Quasi ‘epocale’ la sentenza della Corte di Cassazione (sez. lav., sentenza 23.7.2008, n. 20326) che ha ritenuto giusta causa di licenziamento il fatto che il lavoratore si addormentasse durante l’orario di lavoro. Bisogna dire che qui non si trattava semplicemente del collega scansafatiche che sonnecchia dietro il monitor, ma di un pigrone organizzato con tanto di cuscini e coperte! Il fatto nuovo è comunque che la discriminante è stata individuata nella volontarietà dell’atto.
Secondo la suprema Corte infatti tali episodi, per come erano stati accertati i fatti, sono stati valutati come volontari e pertanto risulta proporzionata l’applicazione della massima sanzione disciplinare stante la gravità dell’inadempimento commesso.
A tal fine il giudice del rinvio ha confermato la gravità dei fatti sulla base delle seguenti circostanze: il sedile reclinato della macchina lasciava intendere che il dipendente si era predisposto volontariamente al sonno, il lavoratore era stato rinvenuto non semplicemente assopito ma profondamente addormentato, la ripetitività di tali episodi confermava che non si trattava di un "colpo di sonno", in episodi precedenti "il lavoratore era stato trovato con la testa su un cuscino e coperto da un plaid"; tutte queste circostanze costituiscono ulteriore indice della volontarietà dell’inadempimento e quindi della gravità del fatto commesso.