COME SI DICHIARA LO STATO DI DISOCCUPAZIONE E IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPATO
March 6th, 2009 | by Redazione Bloglavoro |
Lo stato di disoccupazione è caratterizzato dalla condizione di assenza di occupazione e dalla immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti, cioè i servizi pubblici per l’impiego.
L’art. 1 del D.lgs 297/02 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione che si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni:
1) essere privo di lavoro;
2) essere immediatamente disponibile al lavoro;
3) aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti
1) Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un’attività lavorativa è dimostrato dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un’attività di lavoro autonomo. Tuttavia lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai lavoratori socialmente utili.
2) La seconda condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità che il soggetto compilerà nel giorno indicato presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio
3a) La terza condizione è verificata dall’impegno di accettare azioni di ricerca attiva del lavoro proposte dai Centri per l’Impiego: tirocini, formazione professionale, orientamento, reinserimento lavorativo, interventi di miglioramento della propria occupabilità.
Per i minorenni la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta dalla persona che esercita la potestà genitoriale.
La scheda professionale, di cui una copia viene rilasciata alla persona, contiene informazioni relative alle capacità tecniche, alle esperienze professionali e formative e alla disponibilità lavorativa espresse dall’interessato in considerazione anche dei suoi movimenti lavorativi
1) ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione, viene riconosciuto solo a coloro che dichiarino al Centro per l’Impiego competente per domicilio l’immediata disponibilità al lavoro. (DID)
La dichiarazione di disponibilità comporta l’impegno di accettare le iniziative di promozione dell’occupazione del Centro per l’Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità). Con tale documento l’utente dichiara, oltre ai propri dati anagrafici, gli eventuali precedenti lavorativi, la propria situazione reddituale, il carico familiare.
2) CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ossia nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura autonoma o subordinata) tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie:
* euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
* euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”)
* euro 10.000 per i lavoratori disabili
Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (euro 8.000). Per reddito si intende il reddito personale lordo, anche presunto, riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa, di qualunque tipologia. Il vincolo del reddito non si applica per attività di lavoro socialmente utile o in lavori di pubblica utilità o rapporti di lavoro quali tirocini di inserimento, orientativi o formativi o Borse di lavoro (previsti dal Piano regionale triennale di politica del lavoro).
3) PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
La perdita dello stato di disoccupazione avviene in caso in cui:
* la persona disoccupata abbia un reddito annuale lordo superiore ad Euro 8.000 per lavoro dipendente o Euro 4.800 per lavoro autonomo e un rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati);
* la persona non si presenti per la seconda volta, senza giustificato motivo , presso il Centro per l’Impiego a seguito di convocazione dello stesso Centro per l’Impiego per le azioni di ricerca attiva del lavoro. In questo caso una nuova dichiarazione di immediata disponibilità può essere sottoscritta dall’interessato decorsi tre mesi dal provvedimento di cancellazione;
* la persona rifiuti, per la seconda volta, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro e, in questo caso, non può sottoscrivere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità per un periodo di sei mesi. Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione quando il luogo di lavoro dista più di trenta chilometri, oppure, se non raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, più di quindici chilometri dal domicilio del disoccupato.
Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione viene cancellata l’anzianità di disoccupazione maturata.
4) SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
La sospensione dello stato di disoccupazione si ha in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo inferiore agli 8 mesi o ai 4 mesi se si tratta di giovani, con un reddito superiore alla soglia del reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. L’anzianità riprende dalla fine del rapporto di lavoro.
COLLOQUIO INDIVIDUALE
Il colloquio individuale ha come obiettivi la verifica e l’analisi della situazione professionale dell’utente, dei suoi bisogni, per giungere alla compilazione ed al rilascio della scheda professionale ed, infine, alla stipula del patto di servizio .
Gli operatori del Centro provvederanno al controllo dei dati aggiornati dopo l’inserimento della DID, all’inserimento di altri dati utili alla definizione degli obblighi reciproci che devono scaturire dall’esito del colloquio individuale, quali le professionalità maturate e documentate, eventuali corsi di formazione non dichiarati precedentemente al Cpi, alla verifica dell’iscrizione a liste quali quelle della mobilità, dei disoccupati di lunga durata, delle categorie protette, dell’art. 16 ex legge 56/87 per gli avviamenti presso le Pubbliche Amministrazioni. Insieme agli operatori l’utente provvederà ad una ricognizione delle proprie azioni di ricerca del lavoro, della sua conoscenza del mercato del lavoro regionale, nazionale ed europeo.
A seguito della compilazione della scheda professionale si procederà quindi alla stipula del patto di servizio, strumento che consente al servizio competente ed alla persona in cerca di lavoro di definire con chiarezza le attese e gli impegni reciproci assunti ai sensi dell’art.2 del dlgs. 181/00 come modificato dal dlgs 297/02,nonché fornire motivazione e certezza giuridica a comportamenti ed atti amministrativi conseguenti. La sottoscrizione del patto di servizio formalizza i reciproci impegni presi dal servizio e dalla persona in cerca di lavoro. Si tratta di un documento vincolante (ma ridefinibile nel corso del tempo) che definisce in modo dettagliato il percorso di fruizione dei servizi da parte della persona e contiene:
* i dati della persona in cerca di lavoro e dell’operatore/servizio competente;
* le tappe del percorso personalizzato previsto per la persona;
* gli impegni assunti dalla persona;
* gli impegni assunti dall’operatore;
* la data del rinvio.
La persona immediatamente disponibile alla ricerca di un’attività lavorativa sarà rinviata all’area Incontro Domanda-Offerta all’interno del Centro. In altri casi particolari l’invio può essere effettuato presso altri servizi regionali esterni al Centro quali quello dell’orientamento, della formazione, dello svantaggio sociale.
L’ operatore che stipula il patto di servizio con l’utente è la figura di riferimento per la persona e può essere contattato dalla stessa in caso di necessità e in base a modalità e tempi concordati. La “chiusura del patto di servizio”avviene al termine dell’erogazione dei servizi stabiliti quando la persona, a seguito del percorso intrapreso, ha trovato un’ occupazione o ha incrementato le possibilità di inserimento lavorativo.



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28 Responses a “COME SI DICHIARA LO STATO DI DISOCCUPAZIONE E IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPATO”
Scritto da Fede il 9 Mar , 2009 | Rispondi
Un saluto a tutti! Io non sono mai stata chiamata al colloquio orientativo presso il Centro per l’Impiego, nonostante sia iscritta da anni (dai primi anni ‘90, all’epoca del Collocamento) e lo abbia già fatto presente un paio di anni fa.
E’ obbligatorio? Questo influisce sulle eventuali chiamate? Grazie mille per la vostra attenzione.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 10 Mar , 2009 | Rispondi
hai diritto solo a quanto illustrato sopra. Per l’indennità di disoccupazione devi aver lavorato almeno 3 anni invece.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 10 Mar , 2009 | Rispondi
E’ obbligatorio il rinnovo annuale e influisce sulle chiamate. Però avrebbero dovuto almeno chiamarti per il colloquio di orientamento ogni 2-3 anni… prova a chiamarli tu o recati direttamente dicendo di voler fare un controllo sulla tua anzianità di disoccupazione.
Scritto da Ross il 19 Mar , 2009 | Rispondi
Salve, da altre parti ho letto che una delle condizioni per potersi iscrivere ai centri per l’impiego è di dimostrare che si cercato attivamente un lavoro nei mesi o anni precedenti, se questo è vero, come si può dimostrare una cosa simile?
Inoltre, conviene nei colloqui individuali parlare di eventuali esperienze di lavoro in nero?
Grazie.
Scritto da Caterina il 14 May , 2009 | Rispondi
buongiorno alla luce delle ultime disposizioni legislative potrei avere dei chiarimenti sul seguente punto.la dichiarazione di immediata disponibilità è estesa a tutti i lavoratori sia sospesi che licenziati.Ora per la formazione non ci sono problemi,ma nel caso in cui venga proposta una nuova assunzione,ilnon distinguere tra sospesi e licenziati non genera complicazioni???
Scritto da ger il 21 Sep , 2009 | Rispondi
salve vorrei sapere se è possibile avere lo stato di disoccupazione retroattiva?sono iscritto al centro per l’impiego da pochi giorni,ma non ho mai lavorato precedentemente.
se è possibile cosa devo fare?
Scritto da Redazione Bloglavoro il 21 Jan , 2010 | Rispondi
@Fede: non c’è obbligo di chiamata, non influisce in nessun modo, significa semplicemente che non c’è posto.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 21 Jan , 2010 | Rispondi
no, non è vero che per iscriversi bisogna aver cercato prima lavoro e nemmeno dimostrarlo. Per il nero eviti, se trova un impiegato zelante o con la luna storta le fa la segnalazione all’inps e arrivano anche a lei da pagare le cartelle
Scritto da Redazione Bloglavoro il 21 Jan , 2010 | Rispondi
ma noi non siamo i legiferatori
Sì, probabilmente genera confusione, però questo è quanto dispone l’attuale legge in materia.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 21 Jan , 2010 | Rispondi
no, non puo’ essere dichiarata retroattivamente.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 28 Jan , 2010 | Rispondi
PER CHI NON RICEVE LO STIPENDIO:
Se il datore di lavoro non paga, le dimissioni sono “giusta causa” e spetta l’indennità di disoccupazione lo stesso!
QUI i dettagli:
http://www.bloglavoro.com/2010/01/28/se-il-datore-di-lavoro-non-paga-le-dimissioni-sono-giusta-causa-e-spetta-la-disoccupazione.htm
Scritto da Redazione Bloglavoro il 20 Feb , 2010 | Rispondi
SEGNALIAMO PER TUTTI QUESTO ARTICOLO SU UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE: INDENNITA’ E GETTONE PRESENZA SONO COMPATIBILI, QUINDI SI POSSONO INCASSARE TUTTI E DUE
http://www.bloglavoro.com/2010/02/20/si-possono-accumulare-gettone-presenza-e-indennita.htm
Scritto da fabrizio il 10 Mar , 2010 | Rispondi
salve, ho avuto un contratto a tempo detrminato per 15 mesi scaduto il quale non mi è stato rinnovato, dopo 6 mesi ne ho firmato un’altro che mi ha permesso di completare i 2 anni minimi d’iscrizione all’assicurazione per il sussidio, volevo sapere se ora è possibile recuperare lo stesso sussidio per il periodo nel quale sono stato disoccupato. grazie
Scritto da anna il 13 Apr , 2010 | Rispondi
Se un lavoratore iscritto nelle liste dei disabili e categorie protette lavora con lavoro autonomo voglio avere conferma se il tetto reddituale per mantenere l’anzianità di disoccupazione presso il centro per l’impiego è di 4800 euro lordi come per i non disabili,
come mi è stato riferito, oppure se il limite è lo stesso del lavoro subordinato cioè 11.397 euro lordi.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 13 Apr , 2010 | Rispondi
sì, deve rivolgersi al suo CUP di zona
Scritto da Redazione Bloglavoro il 13 Apr , 2010 | Rispondi
è lo stesso limite che per i lavoratori non disabili, sopra ai 4800 annui lo Stato ha stabilito che ha un reddito sufficiente a non essere definito ‘disoccupato’. E’ assurdo ma questo è quanto.
Scritto da Fussia il 25 Apr , 2010 | Rispondi
Buongiorno,sono stata licenziata dopo più di due anni di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre da diversi anni titolare di partita iva, posso comunque chiedere la disoccupzione se da ora non emetto più fatture, sebbene da gennaio ad oggi abbia fatturato più di 10mila euro di lavori effettuati nel 2009? Grazie
Scritto da Redazione Bloglavoro il 26 Apr , 2010 | Rispondi
Purtroppo Fussia hai diritto allo stato di disoccupazione solo se chiudi la partita iva o se hai entrate inferiori a circa 4.500 euro (non ricordo la cifra al centesimo).
Invece per il contributo di sostegno non puoi chiederlo in ogni caso perché i lavoratori autonomi non possono accedere a questa misura, è solo per i dipendenti licenziati o con contratto scaduto.
Scritto da Fussia il 26 Apr , 2010 | Rispondi
Sono stata stamaneall’ufficio INPS della mia città. Poichè sono stata licenziata ho diritto alla disoccupazione. Resta da capire se la soglia di reddito fatturato con la partita iva (che può sicuramente rimanere aperta anche in caso di ottenimento dell’indennità di disoccupazione, vedi pieghevole inps sulla disoccupazione) sia da calcolarsi nell’intero anno 2010 oppure a partire dal momento della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da effettuare nei centri per l’iiego prima di richiede l’indennità. All’inps non hanno saputo darmi risposta, sapete indicarmi qualche normativa a riguardo?
Scritto da Pino il 16 Jun , 2010 | Rispondi
Sapreste indicarmi qual è la procedura d’iscrizione alle categorie protette per quel che riguarda un docente della scuola secondaria? Grazie
Scritto da Redazione Bloglavoro il 18 Jun , 2010 | Rispondi
@Pino: la stessa che per gli altri, poi una volta ottenuta l’invalidità si comunica all’Ufficio Scolastico Provinciale nel caso tu sia già di ruolo, oppure si aggiorna nei moduli per la fascia/graduatoria in cui sei, solo al momento in cui questa viene aggiornata.
Scritto da Pino il 18 Jun , 2010 | Rispondi
Grazie per la risposta Redazione Bloglavoro. Essendo un docente precario, devo risultare disoccupato al momento dell’iscrizione in tali liste di categorie protette, ho lavorato da ottobre 2009 fino a giugno 2010, percepirò la disoccupazione ordinaria a partire da luglio 2010, se a settembre dovessi essere richiamato da qualche scuola, devo licenziarmi per iscrivermi a tali categorie o devo fare il conto del reddito percepito (la busta paga prevede uno stipendio mensile di 1.260 euro netti) includendo anche la disoccupazione? Considerand che le graduatorie si riapriranno verso marzo-aprile 2011, dovrò fare riferimento al reddito gennaio-marzo 2011? Perdonate la lungaggine della domanda. Grazie ancora per la risposta.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 19 Jun , 2010 | Rispondi
@Pino: no se ti licenzi non puoi iscriverti alle liste, può solo chi è disoccupato o viene licenziato. Sì il contributo di sostegno per la disoccupazione va calcolato nel reddito annuo. Il reddito è sempre quello dell’anno precedente, quindi il reddito del 2010 se la domanda viene inoltrata a giugno 2011
Scritto da lello il 21 Jun , 2010 | Rispondi
sono titolare di partita iva come agente di commercio senza mandati attivi vorrei iscrivermi al collocamento come disoccupato per cercare lavoro dipendente , visto che mi devono essere liquidate ancora delle provvigioni e dovro’ emettere fattura devo aspettare necessariamente di chiudere la partita iva ?
lello
Scritto da simona il 24 Jun , 2010 | Rispondi
sono stata assunta a tempo indeterminato a febbraio 2008 e per vari motivi mi sono dovuta dimettere a giugno 2008. a suo tempo nel giugno 2008 ho presentato la documentazione al centro x l’impiego e dopo aver registrato le loro procedure mi hanno detto che era tutto apposto e non dovevo + fare nulla. sono andata all’uff coll ora che ho avuto l’opportunita di essere nuovamente assunta con la 407, ma risultano le dimissioni ma non l’iscrizione ai disoccupati. come faccio a far valere i miei due anni di disoccupazione, loro possiedono il foglio del 18 giugno 2008 di quando mi sono presentata x le dimissioni ( e nessuno mi ha detto che avrei dovuto riscrivermi).
grazie (è urgente!!)
Scritto da Redazione Bloglavoro il 27 Jun , 2010 | Rispondi
@lello: no non necessariamente ma se hai dichiarato più di 4500 euro circa nell’ultima dichiarazione o in questo anno ne devi incassare di più (per esempio le provvigioni) non puoi. E’ una regola decisamente assurda visto che se uno guadagnasse quella cifra potrebbe giusto pagarci inps e commercialista, ma questa è la regola. Quindi puoi solo cercare di incassarle il prima possibile, chiudere la partita iva e a quel punto puoi iscriverti al centro per l’impiego (ex collocamento) ottenendo lo stato di disoccupazione. oppure, se sei sicuro di ottenere le provvigioni ed è solo questione di tempo, fatturale come se le avessi già ricevute e chiudi la partita iva ora. Ti costa anche meno di inps e tasse varie se non la usi per altro.
Scritto da Redazione Bloglavoro il 27 Jun , 2010 | Rispondi
@simona: deve rivolgersi a loro e insistere perché correggano l’errore, non c’è altro da fare. Eventualmente può provare a rivolgersi a un sindacato ma in realtà hanno ragione loro, avrebbe dovuto reiscriversi, non è automatico, quindi CHIEDA per favore di fare questa modifica, non può pretenderlo però perché la mancanza è stata sua. Nessuno era tenuto a dirglielo, era lei che doveva leggersi il regolamento o chiedere.