Altre facilitazioni a livello burocratico per le aziende, questa volta per quanto riguarda gli apprendisti e la notifica al collocamento.
Il Ministero del lavoro fa seguito alle modifiche apportate dal DL 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante riguardante in particolar modo l’aspetto formativo, per fornire alcune precisazioni in materia di comunicazioni obbligatorie.
Se la formazione viene erogata solo dall’azienda, “c.d. formazione interna” (e non anche da enti o centri formativi esterni), il datore di lavoro può anche non osservare quanto previsto dalla Regione, se ha adottato una legge sulla materia, in tema di profili formativi. In tal caso l’azienda può far riferimento ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale ovvero dagli enti bilaterali.
I datori di lavoro che intendono erogare la formazione all’apprendista con modalità esclusivamente aziendale potranno accentrare tutte le comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informatico regionale riducendo in questo modo i tempi di assolvimento dell’obbligo di comunicazione.
Di seguito, il testo integrale della nota ministeriale:
Ministero della Salute, del Lavoro e delle Politiche Sociali – Nota 17 settembre 2008, prot. 6011 Oggetto: Contratto di apprendistato professionalizzante – Disposizioni operative in materia di comunicazioni obbligatorie a seguito delle innovazioni contenute nell’articolo 23 della Legge n. 133 del 9 agosto 2008. L’articolo 23 del decreto legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2008, n. 133, interviene sulla disciplina del contratto di apprendistato, con particolare riguardo a quello professionalizzate. Alla luce del quadro giuridico che scaturisce dall’applicazione di tale articolo e della conseguente abrogazione o integrazione delle norme previgenti in materia, si ritiene utile emanare alcuni indirizzi operativi in materia di comunicazioni obbligatorie, in attesa di ulteriori chiarimenti da parte di questo Ministero. Il citato articolo 23, al comma 2, integrando le disposizioni contenute nell’articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, vi aggiunge un comma 5-ter per consentire, in caso di formazione esclusivamente aziendale, alle parti sociali (contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali) e agli enti bilaterali di disciplinare direttamente e integralmente i profili formativi, definendo la nozione di formazione aziendale e determinando, per ciascun profilo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale e la registrazione nel libretto formativo. Si tratta, dunque, della possibilità per le aziende di erogare direttamente, entro precisi limiti fissati dai contratti collettivi di lavoro, la formazione agli apprendisti, svincolandosi dalla definizione regionale dei profili formativi. Alla luce di questa novità i datori di lavoro che devono comunicare un apprendistato erogato in modalità esclusivamente “aziendale” potranno accentrare tutte le comunicazioni obbligatorie in un solo sistema informatico regionale con le modalità già definite nella nota circolare del 21 dicembre 2007.