Scadenza: 29 dicembre 2008
Titoli di studio: titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado (scuola media)
Limiti di età: massimo 30 anni al momento della scadenza del bando
Limiti fisici: statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
ESCLUSI: chi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda si trova in servizio come volontario in ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate e chi ha svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come volontario in ferma breve (VFB) oppure volontario in ferma annuale (VFA).
—
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
V I S T O l’articolo 16, comma 1, della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni
sulla sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva che stabilisce, per il
reclutamento del personale delle carriere iniziali delle Forze di polizia a
ordinamento civile e militare e del corpo militare della Croce Rossa, che i posti
messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione
quinquennale scorrevole predisposta ogni anno da ciascuna delle
amministrazioni interessate, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno ovvero in rafferma annuale di cui al capo II della medesima legge, in
servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti
per l’accesso alle predette carriere;
V I S T A la legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche, recante l’ordinamento
dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo
statuto degli impiegati civili dello Stato ed il relativo regolamento di esecuzione,
approvato con D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche;
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, così come
modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante norme di
attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di
proporzionale etnica negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 e successive
modifiche, recante l’ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia;
V I S TO il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, relativo
all’approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale della
Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
V I S T A la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l’esenzione dall’imposta di bollo per
le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche;
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 2 –
V I S T O l’art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente le qualità morali e di
condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
V I S T A la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
V I S T A la legge 10 aprile 1991, n. 125, afferente la realizzazione delle pari opportunità tra
uomini e donne nel lavoro;
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche, recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
V I ST A la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, recante
misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
V I S T A la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di riordino
dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo della
Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze
di polizia”;
V I S T O il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa;
V I S T O il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino
delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
V I S T O il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 3 –
V I S T O il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di
protezione dei dati personali;
V I S T O il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, concernente il regolamento dei
requisiti di idoneità fisica-psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e
gli appartenenti ai predetti ruoli;
V I S T O l’art. 16, comma 4, della legge 23 agosto 2004, n. 226, il quale prevede che dei
concorrenti giudicati idonei e utilmente collocati nella graduatoria, di cui al
comma 3, il cinquantacinque per cento è immesso direttamente nelle carriere
iniziali del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e che il restante
quarantacinque per cento è immesso nel medesimo ruolo, dopo aver prestato
servizio nelle Forze Armate in qualità di volontario in ferma prefissata
quadriennale;
V I S T O il decreto del Ministero dell’Interno 28 aprile 2005, n. 129, concernente il
regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli
agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei
revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato;
V I S T O il decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero della Difesa 22
febbraio 2006, con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della citata legge
23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le “Modalità di reclutamento, nella
qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale
in servizio o in congedo”;
V I S T A la legge 24 dicembre 2007, n.244 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008 “;
RITENUTA la necessità di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n.
907 Allievi Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge
23 agosto 2004, n. 226, ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in
rafferma annuale, di cui al capo II della medesima legge, in servizio o in
congedo;
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 4 –
D E C R E T A
Art. 1
Posti a concorso
1. E’ indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 907 Allievi
Agenti della Polizia di Stato riservato, ai sensi dell’art. 16 della legge 23 agosto 2004, n. 226, ai
volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, di cui al capo II della
medesima legge, i quali, se in servizio, abbiano svolto alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda, almeno sei mesi in tale stato o, se collocati in congedo, abbiano
concluso tale ferma di un anno. Di questi:
a) n. 499 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi
direttamente alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il
completamento della ferma prefissata di un anno;
b) n. 408 candidati saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze
Armate in qualità di volontari in ferma prefissata quadriennale;
2. Dei suddetti 907 posti, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti:
a) n. 7 sono riservati agli aspiranti che siano in possesso dell’attestato di cui all’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, valido per accedere alla
carriera esecutiva;
b) n. 45 sono riservati, ai sensi dell’art. 8 della legge 20 novembre 1987, n. 472, ai
candidati diplomati presso il Centro Studi di Fermo.
3. L’attestato di bilinguismo previsto dal precedente punto 2 lett. a) dovrà pervenire, pena il
suo mancato riconoscimento, unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, secondo le
modalità previste al successivo art. 3 del presente bando;
4. I posti riservati, di cui al punto 2, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti,
secondo l’ordine di graduatoria, ai candidati che hanno superato le prove concorsuali.
5. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso sia:
• superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti sono
portati in aumento a quelli riservati per il concorso successivo;
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 5 –
• inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti
possono essere banditi concorsi ai quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti
requisiti.
6. Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, in relazione
all’applicazione di disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica, si riserva la
facoltà di differimento o di contingentamento dell’ammissione dei vincitori alla frequenza del
prescritto corso di formazione.
Art. 2
Requisiti per l’ammissione
1. Per l’ammissione al concorso, i candidati di cui al precedente articolo 1 devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
partecipazione, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti politici;
c) titolo di studio diploma di scuola secondaria di 1° grado o equipollente;;
d) non aver superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni
contenute nel D.M. 30 giugno 2003, n. 198 .
In particolare, per quanto attiene ai requisiti psico-fisici, sono richiesti:
• sana e robusta costituzione fisica;
• statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per le donne. Il rapporto altezza-
peso, il tono e l’efficienza delle masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il
trofismo devono rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e la
necessaria agilità indispensabile per l’espletamento dei servizi di polizia;
• senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente,
visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10
complessivi quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima
complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 6 –
2. Costituiscono, inoltre, cause di non idoneità per l’ammissione al concorso le imperfezioni e
le infermità indicate nella tabella 1 allegata al predetto D.M. n. 198/2003.
3. I requisiti in argomento devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso e mantenuti fino alla data di
immissione nel ruolo degli Agenti ed Assistenti della Polizia di Stato, escluso quello previsto al
punto 1, lett. d) del presente articolo.
4. Non potranno partecipare al concorso, pena l’esclusione, i candidati che alla data di
scadenza del termine di presentazione della domanda si trovino in servizio quali volontari in
ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate. Non potranno, altresì, partecipare al
concorso coloro i quali abbiano svolto servizio nelle Forze Armate esclusivamente come
volontari in ferma breve (VFB) ovvero volontari in ferma annuale (VFA).
4. I candidati, nello stesso anno, non possono presentare domanda di partecipazione ad altri
concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
e del Corpo Militare della Croce Rossa, pena l’esclusione dal concorso.
5. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate, dai Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, dispensati dall’impiego per persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati
sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
6. L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle
qualità morali e quello dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al
servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.
7. L’esclusione dal concorso per difetto di uno o più requisiti prescritti sarà disposta in
qualunque momento con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 7 –
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi, a pena di inammissibilità, in ogni
loro parte, sull’apposito modulo allegato al presente bando (allegato 1) e reperibile presso le
Questure, dovranno essere presentate esclusivamente alla Questura della provincia in cui il
candidato ha la propria residenza entro e non oltre il termine di giorni trenta, a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
2. Le suddette domande si considereranno prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al precedente punto 1; a
tal fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. L’avviso di ricevimento dovrà
essere conservato dal candidato per documentare l’avvenuto invio della domanda entro i termini
prescritti. Qualora la domanda di partecipazione venga spedita a mezzo di raccomandata, andrà
riportato sulla busta, sul tagliando di spedizione e sull’avviso di ricevimento il seguente codice
di concorso: VFP1/08.
3. I candidati in servizio nelle Forze Armate quali volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP1) impegnati in missione all’estero potranno compilare la domanda anche su modello non
conforme, purché contenente gli stessi dati di cui al summenzionato allegato 1. I citati candidati
dovranno presentare la domanda al Reparto in teatro operativo fuori area da cui dipendono, che
ne curerà l’invio alla Questura della provincia di residenza o nelle cui liste elettorali sono iscritti..
Le Questure provvederanno a tenere contatti diretti con i suddetti Reparti per quanto necessario
all’eventuale istruttoria delle pratiche concorsuali.
4. I candidati in congedo residenti all’estero possono inviare la domanda, anche su modello
non conforme, alle Rappresentanze Diplomatiche competenti per territorio che ne cureranno
l’invio alla Questura di Roma, la quale provvederà a tenere contatti diretti con le suddette
Rappresentanze Diplomatiche per quanto necessario all’eventuale istruttoria delle pratiche
concorsuali.
5. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso è da
considerarsi perentorio; pertanto non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre il termine di cui al precedente punto 1.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 8 –
Art.4
Compilazione della domanda
1. Nelle domande di partecipazione al concorso, datate e sottoscritte dai candidati, gli stessi
dovranno dichiarare:
a) il cognome ed il nome (le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il
cognome da nubile);
b) la data ed il comune di nascita nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d)l’iscrizione alle liste elettorali ovvero il motivo della mancata iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
e) l’immunità da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti
penali pendenti a loro carico;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è
stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le
cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) la posizione militare quale volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in
rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria delle seguenti informazioni:
• Forza Armata ove presta o ha prestato servizio ( Esercito, Marina ed Aeronautica );
• se in servizio o in congedo;
• date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da VFP1 e dell’eventuale
rafferma annuale, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto
di servizio;
i) l’indicazione della lingua inglese o francese, relativamente alla parte delle domande del
questionario di cui al successivo art. 8, punto 4.
l) la Forza armata (Esercito, Marina ed Aeronautica) ove svolgere eventualmente la ferma
prefissata quadriennale (VFP4), segnalando con 1, 2 e 3 l’ordine di preferenza;
2. Le domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte dai candidati, a pena di
nullità. Sottoscrivendo la domanda, i candidati, oltre ad esprimere il consenso alla raccolta e
trattazione dei dati personali che li riguardano, necessari all’espletamento dell’iter concorsuale,
si assumono ogni responsabilità penale ed amministrativa per eventuali dichiarazioni mendaci.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si
desidera che l’Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli
aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente – a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento – al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza –
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 9 –
Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III: Attività concorsuali per il personale che
espleta funzioni di polizia, Via del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma :
– ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende ricevere le comunicazioni
del concorso;
– ogni cambio di Comando/Reparto di appartenenza;
– l’eventuale collocamento in congedo da volontario in ferma prefissata annuale (VFP1)
ovvero in rafferma annuale.
4. Gli aspiranti che intendono partecipare per i posti riservati di cui all’articolo 1, punto 2, del
presente bando, dovranno precisare gli estremi del titolo in base al quale concorrono
nell’apposito spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”. In particolare, coloro che
si trovano nella posizione prevista dall’art. 1, punto 2, lett. a), dovranno inoltre indicare la lingua,
italiana o tedesca, nella quale intendono sostenere la prevista prova d’esame.
5. Nelle domande, sempre nello spazio riservato alle “ANNOTAZIONI INTEGRATIVE”,
dovranno, inoltre, essere indicati gli eventuali titoli di preferenza che si intendono far valere, ai
sensi dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della
graduatoria concorsuale.
6. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di conoscere che la data e il luogo
di svolgimento della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale – ”Concorsi ed esami “del 27 marzo 2009 e che tale
comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
7. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel caso di dispersione delle
proprie comunicazioni causate da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei
candidati, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, né
di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti
saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 10 –
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico –
economica del concorrente, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere
previdenziale.
4. L’interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al Titolo II del citato decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, che potrà far valere nei confronti del Ministero dell’Interno –
Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – titolare
del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Ufficio III: Attività concorsuali per il
personale che espleta funzioni di polizia, della Direzione Centrale per le Risorse Umane –
Viale del Castro Pretorio, n. 5 – 00185 Roma -.
Art. 6
Svolgimento del concorso
1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano “con
riserva” alle prove ed agli accertamenti concorsuali di seguito specificati.
2. Lo svolgimento del concorso prevede:
a) prova scritta d’esame;
b) prove di efficienza fisica;
c) accertamenti psico-fisici;
d) accertamento attitudinale
3. Il mancato superamento di una delle prove o degli accertamenti, di cui al precedente punto
2, comporta la non ammissione alle successive fasi concorsuali.
4. I candidati risultati idonei alla prova scritta d’esame e classificatisi tra i primi 2500 in ordine
di merito saranno convocati per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti per l’idoneità fisica, psichica ed attitudinale, secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e dal Decreto Ministeriale del 22 febbraio 2006.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 11 –
Art. 7
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è presieduta da un funzionario, appartenente al
ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, con qualifica non
inferiore a Dirigente Superiore, in servizio, preferibilmente ove possibile, presso il Dipartimento
della pubblica sicurezza ed è composta da:
a) due funzionari con qualifica non inferiore a Commissario Capo;
b) due docenti di scuola secondaria superiore;
c) un esperto nelle lingue straniere indicate nel bando di concorso;
d) un appartenente al ruolo dei Direttori tecnici fisici del settore Telematica.
Per l’incarico di Presidente della Commissione esaminatrice può essere nominato anche un
funzionario, appartenente al ruolo dei Dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di
polizia, con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza da non oltre un
quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del ruolo dei Commissari in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Art. 8
Prova d’esame
1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso per difetto dei prescritti requisiti di
ammissione sono tenuti a presentarsi , muniti di un valido documento di identificazione, per
sostenere la prova scritta d’esame nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale “Concorsi ed esami” del 27 marzo 2009.
2. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
3. Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la
prova d’esame è escluso dal concorso.
4. La prova d’esame del concorso consiste in risposte ad un questionario, articolato in
domande a risposta a scelta multipla tendente ad accertare il grado di preparazione culturale
dei candidati, vertenti su argomenti di cultura generale, sulle materie previste dai vigenti
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 12 –
programmi della scuola media dell’obbligo, nonché sull’accertamento di un sufficiente
livello di conoscenza della lingua inglese o francese e delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.
5. La Commissione di cui al precedente articolo stabilisce, preventivamente, i criteri di
valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio. La durata della prova è
stabilita dalla stessa Commissione all’atto della predisposizione delle serie di domande da
somministrare.
6. Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o
con i componenti della Commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni
cellulari, apparati radio ricetrasmittenti o calcolatrici, copiare tutto o in parte le risposte
relative alle domande poste. E’ vietato, altresì, portare al seguito carta da scrivere, appunti,
libri, pubblicazioni di qualsiasi genere. La mancata osservanza delle suddette prescrizioni
comporta l’esclusione dalla prova.
7. La correzione degli elaborati e l’attribuzione del relativo punteggio vengono effettuati con
idonea strumentazione automatica, utilizzando un’apparecchiatura a lettura ottica. La prova
si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi. L’esito
della prova scritta sarà reso disponibile sul sito internet www.poliziadistato.it.
8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti, di cui al successivo art. 9, i candidati risultati
idonei alla prova scritta e classificatisi tra i primi 2500 in ordine di merito. Inoltre, tutti i
candidati idonei che abbiano riportato un punteggio pari all’ultimo dei candidati compresi
entro i limiti della predetta aliquota, saranno ammessi in soprannumero. Qualora il numero
degli idonei al termine degli accertamenti di cui al successivo art. 9 risultasse inferiore al
numero dei posti messi a concorso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare
un’ulteriore aliquota di candidati risultati idonei alla prova culturale.
9. I candidati di cui al precedente punto 8 dovranno produrre, all’atto della presentazione alle
prove di efficienza fisica di seguito indicate, pena l’esclusione, copia conforme dell’estratto
della documentazione di servizio, come da facsimile (allegato 2), previsto dal Decreto
Legislativo del 19 agosto 2005, n. 197, chiuso tassativamente alla data di scadenza del
termine di presentazione della domanda. Il predetto modulo dovrà essere firmato dal
candidato per presa visione ed accettazione dei dati. I candidati volontari in ferma prefissata
annuale in congedo dovranno presentare copia conforme della suddetta documentazione,
rilasciata dall’ultimo Reparto/ Ente di servizio all’atto del congedo.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 13 –
Art. 9
Prove di efficienza fisica ed accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
1. Per quanto attiene alle prove di efficienza fisica, i candidati saranno sottoposti alle prove
sottoindicate da parte di una Commissione composta da un Primo Dirigente della Polizia di Stato
che la presiede, da un medico della Polizia di Stato specializzato in medicina dello sport, nonché
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – FF. OO. – con qualifica di
coordinatore di “settore sportivo”.
2. Prove di efficienza fisica da eseguire in sequenza:
PROVA UOMINI DONNE NOTE
Corsa 1000 m. Tempo max 4′ 15″ Tempo max 4′ 45″
Salto in alto 1,10 m. 0,90 m. Max 3 tentativi
Sollevamento alla
sbarra n. 5 n. 2 Continuativi
Flessioni sulle
braccia n. 15 n. 10 (Max 2 minuti)
3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati determinerà un
giudizio di non idoneità, con conseguente non ammissione ai successivi accertamenti concorsuali
ed esclusione dal concorso.
4. I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo abbigliamento, di un documento di
riconoscimento e di un certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per l’atletica
leggera in corso di validità, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico
Sportiva Italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, nelle quali
esercitano come specializzati in medicina dello sport.
5. La mancata presentazione di detto certificato determinerà la non ammissione del
concorrente a sostenere le prove in questione e la conseguente esclusione dal concorso.
6. I concorrenti che avranno riportato un giudizio di idoneità nelle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti ai successivi accertamenti fisici e psichici a cura di una apposita Commissione
composta da un Primo Dirigente medico che la presiede e da quattro direttivi medici della
Polizia di Stato. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove
strumentali e di laboratorio.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 14 –
7. I candidati che superano gli accertamenti psico-fisici saranno sottoposti alle prove
attitudinali da parte di una Commissione di selettori, composta da un funzionario del ruolo dei
dirigenti tecnici psicologi che la presiede e, da quattro appartenenti al ruolo dei direttori tecnici
psicologi o al ruolo dei commissari della Polizia di Stato in possesso dell’abilitazione
professionale di perito selettore attitudinale.
8. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei
compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, sia collettivi che individuali, ed in un colloquio con un componente della
Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione può disporre la ripetizione del colloquio
in sede collegiale. Nel caso in cui siano risultati positivi i test e sia risultato negativo il colloquio,
questo è ripetuto in sede collegiale. L’esito delle prove viene valutato dalla Commissione cui
compete il giudizio di idoneità.
9. Il giudizio espresso dalla Commissione per l’accertamento dei requisiti psico-fisici ovvero
dalla Commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali è definitivo e comporta, in caso
di non idoneità, l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del Capo della Polizia –
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
10. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per i predetti
accertamenti sono esclusi dal concorso con decreto motivato del Capo della Polizia – Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.
Art. 10
Presentazione dei documenti
1. I candidati che avranno superato le prove concorsuali saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le
Risorse Umane – Ufficio III: Attività concorsuali per il personale che espleta funzioni di polizia,
Via del Castro Pretorio n.5 – 00185 Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno
del ricevimento del relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a
partecipare alle riserve dei posti di cui all’art. 1, punto 2 lett. b), e quelli di preferenza nella
nomina, già indicati nella domanda di partecipazione al concorso.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 15 –
Art. 11
Graduatoria di merito
1. La Commissione esaminatrice, di cui all’art. 7 del presente bando, redigerà la graduatoria di
merito dei concorrenti giudicati idonei, sulla base:
• della votazione riportata nella prova d’esame;
• del punteggio attribuito ai seguenti titoli:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di Volontario in Ferma Prefissata di
un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più lingue straniere, ovvero
possesso di certificati o attestati che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue
straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui all’art.8,
punto 9, rilasciato dalle competenti Autorità Militari.
3. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi
massimi da attribuire a ciascuna di esse, nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la
valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la
prova scritta d’esame e che siano risultati idonei alle prove di efficienza fisica ed agli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali.
5. I titoli valutati di cui al precedente punto 1 ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, che
fanno parte integrante degli atti del concorso.
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 16 –
Art. 12
Approvazione graduatoria
1. Sulla base della votazione riportata nella prova d’esame e del punteggio attribuito ai titoli, è
approvata la graduatoria del concorso con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale
della Pubblica Sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione in
servizio e fatte salve le riserve dei posti previste dall’art.1 del presente decreto.
2. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria di merito, saranno applicate le
preferenze previste dall’art. 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche.
3. In caso di ulteriore parità, sarà data preferenza al candidato più giovane d’età, ai sensi
dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del
concorso pubblico sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero
dell’Interno, con avviso della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a
serie speciale “Concorsi ed esami”. L’avviso avrà valore di notifica a tutti gli effetti. La suddetta
graduatoria sarà, altresì, consultabile sul sito internet www.poliziadistato.it.
5. Dalla data di pubblicazione dell’ avviso di cui al precedente punto 4 decorrerà il termine,
rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo
Regionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero al Presidente della Repubblica, ai
sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 13
Nomina vincitori
1. Dei concorrenti giudicati idonei, fatte salve le riserve di posti di cui all’art.1, comma 2,
utilmente collocati nella graduatoria:
a) n. 499 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi direttamente
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma prefissata di un anno;
b) n. 408 saranno nominati Allievi Agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza
del prescritto corso di formazione dopo aver prestato servizio nelle Forze Armate in
qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale;
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 17 –
2. I candidati di cui al punto 1, lettera a) che non si presenteranno, senza giustificato motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione,
saranno dichiarati decaduti dalla nomina e saranno sostituiti, in ordine di graduatoria, dai
candidati vincitori di cui al precedente punto 1, lettera b).
3. Analoga procedura verrà seguita, a cura del Ministero della Difesa – Direzione Generale per
il Personale Militare, per sostituire gli idonei vincitori, destinati all’incorporamento nelle Forze
Armate per la prevista ferma prefissata quadriennale (VFP4), che non si dovessero presentare per
il compimento della citata ferma.
Art. 14
Ammissione dei volontari alla ferma prefissata quadriennale nelle Forze Armate
1. La graduatoria di merito sarà inviata, a cura di questa Amministrazione, al Ministero della
Difesa-Direzione Generale per il Personale Militare.
2. I candidati di cui al precedente articolo n.13, punto 1, lett. b), saranno ammessi a svolgere la
ferma prefissata quadriennale (VFP4) nelle Forze Armate, secondo quanto stabilito
dall’art.16, comma 6, della legge 226/2004. Nell’ultimo semestre della predetta ferma, i
candidati saranno convocati per la verifica del mantenimento dei requisiti psico-fisici,
nonché di quelli morali e di condotta. I candidati giudicati non idonei saranno dichiarati
esclusi dal concorso.
Art.15
Documenti da produrre all’atto dell’assunzione in servizio
1. I concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al
Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le
Risorse Umane – Servizio Sovrintendenti, Assistenti ed Agenti, entro il termine perentorio di
giorni trenta, a decorrere dal primo giorno di assunzione in servizio per la frequenza del corso di
formazione, le certificazioni ovvero le relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti i sottoelencati requisiti:
a) di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stati
sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione;
b) la cittadinanza italiana;
c) il godimento dei diritti politici;
d) il luogo e la data di nascita;
e) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del presente bando;
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
– 18 –
2. Le dichiarazioni indicate alle lettere a), b) e c) non dovranno essere anteriori a sei mesi
rispetto alla data di presentazione.
3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano
in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
4. L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente bando di concorso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
5. La mancata presentazione, entro il termine previsto, della documentazione indicata nel
presente articolo, il mancato completamento della documentazione, o l’omessa regolarizzazione
della stessa, entro giorni trenta dal ricevimento dell’apposito invito, implicherà la decadenza
dalla nomina ad Allievo Agente della Polizia di Stato.
Roma, li 21 novembre 2008
Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli