazione svolta dall’Ente
bilaterale Fondodirigenti.
Tale Ente, denominato anche Manager At Work, è un Agenzia per il lavoro di natura privata costituita da
Confindustria e Federmanager per favorire la ricollocazione dei dirigenti disoccupati e dipendenti di
aziende in stato di liquidazione, autorizzata da questo Ministero a svolgere attività d’intermediazione, ai
sensi dell’art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003.
In relazione a quanto sopra, acquisito il parere della Direzione generale del Mercato del Lavoro, si
rappresenta quanto segue.
Il quadro ordinamentale che disciplina lo svolgimento dell’attività di mediazione tra domanda e offerta di
lavoro ha subito nel corso degli ultimi dieci anni una profonda evoluzione.
Si è infatti passati da un sistema in cui gli uffici pubblici costituivano l’unico canale di collegamento tra
lavoratore e datore di lavoro (monopolio pubblico del collocamento L. n. 264/1949 – L. n. 59/1997) ad un
modello c.d. misto che realizza il raccordo tra pubblico e privato, favorendo un regime di concorrenza e
competizione nella gestione del mercato del lavoro (dualismo pubblico e privato D.Lgs. n. 469/1997 – D.
Lgs. n. 276/2003).
La definitiva liberalizzazione, avvenuta ad opera del D.Lgs. n. 276/2003, prevede che delle società
private, denominate Agenzie per il lavoro, possano essere autorizzate dal Ministero del lavoro, sulla base
dell’accertamento di specifici e rigorosi requisiti giuridici e finanziari, a svolgere attività a-b) di
somministrazione di lavoro, c) di intermediazione, d) di ricerca e selezione del personale, e) di supporto
alla ricollocazione, attività comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Ministero stesso (artt. 4 e
5).
Va inoltre evidenziato che l’art. 6 del citato D.Lgs. consente ad una serie di Enti (tra cui rientra
Fondodirigenti) l’esercizio delle attività di intermediazione in regime particolare di autorizzazione, purché
siano rispettati i requisiti inerenti i locali (aperti al pubblico negli orari di ufficio e accessibili ai disabili) e
relativi al personale, l’attività sia senza scopo di lucro e venga garantita l’interconnessione con la Borsa
continua nazionale del lavoro.
Con riferimento alle Agenzie per il lavoro abilitate a svolgere attività d’intermediazione, sia in regime
ordinario sia in regime particolare, va sottolineato che le stesse pur avendo natura privatistica, sembrano
svolgere la medesima attività delle cessate Agenzie per l’impiego, attività avente comunque rilievo e
finalità pubblicistica, tanto che l’esercizio della stessa è sottoposto al possesso di determinati requisiti di
legge, ad autorizzazione da parte di un soggetto pubblico e non può essere in alcun modo oggetto di
transazione commerciale.
Non appare decisivo, dunque, il rilievo che l’art. 20 L. n. 266/1997 si riferisca, ai fini della concessione dei
benefici contributivi, all’attività che svolgevano le Agenzie pubblicistiche per l’impiego ormai non più
esistenti, in quanto il richiamo alle suddette Agenzie non configura un rinvio recettizio ma un rinvio
formale e dunque dal venir meno delle stesse non si può far conseguire anche l’automatica abrogazione
del citato articolo e dei predetti benefici.
Ciò in quanto, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privata del soggetto che svolge attività
d’intermediazione, la finalità ricollocativa perseguita dalla norma continua ad essere meritevole delle
agevolazioni contributive previste dalla stessa.
Inoltre, come già detto, l’attività d’intermediazione esercitata è comunque rispondente alle disposizioni
normative che nell’attuale contesto ordinamentale regolano lo svolgimento di tale attività.
Per le ragioni sopra esposte e in risposta al quesito avanzato, questa Direzione ritiene che i benefici
contributivi di cui all’art. 20 della L. n. 266/1997 siano applicabili alle assunzioni dei dirigenti disoccupati
avvenute attraverso l’attività d’intermediazione, anche di tipo convenzionale, svolta dalla Agenzia
Fondodirigenti, nonché dalle altre Agenzie private per il lavoro di cui agli artt. 4 e ss. del D.Lgs. n.
276/2003, autorizzate dal Ministero del lavoro allo svolgimento della predetta attività.
Al riguardo si ritiene opportuno che dette Agenzie comunichino i nominativi dei dirigenti ricollocati, con
indicazione delle relative imprese, alle Regioni o Province autonome competenti per territorio ed alla
Direzione generale del Mercato del Lavoro di questo Ministero, al fine di consentire il necessario
monitoraggio dell’attività e dei correlati aspetti finanziari.