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NOVITA’ IN MATERIA DI PREVIDENZA, PRECARIATO, DISOCCUPAZIONE NELLA MANOVRA ESTIVA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 7 Luglio 2008 – 17 Settembre 2008 - 13:01

Sul supplemento ordinario n. 152 alla G.U. n. 147 del 25 giugno 2008, è stato pubblicato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la Semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”. Con questo provvedimento il Governo ha anticipato notevolmente i tempi della manovra economica di cui tanto si parla, ovvero il decreto legge 112 collegato alla finanziaria 2009.
Ci sono molte novità in materia di lavoro e previdenza, non tutte positive per i lavoratori, sebbene siano per la gran parte finalizzate alla semplificazione documentale e al ripristino di flessibilità nelle tipologie contrattuali atipiche. Altra novità importante è l’istituzione di un libro unico del lavoro in sostituzione degli attuali libri obbligatori.

Il decreto legge è entrato in vigore il 25 giugno 2008, ma per l’operatività di alcune disposizioni occorrerà attendere il 1’ gennaio 2009 oppure l’emanazione dei previsti decreti attuativi. Le disposizioni contenute nel provvedimento potrebbero subire modifiche e integrazioni in sede di conversione in legge sebbene sia improbabile visto che i tempi a disposizione del Parlamento sono molto stretti: la validità del decreto è di 60 giorni e si accavallerà inevitabilmente con la pausa estiva.

Qui di seguito abbiamo riassunto le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenute nel decreto legge:

• Si potranno sommare i redditi di pensioni e redditi di lavoro (art. 19) : a decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette a carico dell’INPS e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima saranno totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente e non più solo a determinati requisiti come avviene con l’attuale normativa. Verrà quindi data a tutti i soggetti titolari di una pensione diretta la possibilità di instaurare un regolare rapporto di lavoro (subordinato oppure autonomo) senza perdere il diritto di percepire, contemporaneamente, la pensione.

• Malattia pagata dal datore di lavoro oppure dall’ente preposto (art. 20): viene regolamentato, mediante interpretazione autentica della L. 138/1943, che il pagamento diretto della malattia da parte del datore di lavoro determina l’esonero dal pagamento all’ente assistenziale, a sua volta esonerato dal pagare le corrispondenti indennità economiche, della relativa contribuzione (con decorrenza 2009);

• Mobilità (art. 20) : contributo per mobilità dello 0,30% deve essere calcolato sull’imponibile contributivo e non più con riferimento all’imponibile per la disoccupazione (con decorrenza 2009);

• Obbligo di contribuzione per la disoccupazione (art. 20 ): viene introdotto l’obbligo di contribuzione per la disoccupazione anche per i dipendenti di aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e private;

• Modifiche al contratto a termine (art. 21) : a decorrere dal 25.6.2008 le causali “tecnico, produttivo e organizzativo o sostitutivo” (si veda art. 1, del D. Lgs. 368/2001) valgono anche se riferibili all’ordinaria attività del datore di lavoro, inoltre per la successione dei contratti (gestione del limite massimo, per sommatoria dei diversi contratti a termine con mansioni equivalenti, limite stabilito in 36 mesi) vengono fatte salve le disposizioni contrattuali che possono regolamentare quindi una diversa durata massima.

• Contratto c.d. accessorio applicabile a tutti (art. 22) : viene ridefinito, con decorrenza 25.6.2008, il campo di applicazione modificando le attività che possono dare vita al contratto accessorio e viene abrogato l’articolo che individuava i possibili soggetti (lavoratori) destinatari. Ciò significa che il contratto, nel rispetto delle relative norme, può essere stipulato da chiunque fosse interessato;

• Il contratto di apprendistato arriva fino a 6 anni (art. 23) : viene stabilito, con decorrenza 25.6.2008: l’eliminazione della durata minima (due anni) del contratto professionalizzante (ferma restando la durata massima di 6 anni); che la formazione può essere individuata aziendalmente; che il contratto di alta formazione, può essere attivato anche in assenza di regolamentazione regionale (è sufficiente la convenzione con le università e le altre istituzioni formative). In questo contratto vengono ricompresi i dottorati di ricerca. Vengono abrogate invece le comunicazioni previste dal DM 7/10/1999 in materia di tutor; l’obbligo delle comunicazioni periodiche alla famiglia; le comunicazioni entro 10 giorni dell’attribuzione della qualifica e al collocamento; la visita medica preventiva;

• Libro unico del lavoro sostituisce libri paga e matricola (art. 39) , da attuarsi con DM, entro 30 giorni: viene previsto che i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, saranno tenuti ad istituire il libro unico del lavoro nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi, sia quelli a progetto che con altre formule, e gli associati in partecipazione. Nel nuovo libro, che sostituisce quindi i libri paga e matricola, si dovranno annotare: nome, cognome, C.F. e, dove siano presenti, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l’anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, le retribuzioni in denaro e in natura, i rimborsi spese, le trattenute fiscali e contributive, l’ANF e le prestazioni temporanee, gli straordinari e i premi, il calendario delle presenze. Il libro unico deve essere compilato per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo. Copia della scritturazione effettuate nel libro unico deve essere consegnata al lavoratore. Viene definito e aggiornato anche un nuovo regime sanzionatorio;

• Contratto intermittente o a chiamata (art. 39) : il provvedimento ripristina la regolamentazione contenuta nella Legge Biagi (che era stata abrogata dalla L. 247/2008) in materia di contratto a chiamata (intermittente);

• La tenuta dei documenti di lavoro presso i professionisti (art. 40) : il decreto ha rivisto, con decorrenza 25.6.2008, le norme che regolano la tenuta e la conservazione dei libri obbligatori presso il consulente del lavoro o altro professionista abilitato.

• Libro dei lavoratori mobili (art. 40) : dall’entrata in vigore delle disposizioni in materia di libro unico del lavoro, obbligo della tenuta del libro dei lavoratori mobili è assolto con l’istituzione del libro unico del lavoro.

• Denuncia telematica dei disabili (art. 40): viene previsto l’obbligo di utilizzo della via telematica per la denuncia annuale dei disabili e viene stabilito un esonero dal trasmettere la denuncia se, rispetto all’adempimento precedente, non siano intervenuti cambiamenti;

• Modifica alla disciplina delle stock option (art. 82) : con riferimento alle azione assegnate ai dipendenti dal 25.6.2008, viene disposta l’eliminazione del beneficio fiscale riservato alle stock option;

• Modifiche alla normativa dei tempi di lavoro per lavoratori notturni, mobili, riposo settimanale (art. 41) : vengono disposte, con decorrenza 25.6.2008, una serie di modificazioni alla disciplina in materia di tempi di lavoro (di cui al D. Lgs. 66/2003), in particolare: lavoratore notturno è colui che svolge almeno 3 ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni nell’anno; è considerato lavoro frazionato anche il lavoro in regime di reperibilità; lavoratore mobile è colui che svolge servizi di trasporto passeggeri e merci sia per conto proprio sia per conto terzi; il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; la deroga al riposo settimanale, nel lavoro a turni, vale anche al cambio di turno e non solo al cambio di squadra; le deroghe al riposo giornaliero, pause lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere disposte anche dai contratti di secondo livello in mancanza di regolamentazione nazionale. Abrogato invece l’obbligo di comunicare alla DPL il superamento delle 48 ore nelle singole settimane e l’esecuzione del lavoro notturno.

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