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ULTIME NOVITA’ SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 19 Agosto 2008 – 19 Agosto 2008 - 11:14

libro unico del lavoro

Nuova tappa per il libro unico del lavoro. Ieri, infatti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 il decreto ministeriale 9 luglio 2008, previsto dall’articolo 39, comma 4 della manovra d’estate (decreto legge 112/08) “Modalita’ di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina del relativo regime transitorio ” (pag. 15)

I datori di lavoro hanno tempo per uniformarsi alle nuove regole fino al 31 dicembre 2008 . Infatti dal 1° gennaio 2009 il libro unico diventerà obbligatorio ma, intanto come stabilito dal decreto ministeriale si potrà continuare a tenere il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze (o il registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio), debitamente compilati, aggiornati e regolarmente vidimati.
Invece il libro matricola e il registro d’impresa sono abrogati già dal 25 giugno. L’ottica in cui è stata fatta la manovra è quella di alleggerire le aziende di una parte del carico di adempimenti, elimina tutti i registri, a eccezione del libro infortuni (vedi per i dettagli la Guida di Bloglavoro alle novità in materia di Previdenza, precariato, disoccupazione nella manovra estiva ) . Al posto di questi registri viene introdotto il libro unico del lavoro su cui andranno registrati i dati anagrafici, contrattuali previdenziali e fiscali dei lavoratori dipendenti, dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli associati in partecipazione, demandando a un decreto ministeriale l’introduzione delle modalità di tenuta e conservazione del nuovo registro.

Come già detto in precedenza, il provvedimento ministeriale prevede che il libro unico possa essere tenuto avvalendosi anche di mezzi tecnologici e informatici . Permette infatti l’elaborazione e la stampa meccanografica, su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione prima della messa in uso presso l’Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti autorizzati dall’Inail, in sede di stampa del modulo continuo. Il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale conferma di fatto la necessità della vidimazione preventiva , già prevista nella bozza, anche se il Dl 112/08 non la menziona. Il decreto stabilisce, inoltre, che il libro unico si possa stampare «laser» ma solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Inail. È prevista anche la tenuta su supporti magnetici. A questo proposito si dispone che ogni «singola scrittura costituisca documento informatico».
Nel libro unico del lavoro devono essere registrate anche le presenze dei lavoratori: non più giorno per giorno, ma entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento.
Dopo la pubblicazione in Gazzetta del decreto, si attende ora una circolare del ministero del Lavoro. La circolare potrebbe individuare un percorso che consenta alle imprese di continuare, se più comodo, a gestire i dati delle presenze in modo distinto, rispetto a quelli retributivi, per evitare che il calendario sfalsato comporti complicazioni gestionali. Questa possibilità offrirebbe un vantaggio anche agli studi professionali che ricevono dal datore un tabulato con gli eventi mensili riepilogati dipendente per dipendente.
Il nuovo registro che va conservato cinque anni, è da tenere presso la sede legale del datore di lavoro e va tempestivamente esibito a fronte di eventuali accertamenti. In caso di attività mobili o itineranti che prevedono lo svolgimento di prestazioni in più luoghi di lavoro nella stessa giornata o la mobilità dei lavoratori sul territorio, il libro unico deve essere esibito entro il termine assegnato dagli organi di vigilanza.
I consulenti del lavoro, gli altri professionisti abilitati e i centri di assistenza delle associazioni di categoria devono esibire il libro unico entro 15 giorni dalla richiesta degli organi di vigilanza.

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