Nuove Assunzioni, Concorsi Pubblici e Offerte di Lavoro

  • Aziende che Assumono
    • Aziende Assumono 2014
    • Aziende che Assumono 2015
    • Aziende che Assumono 2016
    • Aziende che Assumono 2017
  • Concorsi
    • Concorsi Enti Locali
    • Concorsi OSS & Infermieri
    • Concorsi Diplomati e Laureati
    • Concorsi Pubblici Nazionali 2017
    • Concorsi Scuola, TFA, Tirocino e Istanze OnLine
  • Lavoro all’Estero
  • Fisco/Tasse
  • Offerte di Lavoro
    • Offerte di Lavoro a Milano e Provincia
    • Offerte di Lavoro a Napoli e Provincia
    • Offerte di Lavoro a Roma e Provincia
  • Pensioni News
    • INPS e Servizi al Cittadino
  • Aziende
    • Poste Italiane Lavora Con Noi
    • Lidl Lavora Con Noi
  • Strumenti Utili
    • Calcolo Costo Passaggio di Proprietà
    • Calcolo Bollo e SuperBollo Auto
    • Verifica e Controllo IBAN
    • Calcolo Codice IBAN
    • Quando Vado in Pensione?
    • Bollettino Postale Editabile
    • Verifica Partita Iva – Tool di Controllo OnLine
    • Calcolo Codice Fiscale Inverso
    • Calcolo Interessi Legali
Home / Concorsi Pubblici Nazionali 2017 / CONCORSO 40 POSTI REFERENDARIO ALLA CORTE DEI CONTI

CONCORSO 40 POSTI REFERENDARIO ALLA CORTE DEI CONTI

Scritto da: Redazione Bloglavoro 16 Agosto 2008 – 16 Agosto 2008 - 12:36

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. (scad. 11 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1080, la legge 24 maggio 1951 n. 362 e la legge 2 aprile 1979, n.
97 e 19 febbraio 1981, n. 27;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152;
Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;
Viste le leggi 14 gennaio 1994, numeri 19 e 20;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di presidenza in data
27-28 febbraio 2008;
Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in particolare l’art.
13, commi 3 e 4;
Vista la legge 4 agosto 2006, n. 248 recante disposizione urgente
per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche’ interventi in materia
di entrate e contrasto all’evasione fiscale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare l’art.
1, comma 523;
Vista la direttiva generale per l’azione amministrativa del
Presidente della Corte dei conti inerente l’anno 2008, nella quale
vengono evidenziate le notevoli carenze di organico nel ruolo della
carriera di magistratura della Corte dei conti;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed in particolare l’art.1,
comma 355;
Decreta:
Art. 1.
1. E’ indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti
di referendario, di cui otto posti sono riservati ai candidati
appartenenti alla categoria indicata alla lettera e) del successivo
art. 2 in possesso, oltre che del diploma di laurea in
giurisprudenza, anche del diploma di laurea in scienze
economico-aziendali o in scienze dell’economia o di altro titolo di
studio equipollente.
2. I posti riservati ai sensi del precedente comma, qualora non
utilizzati, saranno conferiti agli idonei.
3. L’assunzione in servizio dei vincitori del concorso sara’
effettuata secondo le disposizioni contenute nell’art. 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche’ dell’art. 1, comma 355,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. I vincitori che conseguiranno la nomina saranno assegnati nelle
Sezioni e nelle Procure regionali della Corte dei conti, con
esclusione di quelle aventi sede in Roma, e dovranno permanere, per
almeno cinque anni, nell’ufficio di prima assegnazione.

Art. 2.
1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) i magistrati dell’ordine giudiziario che abbiano conseguito la
nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale e i magistrati
amministrativi;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da
almeno cinque anni;
e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche’ i dipendenti dei due rami del Parlamento e del Segretariato
generale della Presidenza della Repubblica muniti della laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o
appartenenti alle posizioni funzionali per l’accesso alle quali e’
richiesto il possesso del diploma di laurea, con almeno cinque anni
di anzianita’ anche complessiva nella qualifica o posizione
funzionale.
Le anzianita’ di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello
piu’ lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

Art. 3.
1. I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.
2. L’Amministrazione puo’ disporre, in ogni momento, l’esclusione
dal concorso, con decreto motivato del Presidente della Corte dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.
1. Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice
secondo lo schema di cui all’allegato A), corredate dei documenti
indicati all’art. 6, debbono essere rivolte al Presidente della Corte
dei conti – Segretariato generale – Ufficio accessi e mobilita’ del
personale – via Baiamonti, 25 – 00195 Roma – e presentate al
Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta
giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
2. La domanda potra’ anche essere presentata, entro il termine di
cui al comma 1, direttamente al Segretariato generale della Corte dei
conti – Ufficio dei protocolli – situato in via Baiamonti, 25 – 00195
Roma – dal Lunedi’ al Venerdi’ dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Dell’avvenuta consegna a mano della domanda verra’ rilasciata
ricevuta.
3. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di
ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Non si terra’ conto delle domande e dei documenti di cui agli
articoli 4 e 6 presentati o spediti a mezzo raccomandata al
Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini sopra
indicati.
5. La data di presentazione delle domande e dei documenti e’
stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e i documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fara’ fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
6. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilita’ per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati
nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali e telegrafici o
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore, ne’ per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento
della raccomandata.

Art. 5.
1. Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare,
sotto la propria responsabilita’, pena l’esclusione dal concorso,
quanto appresso specificato:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative
al concorso;
indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l’ammissione al concorso.
2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell’art. 2 devono, inoltre, dichiarare la data in cui e’ stato
emanato il provvedimento di nomina a magistrato di tribunale, nel
caso in cui tale data non si desuma dallo stato matricolare allegato.
L’ammissione al concorso non e’ preclusa dalla mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data di presentazione
della domanda, salvo l’accertamento d’ufficio del requisito per i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento.
3. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera d)
dell’art. 2 devono altresi’ dichiarare:
di essere in possesso della cittadinanza italiana;
il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i
procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere
specificata la natura;
la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.
4. I candidati di cui alla lettera e) dell’art. 2 in possesso,
oltre che del diploma di laurea in giurisprudenza, anche di altra
laurea, devono dichiarare di voler usufruire della riserva prevista
dall’art. 1, comma 1.
5. I candidati che intendano sostenere la prova di esame
facoltativa in una o piu’ delle lingue, indicate nell’annesso
programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.
6. Tutti i candidati devono dichiarare di essere disposti in caso
di nomina a prestare servizio nell’ufficio di prima assegnazione per
un periodo non inferiore a cinque anni.
7. La firma in calce alla domanda e’ esente dall’autentica, ai
sensi dell’art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.
1. Alla domanda devono essere allegati:
1) un curriculum, corredato dei titoli necessari ai fini della
valutazione di cui al successivo art. 12, nel quale sono indicati gli
studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi
prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra
attivita’ (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente
esercitata;
2) certificato, rilasciato dalla competente universita’,
attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell’esame
finale di laurea;
3) copia dello stato matricolare civile a data recente per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c)
ed e) dell’art. 2;
4) certificato comprovante l’iscrizione nell’albo professionale
degli avvocati a data recente per i candidati appartenenti alla
categoria di cui alla lettera d) dell’art. 2.
2. Verranno comunque prese in considerazione le dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atto notorio previste dagli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. L’Amministrazione si riserva, tuttavia, la
facolta’ di procedere ad idonei controlli sulla veridicita’ di tutte
le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.
3. I candidati di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente
art. 2 hanno facolta’ di esibire i propri lavori giudiziari,
corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o
segreteria che ne attesti l’avvenuto deposito e nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
4. I candidati di cui alla lettera e) del precedente art. 2 hanno
facolta’ di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da
essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente
organo dell’amministrazione di appartenenza, che ne attesti
l’autenticita’.
5. Tutti i candidati possono esibire pubblicazioni che siano in
regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Tutti i titoli utili, ai fini della valutazione di cui al
successivo art. 12 del presente bando, per motivi organizzativi,
dovranno essere presentati unitamente all’istanza di partecipazione,
anche se gia’ prodotti in allegato a domande di partecipazione a
precedenti concorsi per referendario della Corte dei conti.
7. Non e’ ammesso il riferimento a documenti in possesso di altre
amministrazioni.

Art. 7.
I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere i titoli di riserva e/o preferenza nella nomina debbono
presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei conti –
Segretariato generale – Ufficio accessi e mobilita’ del personale –
via Baiamonti n. 25 – 00195 Roma, entro il termine di quindici giorni
dal ricevimento dell’apposita comunicazione, i documenti attestanti
il possesso dei titoli stessi.

Art. 8.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c) ed e)
dell’art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a
mezzo raccomandata alla Corte dei conti – Segretariato generale –
Ufficio accessi e mobilita’ del personale – via Baiamonti, 25 – 00195
Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell’apposita
comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
2) certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare, attestante che il
candidato e’ fisicamente idoneo all’impiego.
2. I concorrenti di cui alla lettera e) dell’ art. 2 che intendano
avvalersi della riserva revista dall’art. 1, comma 1, devono,
altresi’, produrre il diploma di laurea in originale o in copia
autenticata in scienze economico-aziendali o in scienze dell’economia
o di altro titolo di studio equipollente.

Art. 9.
1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che
appartengono alla categoria di cui alla lettera d) dell’art. 2,
debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Corte dei
conti – Segretariato generale – Ufficio accessi e mobilita’ del
personale – via Baiamonti, 25 – 00195 Roma, entro il termine
stabilito dal precedente art. 8, a pena di decadenza, i seguenti
documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell’Ordine
degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione nell’albo
professionale degli avvocati, la data dell’iscrizione stessa nonche’
l’inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a carico;
2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia
autenticata;
3) estratto dell’atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato attestante che il candidato e’ in godimento dei
diritti politici;
6) certificato generale del casellario giudiziale;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio
matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o foglio di
congedo illimitato;
8) certificato rilasciato dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio o da un medico militare attestante che il
candidato e’ fisicamente idoneo ad esercitare l’impiego.

Art. 10.
1. I certificati di cui al n. 2) dell’art. 8 ed ai numeri 1), 4),
5), 6) e 8) dell’art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei
mesi rispetto a quella in cui il concorrente riceva l’invito
a produrli.
2. I documenti di cui agli articoli 8 e 9, ad eccezione dei punti
3 ed 8, debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul
bollo.

Art. 11.
1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo
decreto, sara’ composta ai sensi dell’art. 45, lettera a), del
regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte
dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364,
quale modificato dall’art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.
2. Per la prova facoltativa di lingua straniera il giudizio e’
dato dalla Commissione con l’intervento, ove occorra, di un
professore di ciascuna delle lingue indicate dai candidati.

Art. 12.
1. Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
giudicati meritevoli per le doti di capacita’ e rendimento
dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di
cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i compiti istituzionali
della Corte dei conti.
2. Non puo’ partecipare alle prove di esame il candidato che .non
abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione complessiva
dei titoli. Ogni commissario dispone di dieci punti, per la
valutazione del complesso dei titoli.
3. tal fine la Commissione, previa determinazione dei criteri di
massima, procede preliminarmente, per ciascun candidato, all’esame
dei titoli, esclusivamente ai fini del conseguimento del punteggio
minimo di venticinque punti e della conseguente ammissione alle prove
scritte.
4. La valutazione completa dei titoli sara’ effettuata solo nei
confronti dei candidati che avranno consegnato tutti gli elaborati
inerenti alle prove scritte, prima della apertura delle buste
contenenti gli elaborati stessi.

Art. 13.
1. L’esame consta, secondo il programma annesso al presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.
2. Nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – del 12 dicembre
2008 verra’ data comunicazione dei giorni, dell’ora e della sede in
cui avranno luogo le prove scritte.
3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sara’
data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto
notizia dell’esclusione dal concorso, per difetto di requisiti o per
non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei
titoli operata dalla Commissione esaminatrice, sono tenuti a
presentarsi, nei giorni e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale
di cui al secondo comma del presente articolo, presso la sede di
esame per sostenere le prove scritte.
4. Durante le prove scritte sara’ consentita ai candidati soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati
preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da questa
verificati.
5. I candidati che intendano avvalersi della facolta’ di cui al
comma 4 debbono consegnare i testi, che desiderino consultare, presso
la sede in cui si svolgeranno le prove scritte, alle ore 10,00 del
giorno precedente l’inizio delle prove, curando che sulla copertina
di ciascuno dei testi sia applicato, in maniera da lasciare visibile
il titolo, un foglietto contenente, in caratteri leggibili,
l’indicazione del proprio nome e cognome. I testi dovranno essere
accompagnati da un elenco, nel quale saranno indicate, oltre ai
titoli degli stessi, le generalita’ del candidato e dovranno essere
contenuti in appositi contenitori o borse al fine di evitare
possibili smarrimenti.
6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.
7. Si applicano le norme relative al concorso per l’accesso alla
magistratura ordinaria di cui all’art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all’art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli
elaborati dello stesso candidato, l’esame nella medesima seduta degli
elaborati stessi e 1′ assegnazione contemporanea a ciascuno del
singolo punteggio.
8. I candidati che conseguano l’ammissione alla prova orale
riceveranno la relativa comunicazione, con l’indicazione del voto
riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima
di quello in cui dovranno sostenere la prova orale.

Art. 14.
1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.
2. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove
scritte, purche’ in nessuna di esse abbiano conseguito meno di
trentacinque cinquantesimi.
3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti. I
candidati devono conseguire un punteggio non inferiore ai
trentacinque punti.
4. Per la prova facoltativa la Commissione esaminatrice puo’
attribuire fino ad un punto per ciascuna lingua prescelta dal
candidato.
5. Il risultato definitivo in base al quale viene formulata la
graduatoria e’ dato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte, dei
punti ottenuti nella prova orale e del punteggio attribuito alla
prova facoltativa di lingua.
6. A parita’ di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti.
7. Sono dichiarati vincitori del concorso i candidati utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto della riserva di
posti prevista dall’art. 1, comma 1.

Art. 15.
1. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei
candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente
della Corte dei conti, sotto condizione sospensiva dell’accertamento
dei requisiti per l’ammissione alla magistratura della Corte.
2. Di tale pubblicazione sara’. data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
3. Nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della
graduatoria e’ ammesso, per questioni di preferenza, cosi’ come
previsto dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni,
ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide, previa
deliberazione del Consiglio di presidenza, con provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 16.
1. I vincitori saranno nominati con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio di presidenza.
2. I vincitori, ai fini dell’assegnazione della sede, hanno
diritto di scelta, secondo l’ordine di graduatoria del concorso, fra
i posti di funzione disponibili individuati dal Consiglio di
presidenza.
3. Coloro che al momento della nomina risultano residenti da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o piu’
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono esercitare la precedenza nell’assegnazione in deroga
all’ordine di graduatoria, purche’ dichiarino la disponibilita’ a
permanere nell’ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
5 anni. La precedenza si esercita quando nella regione sono
disponibili piu’ posti di funzione, con riguardo alla sede.

Art. 17.
1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
saranno disponibili all’indirizzo internet:
www.corteconti.it/cittadini-/concorsi/index.asp
2. In particolare, saranno disponibili sul sito internet della
Corte dei conti il provvedimento di indizione del concorso, il
provvedimento di nomina della commissione esaminatrice, nonche’ tutte
le informazioni oggetto di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale –
4ª serie speciale.
3. Per qualsiasi chiarimento in ordine alla procedura concorsuale,
i candidati possono prendere contatto con il Segretariato generale –
Ufficio accessi e mobilita’ del personale – dal lunedi’ al venerdi’,
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 (tel. 06/38762248; 06/38762104;
06/38762496).

Art. 18.
1. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003
n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
la Corte dei conti – Segretariato generale -Ufficio accessi e
mobilita’ del personale, per le finalita’ di gestione del concorso.
2. Il conferimento di tali dati e’ obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal
concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico economica del
candidato.
4. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 della citata
legge, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo
riguardano, nonche’ di alcuni diritti complementari, tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche’ del diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.

Art. 19.
1. Il presente decreto sara’ comunicato al Servizio del Bilancio
di questa Corte e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1° agosto 2008
Il Presidente: Lazzaro

About Redazione Bloglavoro

Ultimi articoli in questa sezione
Concorso per Docenti di Scuola Secondaria: i requisiti di accesso
Concorso Agenzia delle Entrate: Ultime Novità sulle Date
Aeronautica Militare Concorsi: 81 Allievi Ufficiali AUFP
Concorso Polizia di Stato Fiamme Oro per 45 Atleti
Concorso Beni Culturali 2017: Elenco Posizioni Aperte
Ministero della Giustizia: Bando per 1.500 Tirocini e Stage

Ultime Aziende che Assumono

Carrefour Lavora Con Noi: Nuove Posizioni Aperte

LIDL Lavora Con Noi, Posizioni Aperte 2017

BNL Lavora Con Noi: 280 Nuove Assunzioni

Luxottica Lavora Con Noi, Nuove Assunzioni e Posizioni Aperte

Leroy Merlin Concorso per Studendi di Architettura o Ingegneria

Ultimi Concorsi Pubblici

Concorsi Infermieri: 2 Bandi da 302 Assunzioni, ecco tutti i dettagli

Al via Scuola Digitale fino al 6 aprile, ecco tutte le novità e dettagli

Concorso per Docenti di Scuola Secondaria: i requisiti di accesso

Concorsi Pubblici: 250 Funzionari al Ministero dell’Interno

Banca d’Italia Concorsi per 30 Vice Assistenti Amministrativo

Lavora Con Noi

DentalPro Lavora Con Noi: 20 Posizioni Aperte

EuroSpin Lavora Con Noi: Nuove Assunzioni in arrivo

McDonald’s Lavora Con Noi, Nuove Posizioni Aperte

FIAT FCA Lavora Con Noi: Nuove Posizioni Aperte

Ferrovie dello Stato Lavora Con Noi: Nuove Assunzioni

Contatti

REDAZIONE BLOGLAVORO
CONTATTI BLOGLAVORO

Legal

POLICY BLOGLAVORO
COME CITARE I NOSTRI ARTICOLI
POLICY ESTESA
Modifica consenso Cookie

Pubblicità

PROPONI IL TUO ARTICOLO
PUBBLICITA' SU BLOGLAVORO

© 2006 - 2021 - Bloglavoro.com - Tutti i diritti riservati - Un'idea di BitGroup P.I. 08354561212

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. Acconsenta ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web. Cookie settingsAccetto
Privacy & Cookies Policy

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
Necessario Sempre attivato

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.

Non necessario

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.