Il Dm 142/1998 sancisce i limiti numerici per l’inserimento dei tirocinanti in azienda:
– le aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare un tirocinante;
– quelle con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di due tirocinanti contemporaneamente;
– quelle, infine, con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, un numero di tirocinanti, contemporaneamente, non superiore al 10% dei dipendenti.
La questione sollevata riguarda la possibilità di poter rapportare il limite massimo dei tirocinanti presenti all’interno di un G.E.I.E. (Gruppo Europeo di Interesse Economico) alla totalità dei dipendenti delle imprese socie del gruppo.
Il G.E.I.E è un soggetto dotato di capacità giuridica, previsto dal Regolamento CEE n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985, avente l’obiettivo di promuovere una cooperazione transnazionale tra le imprese a livello europeo mediante lo sviluppo di un’attività comune ed ausiliaria rispetto a quelle delle imprese che lo costituiscono.
Il Ministero del lavoro ha chiarito che la materia dei tirocini formativi per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea è regolamentata dal decreto interministeriale 22 marzo 2006 che non prevede deroghe specifiche quanto ai limiti numerici e pertanto non è giustificato il diritto di eliminare o aumentare i predetti limiti.
Inoltre si chiarisce che nel computo dei lavoratori a tempo indeterminato necessari per determinare il numero massimo da ospitare in azienda non vanno inclusi gli apprendisti.
Fonte: Il Sole 24 Ore, 07 Ottobre 2008