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Home / Contratti / LAVORO SALTUARIO: FA LA DIFFERENZA IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

LAVORO SALTUARIO: FA LA DIFFERENZA IL VINCOLO DI SUBORDINAZIONE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 11 Agosto 2008 – 11 Agosto 2008 - 10:40

La Cassazione, con sentenza del 1° agosto 2008, n. 21031, ha riconosciuto il vincolo di subordinazione nel rapporto di lavoro come discriminante tra l’applicazione o meno della ritenuta d’acconto. In pratica, se il lavoro è saltuario ma non autonomo (esiste un vincolo di subordinazione con il datore di lavoro in base alle modalità di svolgimento del lavoro stesso), allora non è applicabile una forma contrattuale con ritenuta d’acconto. Di seguito, il commento dettagliato alla sentenza, pubblicato sul Il Sole 24 Ore:

Secondo i giudici della Suprema Corte deve condividersi quanto affermato dai giudici di merito che nella motivazione hanno puntualmente osservato i criteri dettati per l’individuazione della natura del rapporto di lavoro, riscontrando la sussistenza del vincolo della subordinazione sulla base delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa descritte dalle parti, contraddistinta dalla messa a disposizione da parte dei lavoratori delle proprie energie lavorative, dall’obbligo di sottostare alle disposizioni impartite loro dal superiore gerarchico e, quindi, dal loro inserimento nell’organizzazione aziendale. La considerazione, svolta dai giudici di merito, sulla natura esecutiva delle mansioni espletate, prosegue la S.C., riflette soltanto la ritenuta difficoltà nel poter individuare, in relazione alle stesse, un’obbligazione di risultato, ma non costituisce il punto decisivo della soluzione accolta, che, come detto, consiste invece nell’essere stata concretamente individuata la sussistenza della subordinazione. Al contempo la sentenza impugnata ha congruamente motivato in ordine alla inidoneità del carattere saltuario delle prestazioni a consentire di per sé la loro qualificazione nel senso dell’autonomia e, del pari congruamente, in ordine all’inidoneità, dell’effettuazione della ritenuta d’acconto sui compensi , a far ritenere che la volontà delle parti si fosse formata nel senso della autonomia del rapporto di lavoro. Secondo la S.C. si tratta di motivazione coerente con le risultanze processuali, immune da vizi logici e da errori giuridici e che pertanto, come tale, si sottrae alle censure proposte.

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