Ci hanno scritto in molti dopo la serie di articoli sulla riforma introdotta dal Ministro del Lavoro Brunetta. Per dare una risposta chiara e veloce a tutti, abbiamo schematizzato di seguito i tre punti chiave del D.L. 112 in materia di assenze e permessi per malattia, in modo che siano anche di facile comprensione.
1) Nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. Ovvero: si percepisce lo stipendio base per quei giorni ma non le indennità e qualsiasi altra cosa aggiuntiva, compresi i buoni pasto.
2) Le assenze dovute a visite mediche specialistiche, non subiscono cambiamenti se non per la certificazione: nel caso in cui le assenze vengano a coincidere con il terzo o successivo evento nell’arco di un anno solare (o se l’assenza dal lavoro per malattia si protrae oltre il decimo giorno), qualora il dipendente debba o voglia sottoporsi ad una prestazione specialistica presso una struttura PRIVATA dovrà produrre, insieme all’attestazione rilasciata da quest’ultima, anche la relativa prescrizione effettuata da una struttura pubblica o del medico convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Per la visita invece pressa struttura PUBBLICA, non esistono questi limiti, basta produrre la prescrizione della struttura pubblica.
3) Riguardo ai permessi per malattia dei portatori di handicap e dei loro accompagnatori, rimangono disciplinati dalla Legge 104/1992. Non subiscono nessuna variazione sia i permessi previsti in favore delle persone con handicap in situazioni di gravità, che i permessi previsti a beneficio di coloro che assistono un portatore di handicap in situazioni di grave difficoltà, ai quali si affiancano poi i casi costituiti dai permessi circostanziati, dovuti a documentate ragioni personali e familiari, e quelli concessi a favore di un donatore di sangue e midollo osseo al fine di consentire la donazione.
Le amministrazioni inoltre sono obbligate a cooperare alla corretta attuazione della Legge 104/1992 in materia di permessi di assenza dal lavoro, secondo il programma di controlli che il Ministero è intenzionato a portare a compimento, anche in vista di un eventuale riordino della disciplina finalizzato al pieno riconoscimento dei reali diritti di accesso alla 104.