La quota annuale di accantonamento tfr si ottiene dividendo l’ammontare globale della retribuzione utile dell’anno per il divisore fisso 13,5. Tale calcolo è uguale anche nel caso in cui la quota di tfr sia di pertinenza dell’anno. Il riproporzionamento della quota di accantonamento avviene automaticamente, giacché, in dipendenza del minor periodo prestato, risulta inferiore l’ammontare della retribuzione utile erogata.
Tassazione del TFR fino il 31/12/2000
Quote maturate fino il 31/12/2000
Per la determinazione dell’imponibile fiscale alla quota annuale di tfr maggiorata delle rivalutazioni e decurtata del recupero del contributo aggiuntivo , si deducono 309.87 euro per ogni anno di anzianità aziendale a cui è commisurato il Tfr. Tale somma è frazionabile a mese (309,87:12=25,82 Euro al mese).
Nel caso di rapporto a tempo parziale, l’importo della deduzione viene ridotto in proporzione alla riduzione dell’orario rispetto ai lavoratori a tempo pieno.
Applicata la deduzione si ottiene il trattamento di fine rapporto imponibile al quale si applica l’aliquota di tassazione (vedi infra), si otterrà così l’imposta dovuta da trattenere al dipendente a cui si scorporeranno eventuali imposte pagate per le anticipazioni.
L’imposta così ottenuta è da considerarsi a titolo di tassazione definitiva.
Quote maturate a partire dal 1° gennaio 2001
Da questa data le rivalutazioni sul tfr vanno tassate a parte (vedi infra) e non formano più imponibile
Determinazione dell’aliquota
L’aliquota utile per la tassazione del Tfr, fermo restando le diverse modalità di calcolo della base imponibile per il periodo fino al 31.12.2000 e per quello dopo il 1.1.2001, è unica ed è calcolata con riferimento all’anno in cui si percepisce il trattamento di fine rapporto.
Per poter effettuare la trattenuta si dovrà quindi procedere come segue:
1. Calcolare il reddito di riferimento che serve a stabilire l’aliquota:
Rf = (importo accantonamento TFR +fondi destinati ai fondi pensione)*12÷T
T = Il numero di anni o frazioni di anno a cui si riferisce il tfr.
2. L’aliquota viene determinata in base all’Irpef che, secondo le aliquote in vigore nell’anno, in cui matura il diritto alla percezione al tfr, risulta applicabile il reddito di riferimento (Rf).
3. Per determinare l’aliquota media da applicare si prende l’importo così ottenuto e lo si divide per il reddito di riferimento. Moltiplicando il risultato per 100 si ottiene l’aliquota ricercata.
ESEMPIO
Supponendo un reddito di riferimento di € 30.000,00 per un rapporto di lavoro cessato nel corso del 2003, si avrà:
Fino a € 15.000,00
23%
€ 3.450,00
Da € 15.000,01 a € 29.000,00
29%
€ 4.600,00
Da € 29.000,01 a € 30.000,00
31%
€ 310,00
TOTALE imposta
€ 7.820,00
Calcolo dell’aliquota media applicabile:
7.820,00÷30.000,00*100= 26,07% (Aliquota media)
L’imposta
L’aliquota così ottenuta si applicherà:
* sull’accantonamento al 31.12.2000 (tenendo però conto degli abbattimenti di 309.87 euro annui). L’imposta così calcolata ha carattere definitivo.
* sulla quota maturata a partire dal 1° gennaio 2001 (con esclusione delle rivalutazioni).
Detrazione annua
Per le cessazioni del rapporto di lavoro, che intervengono dal 1° gennaio 2001 fino alla data di entrata in vigore della disciplina sul trattamento di fine rapporto e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, è prevista una detrazione di imposta pari a 61.97 euro annui (frazionabili a mese) per ciascuno degli anni compresi in tale periodo (per il part-time in proporzione all’orario).
La cessazione del rapporto di lavoro intervenuta il 1° gennaio 2006, piuttosto che il 30 dicembre 2005, può costare al lavoratore complessivamente fino a 310 euro. È la conseguenza della fine dell’applicazione della norma transitoria prevista a seguito della riforma della tassazione del trattamento di fine rapporto, avvenuta con il decreto legislativo 47/2000.
La norma fa riferimento alla cessazione del rapporto e non alla maturazione del trattamento di fine rapporto: pertanto si ritiene che la detrazione spetti anche per i rapporti che cesseranno il 31 dicembre, nonostante in questo caso, come più volte ha precisato l’agenzia delle Entrate, il diritto a percepire il Tfr maturi il giorno successivo e cioè il primo gennaio 2006.
A questa detrazione si aggiunge solo per i rapporti a tempo determinato non superiori ai due anni, una ulteriore detrazione di 61.97 euro annui (frazionabili a mese).
La Circ. 20/03/2001, N°29/E dell’agenzia delle Entrate ha chiarito che tali detrazioni sono, o meglio erano, cumulabili nel caso concorrano entrambe le condizioni; inoltre ha stabilito che le stesse non spettano in caso di erogazioni di acconti.
L’imposta, calcolata sul Tfr maturato successivamente al 31.12.2000 non ha carattere definitivo. L’amministrazione finanziaria provvede alla riliquidazione dell’imposta applicando l’aliquota media di tassazione dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Se non vi è stato reddito in alcun anno si applica l’aliquota del primo scaglione Irpef (dal 2001, pari al 18 per cento). Nel caso in cui l’Irpef trattenuta a titolo di acconto risulti superiore a quella determinata dall’amministrazione finanziaria, questa provvederà al rimborso.
Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR
Come abbiamo già detto le rivalutazioni del tfr vengono tassate a parte nel seguente modo.
Base imponibile dell’imposta sostitiva
L’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi si applica esclusivamente e in via autonoma alle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate in ciascun anno.
In sostanza la rivalutazione annuale, con decorrenza dal 2001, non concorre a formare il reddito di riferimento per la determinazione dell’aliquota di tassazione del trattamento di fine rapporto, ma ha una tassazione separata ed autonoma. Si tratta di una tassazione definitiva con l’esclusione di qualsiasi altra imposizione successiva da parte dell’amministrazione finanziaria.
La rivalutazione del trattamento di fine rapporto è disciplinata dall’art. 2120, co. 4, del codice civ., il quale prevede che i trattamento, con esclusione della quota maturata nell’anno, è incrementato su base composta al 31 di Dicembre di ogni anno con l’applicazione di un tasso variabile costituito:
* dall’1.5% in misura fissa;
* dal 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui sopra per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione dell’anno precedente.
Le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Il sostituto d’imposta deve applicare al 31 Dicembre di ogni anno d’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto procedendo a conteggiare l’ammontare delle rivalutazioni del trattamento di fine rapporto maturate al 31/12 dell’anno precedente e sommando a quest’ultimo importo anche le eventuali rivalutazioni maturate ed erogate nel corso dell’anno.
Acconto (metodo storico)
Entro il 16 di Dicembre di ogni anno il sostituto d’imposta versa l’11% della rivalutazione operata nell’esercizio fiscale precedente: l’acconto viene versato sul 90% delle rivalutazioni maturate nell’anno precedente tenendo conto delle rivalutazioni eventualmente erogate ai dipendenti cessati nel corso dello stesso anno.
Si versa tramite modello F24 con il codice 1712.
Acconto (metodo previsionale)
In alternativa l’acconto può essere determinato in via preventiva al 90% delle rivalutazioni che matureranno nello stesso anno per il quale l’acconto stesso è dovuto.
Saldo
Il saldo è versato per differenza tra l’imposta sostitutiva dovuta sulla rivalutazione maturata e l’acconto in precedenza versato, entro il 16 Febbraio dell’anno successivo quello di maturazione tramite modello F24 con il codice 1713.
Sanzioni
La legge istitutiva non detta norme specifiche per quanto concerne le sanzioni nell’ipotesi di versamento inferiore al dovuto.
Si ritiene, in assenza di chiarimenti da parte dell’amministrazione finanziaria, che sia applicabile la sanzione prevista dall’articolo 13 del D. Lgs 471/97 per insufficiente versamento pari al 30% dell’importo versato, salvo far ricorso ravvedimento operoso.
VIA I Coordinamento RSU
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