Ci sono giunte molte domande sull’attuazione e le modalità della formazione durante l’apprendistato. La prima cosa importante è che è il contratto collettivo, di ogni livello, a dettare la nozione di formazione interna. Questa formazione “può risolversi in attività anche “fisicamente” esterne all’azienda, purché sia quest’ultima a dirigerne lo svolgimento e purché tale formazione non implichi finanziamenti pubblici.” Quindi la prima cosa da controllare, una volta firmato il contratto di tirocinio, è a quale CCNL sia collegato e quale piano formativo è previsto per quel contratto.
Non esiste un ‘piano unico di formazione’ per i tirocinanti, come ci ha chiesto qualcuno. Sarebbe impossibile prevederlo visto che il contratto di formazione è applicabile dall’artigiano al programmatore 🙂
Inoltre, l’art. 49, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 276/2003 stabilisce che “in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo“.
Il Ministero del lavoro afferma quindi che è immediatamente operativa la norma che demanda alla contrattazione collettiva la regolamentazione della formazione esclusivamente aziendale nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante. Pertanto il Ccnl del Terziario del 17 luglio 2008 che regolamenta la formazione interna, è già efficace.