Dalle varie discussioni e richieste di informazioni nate dai precedenti articoli su cosa cambia nei permessi di lavoro con l’attuale riforma, in molti ci hanno chiesto di fare chiarezza sulla questione dei permessi studio per i lavoratori atipici (CCNL Lavoratori Somministrati) i quali sono in gran parte ancora studenti o stanno prendendo una ulteriore specializzazione per la quale il permesso studio è uno strumento fondamentale.
La normativa che regola questi permessi è l’art.14 del CCNL Lavoratori somministrati attualmente in vigore (lo sarà fino al 2012 salvo cambi repentini e imprevisti). In particolare, l’articolo 14 prevede:
- I lavoratori in somministrazione hanno diritto di usufruire dei permessi per la frequenza di corsi di studio secondo le modalità previste dai contratti collettivi applicati nelle aziende utilizzatrici ove prestano l’attività lavorativa. In pratica: se state lavorando in un’azienda con il contratto Commercio e servizi, vi vengono applicati i permessi studio con la modalità di quel contratto, anche se sul vostro cedolino compare CCNL lavoratori somministrati.
- I lavoratori in somministrazione con sei mesi di anzianità di lavoro hanno diritto ad un congedo retribuito per la partecipazione a corsi di formazione professionale promossi dalle agenzie o da strutture pubbliche. L’accesso alla formazione avviene attraverso l’utilizza di voucher formativi secondo le modalità stabilite da FORMATEMP.
- Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l’orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti: 48 ore settimanali; 9 ore giornaliere. In ogni caso non può essere superato il limite dell’orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali.
- I lavoratori che partecipano a corsi di formazione autorizzati da FORMATEMP possono beneficiare, per i relativi periodi di misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a carico, rispettivamente, di FORMATEMP ed EBITEMP, a condizione che abbiano svolto complessivamente almeno sei mesi di missione nell’arco degli ultimi 12 mesi. Il computo dei dodici mesi decorre dalla data di inizio della prima missione.