LA FORMAZIONE DURANTE L’APPRENDISTATO
October 12th, 2008 | by Redazione Bloglavoro |
Ci sono giunte molte domande sull’attuazione e le modalità della formazione durante l’apprendistato. La prima cosa importante è che è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna. Questa formazione “può risolversi in attività anche “fisicamente” esterne all’azienda, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.” Quindi la prima cosa da controllare, una volta firmato il contratto di tirocinio, è a quale CCNL sia collegato e quale piano formativo è previsto per quel contratto.
Non esiste un ‘piano unico di formazione’ per i tirocinanti, come ci ha chiesto qualcuno. Sarebbe impossibile prevederlo visto che il contratto di formazione è applicabile dall’artigiano al programmatore
Inoltre, l’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo“.
Il Ministero del lavoro afferma quindi che è immediatamente operativa la norma che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione della formazione esclusivamente aziendale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante. Pertanto il Ccnl del Terziario del 17 luglio 2008 che regolamenta la formazione interna, è già efficace.



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3 Responses a “LA FORMAZIONE DURANTE L’APPRENDISTATO”
Scritto da Eleonora Voltolina il 12 Oct , 2008 | Rispondi
Caro Bloglavoro
sembra che ultimamente lavoriamo “all’unisono”: molto spesso le tematiche che affrontiamo sono le stesse nei medesimi giorni!
Proprio l’altroieri ho pubblicato sul mio blog un’intervista al professor Michele Tiraboschi, direttore scientifico della Fondazione Marco Biagi presso l’università di Modena e Reggio Emilia.
Naturalmente il tema centrale era lo stage, ma Tiraboschi ha tirato fuori anche un altro aspetto molto interessante – e misconosciuto – della legge Biagi: i corsi di alta formazione e apprendistato. Che permettono alle aziende di prendere uno studente con un contratto vero (stipendio, contributi e tutto il resto), con un regime fiscale molto agevolato, e formarlo. In questo modo il giovane compie contemporaneamente due percorsi, quello accademico e quello in azienda, guadagnando tempo e “raddoppiando” la sua formazione.
Prospettiva ottima, sopratutto se messa a confronto con la sequela infinita di stage post-laurea cui molti giovani sono condannati…
L’unico problema è che questa opportunità, proprio perchè misconosciuta, è sottoutilizzata. Aziende e università non la conoscono, e quindi non la mettono in pratica. La prova è che in tre anni solo mille studenti (su 500mila laureati!!) hanno potuto usufruirne… Ed è un vero peccato.
Molto spesso si parla della legge Biagi per criticarla. Ma perchè invece non farla conoscere meglio e applicare appieno, affinchè anche gli aspetti positivi possano essere sfruttati e vadano a vantaggio dei giovani che vogliono entrare nel mondo del lavoro?
Se qualcuno fosse interessato, l’intervista a Tiraboschi si trova a questo link: http://repubblicadeglistagisti.blogspot.com/2008/10/michele-tiraboschi-stage-sono-le.html.
Ciao a tutti,
Eleonora
Scritto da Daniele il 12 Feb , 2009 | Rispondi
Gentile BlogLavoro,
Vi scrivo per chiedervi chiarimenti riguardo all’assunzione di uno stagista. La mia richiesta è un po particolare perchè la mia profesione non rientra in molti standard, così come la figura dello stagista che devo assumere.
Sono laureato in ingegneria, con un master in Industrial Design. Dopo anni di esperienza varie ad approfondire la mia passione (il design di prodotto), mi sono iscritto all’albo degli ingegneri e ho aperto uno studio di Design (tipo attività: 741010 – Attività di design di moda e design industriale).
Attualmente lavoro da solo e cerco di affrontare i costi di un’attività agli albori con molta concorrenza.
Si è da poco presentato da me un ragazzo con diploma di Grafico pubblicitario, e molta passione, rendendosi disponibile a fare uno stage presso di me.
Il ragazzo sembra molto volenteroso, e con un po di tempo potrei istruirlo e veicolare le sue competenze verso il Design di prodotto, insegnandogli programmi e permettendogli di seguire alcuni lavori.
Attualmente però non posso permettermi di pagargli rimborsi o stipendio, ma se (anche grazie a lui) il lavoro aumenterà insieme alle sue competenze sarei ben felice di assumerlo.
La situazione attuale sta bene al ragazzo che non chiede compensi a riguardo, per il tempo necessario che concorderemo.
Come posso procedere per regolare questo stage. Che modulistica devo compilare e in che tempi?
NB: il ragazzo ha 21 anni e risulta senza occupazione
Vi ringrazio sin da ora per ogni risposta vogliate darmi a riguardo.
Daniele
Scritto da Redazione Bloglavoro il 12 Feb , 2009 | Rispondi
Ciao Daniele,
premetto una nozione di fondo che sembra sfuggire a molti: la prestazione d’opera gratuita in Italia è possibile solo da parte di un professionista o un privato verso una ONLUS. Non esistono altri casi.
Lo stage, sebbene quello che si sente in giro, NON è la formalizzazione di una prestazione d’opera gratuita, anzi, chi si è regolato in questo senso è incorso ultimamente in multe non indifferenti.
Veniamo a noi: puoi prendere uno stagista, ma per farlo è necessario che tu prima di tutto presenti un piano di offerta formativa e nomini un incaricato per la formazione nel tuo studio, depositi questa documentazione e una volta individuato lo stagista è necessario (ex DL 142/98) assicurarlo contro gli infortuni sul lavoro presso l’Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative di tua scelta.
Inoltre, nonostante tutto questo ’sbattimento’ in tasse, assicurazioni e comunicazioni a provincia, regione, ispettorato ecc. il tuo stagista non potrebbe restare più di sei mesi. Infatti, lo stage non può essere superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità.
Sfatato ora questo mito dello “stage=lavoro gratis” (cosa che riescono a realizzare solo grandi aziende, visto che loro al contrario di te possono scaricare rimborsi nonché le spese di cui sopra e offrire anche un piano formativo plausibile), ti consiglierei due strade:
1) gli fai un contratto a progetto di 6 mesi+6, paghi il dovuto all’inps (che è davvero poco) e ti accordi con lui per non dargli lo stipendio che dichiari di dare (visto che questi sono già i vostri accordi). A lui conviene perché comunque comincia o prosegue i versamenti per la pensione, figureranno come mesi lavorativi.
2) gli dai 400 euro ogni 3 mesi, direttamente a lui, che ti fa una ritenuta d’acconto per consulenza (il 20% va all’inps). In questo modo lui è giustificato ad essere lì se ci fosse un controllo, ma la cifra è inferiore rispetto a quello che pagheresti di tasse per uno stage o un tirocinio. Con questa cifra puoi andare avanti anche due anni a consulenze e aumentare man mano. Quando arrivi al limite stabilito per quell’anno per la ritenuta d’acconto, o lui passa alla partita iva oppure lo assumi