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Home / Contratti / PENSIONI DI ANZIANITA’ E SECONDO LAVORO: FINE DELLA TASSAZIONE

PENSIONI DI ANZIANITA’ E SECONDO LAVORO: FINE DELLA TASSAZIONE

Scritto da: Redazione Bloglavoro 20 Ottobre 2008 – 20 Ottobre 2008 - 19:25

Tanto per incentivare l’occupazione giovanile… si detassa il lavoro a chi ha già un reddito sicuro a tempo indeterminato, ovvero la pensione, e che su questa ne vuole accumulare un altro. Forse con un po’ di coscienza in più, i settantenni dovrebbero rendersi conto che il motivo per cui lavorano ancora e non hanno nipoti è che così facendo hanno creato una generazione di precari a vita. Forse in questo Paese sarebbe il caso di detassare ben altre categorie!

Dal 1° gennaio 2009 infatti viene infatti abolito il divieto di cumulo tra redditi da pensione e da lavoro. Ciò significa che un pensionato di anzianità, e che arrotonda il proprio reddito con un’attività lavorativa, si libererà di ogni trattenuta. Mentre un lavoratore dipendente qualsiasi che non raggiunge il reddito minimo per manternere la sua famiglia e deve cercarsi un secondo lavoro per necessità, viene tassato quasi del doppio in forza di questo secondo lavoro.

La questione della detassazione dei redditi da lavoro dipendente uniti alle pensioni di anzianità, ha avuto termine con il Dl n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. L’interesse è elevato: non sono affatto rari i casi in cui l’azienda decide di proseguire il rapporto di lavoro con un proprio ex dipendente. Questa facilitazione secondo i firmatari del decreto dovrebbe ridurre i rischi di attività «in nero» talvolta non denunciate dagli interessati proprio per il timore di vedersi ridurre il trattamento pensionistico.

In realtà è un provvedimento che facilita e non poco anche tutti parlamentari, i quali percepiscono in larga parte delle pensioni di anzianità e in questo modo non si vedranno tassare ulteriormente le collaborazioni, partecipazioni a convegni e qualsiasi altro emolumento percepiscano oltre la pensione.

Dall’anno prossimo dicevamo, saranno cumulabili le pensioni di anzianità, in maniera piena e totale, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. Un beneficio esteso anche alle pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ed in particolare della gestione dei lavoratori parasubordinati.

Inoltre, sono cumulabili alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo i redditi da lavoro autonomo e dipendente e le pensioni di vecchiaia liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Infine, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni, per gli uomini, e 60 anni, per le donne.

Le novità però non toccano gli assegni di invalidità che continueranno a essere oggetto di riduzioni. È da evidenziare che gli ulteriori contributi previdenziali versati dai pensionati consentono di poter ottenere una nuova pensione, nel caso in cui si maturano anni sufficienti a ottenere un ulteriore trattamento pensionistico oltre a quella principale. Nella realtà, tuttavia, le prestazioni che generalmente si conseguono sono la pensione supplementare o il supplemento di pensione.

Ecco i requisiti richiesti per usufruire di questi sgravi:

  1. pensione è liquidata sulla base di un’anzianità contributiva di almeno 40 anni;
  2. maturazione di almeno 58 anni di età e 37 anni di contribuzione;
  3. aver compiuto l’età richiesta per il pensionamento di vecchiaia (60 anni per le donne, 65 per gli uomini).

Per le pensioni di anzianità liquidate senza i suddetti requisiti si prevede la trattenuta totale – se l’attività è quella da dipendente – oppure una riduzione del 30% per la quota eccedente il minimo se l’attività è da lavoro autonomo. La riduzione, tuttavia, non può in ogni caso superare il valore pari al 30% del reddito da lavoro autonomo svolto

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