COME SI DICHIARA LO STATO DI DISOCCUPAZIONE E IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPATO
March 6th, 2009 | by Redazione Bloglavoro |
Lo stato di disoccupazione è caratterizzato dalla condizione di assenza di occupazione e dalla immediata disponibilità allo svolgimento e alla ricerca di un’attività lavorativa secondo le modalità definite con i servizi competenti, cioè i servizi pubblici per l’impiego.
L’art. 1 del D.lgs 297/02 definisce in termini nuovi lo stato di disoccupazione che si riconosce al soggetto quando ricorrano contestualmente le seguenti tre condizioni:
1) essere privo di lavoro;
2) essere immediatamente disponibile al lavoro;
3) aver concordato le modalità di ricerca attiva del lavoro con i servizi competenti
1) Con riferimento alla prima condizione, il mancato svolgimento di un’attività lavorativa è dimostrato dall’assenza di un rapporto di lavoro subordinato, di un’attività di lavoro autonomo. Tuttavia lo stato di disoccupazione si conserva in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai lavoratori socialmente utili.
2) La seconda condizione si realizza con la dichiarazione di immediata disponibilità che il soggetto compilerà nel giorno indicato presso il Centro per l’Impiego competente per domicilio
3a) La terza condizione è verificata dall’impegno di accettare azioni di ricerca attiva del lavoro proposte dai Centri per l’Impiego: tirocini, formazione professionale, orientamento, reinserimento lavorativo, interventi di miglioramento della propria occupabilità.
Per i minorenni la dichiarazione di immediata disponibilità deve essere sottoscritta dalla persona che esercita la potestà genitoriale.
La scheda professionale, di cui una copia viene rilasciata alla persona, contiene informazioni relative alle capacità tecniche, alle esperienze professionali e formative e alla disponibilità lavorativa espresse dall’interessato in considerazione anche dei suoi movimenti lavorativi
1) ACCERTAMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione, viene riconosciuto solo a coloro che dichiarino al Centro per l’Impiego competente per domicilio l’immediata disponibilità al lavoro. (DID)
La dichiarazione di disponibilità comporta l’impegno di accettare le iniziative di promozione dell’occupazione del Centro per l’Impiego (occasioni di lavoro, tirocini, corsi di formazione professionale, di orientamento, di miglioramento della propria occupabilità). Con tale documento l’utente dichiara, oltre ai propri dati anagrafici, gli eventuali precedenti lavorativi, la propria situazione reddituale, il carico familiare.
2) CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
Lo stato di disoccupazione può essere conservato qualora lo svolgimento dell’attività lavorativa sia tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, ossia nel caso di svolgimento di attività lavorativa (di natura autonoma o subordinata) tale da assicurare un reddito annuale lordo non superiore alle seguenti soglie:
* euro 8.000 per i redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati (per es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa);
* euro 4.800 per i redditi da impresa o derivanti dall’esercizio di professioni (ivi inclusi i lavoratori così detti “occasionali”)
* euro 10.000 per i lavoratori disabili
Nel caso in cui una persona svolga attività lavorative di entrambe le tipologie, il cumulo dei redditi che ne derivano non dovrà superare comunque l’importo del massimale più elevato (euro 8.000). Per reddito si intende il reddito personale lordo, anche presunto, riferito all’anno in corso esclusivamente derivante da attività lavorativa, di qualunque tipologia. Il vincolo del reddito non si applica per attività di lavoro socialmente utile o in lavori di pubblica utilità o rapporti di lavoro quali tirocini di inserimento, orientativi o formativi o Borse di lavoro (previsti dal Piano regionale triennale di politica del lavoro).
3) PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
La perdita dello stato di disoccupazione avviene in caso in cui:
* la persona disoccupata abbia un reddito annuale lordo superiore ad Euro 8.000 per lavoro dipendente o Euro 4.800 per lavoro autonomo e un rapporto di lavoro superiore a 8 mesi (4 mesi per i giovani fino a 25 anni compiuti o 29 compiuti se laureati);
* la persona non si presenti per la seconda volta, senza giustificato motivo , presso il Centro per l’Impiego a seguito di convocazione dello stesso Centro per l’Impiego per le azioni di ricerca attiva del lavoro. In questo caso una nuova dichiarazione di immediata disponibilità può essere sottoscritta dall’interessato decorsi tre mesi dal provvedimento di cancellazione;
* la persona rifiuti, per la seconda volta, senza giustificato motivo, una congrua offerta di lavoro e, in questo caso, non può sottoscrivere una nuova dichiarazione di immediata disponibilità per un periodo di sei mesi. Il rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro non comporta la perdita dello stato di disoccupazione quando il luogo di lavoro dista più di trenta chilometri, oppure, se non raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici, più di quindici chilometri dal domicilio del disoccupato.
Nel caso di perdita dello stato di disoccupazione viene cancellata l’anzianità di disoccupazione maturata.
4) SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE
La sospensione dello stato di disoccupazione si ha in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo inferiore agli 8 mesi o ai 4 mesi se si tratta di giovani, con un reddito superiore alla soglia del reddito annuale minimo personale escluso da imposizione. L’anzianità riprende dalla fine del rapporto di lavoro.
COLLOQUIO INDIVIDUALE
Il colloquio individuale ha come obiettivi la verifica e l’analisi della situazione professionale dell’utente, dei suoi bisogni, per giungere alla compilazione ed al rilascio della scheda professionale ed, infine, alla stipula del patto di servizio .
Gli operatori del Centro provvederanno al controllo dei dati aggiornati dopo l’inserimento della DID, all’inserimento di altri dati utili alla definizione degli obblighi reciproci che devono scaturire dall’esito del colloquio individuale, quali le professionalità maturate e documentate, eventuali corsi di formazione non dichiarati precedentemente al Cpi, alla verifica dell’iscrizione a liste quali quelle della mobilità, dei disoccupati di lunga durata, delle categorie protette, dell’art. 16 ex legge 56/87 per gli avviamenti presso le Pubbliche Amministrazioni. Insieme agli operatori l’utente provvederà ad una ricognizione delle proprie azioni di ricerca del lavoro, della sua conoscenza del mercato del lavoro regionale, nazionale ed europeo.
A seguito della compilazione della scheda professionale si procederà quindi alla stipula del patto di servizio, strumento che consente al servizio competente ed alla persona in cerca di lavoro di definire con chiarezza le attese e gli impegni reciproci assunti ai sensi dell’art.2 del dlgs. 181/00 come modificato dal dlgs 297/02,nonché fornire motivazione e certezza giuridica a comportamenti ed atti amministrativi conseguenti. La sottoscrizione del patto di servizio formalizza i reciproci impegni presi dal servizio e dalla persona in cerca di lavoro. Si tratta di un documento vincolante (ma ridefinibile nel corso del tempo) che definisce in modo dettagliato il percorso di fruizione dei servizi da parte della persona e contiene:
* i dati della persona in cerca di lavoro e dell’operatore/servizio competente;
* le tappe del percorso personalizzato previsto per la persona;
* gli impegni assunti dalla persona;
* gli impegni assunti dall’operatore;
* la data del rinvio.
La persona immediatamente disponibile alla ricerca di un’attività lavorativa sarà rinviata all’area Incontro Domanda-Offerta all’interno del Centro. In altri casi particolari l’invio può essere effettuato presso altri servizi regionali esterni al Centro quali quello dell’orientamento, della formazione, dello svantaggio sociale.
L’ operatore che stipula il patto di servizio con l’utente è la figura di riferimento per la persona e può essere contattato dalla stessa in caso di necessità e in base a modalità e tempi concordati. La “chiusura del patto di servizio”avviene al termine dell’erogazione dei servizi stabiliti quando la persona, a seguito del percorso intrapreso, ha trovato un’ occupazione o ha incrementato le possibilità di inserimento lavorativo.

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14 Responses a “COME SI DICHIARA LO STATO DI DISOCCUPAZIONE E IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPATO”
Scritto da Fede il 9 Mar , 2009 | Rispondi
Un saluto a tutti! Io non sono mai stata chiamata al colloquio orientativo presso il Centro per l’Impiego, nonostante sia iscritta da anni (dai primi anni ‘90, all’epoca del Collocamento) e lo abbia già fatto presente un paio di anni fa.
E’ obbligatorio? Questo influisce sulle eventuali chiamate? Grazie mille per la vostra attenzione.
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Redazione Bloglavoro Reply:
March 10th, 2009 at 8:57 pm
E’ obbligatorio il rinnovo annuale e influisce sulle chiamate. Però avrebbero dovuto almeno chiamarti per il colloquio di orientamento ogni 2-3 anni… prova a chiamarli tu o recati direttamente dicendo di voler fare un controllo sulla tua anzianità di disoccupazione.
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Redazione Bloglavoro Reply:
January 21st, 2010 at 11:26 am
@Fede: non c’è obbligo di chiamata, non influisce in nessun modo, significa semplicemente che non c’è posto.
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Scritto da Redazione Bloglavoro il 10 Mar , 2009 | Rispondi
hai diritto solo a quanto illustrato sopra. Per l’indennità di disoccupazione devi aver lavorato almeno 3 anni invece.
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Scritto da Ross il 19 Mar , 2009 | Rispondi
Salve, da altre parti ho letto che una delle condizioni per potersi iscrivere ai centri per l’impiego è di dimostrare che si cercato attivamente un lavoro nei mesi o anni precedenti, se questo è vero, come si può dimostrare una cosa simile?
Inoltre, conviene nei colloqui individuali parlare di eventuali esperienze di lavoro in nero?
Grazie.
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Redazione Bloglavoro Reply:
January 21st, 2010 at 11:29 am
no, non è vero che per iscriversi bisogna aver cercato prima lavoro e nemmeno dimostrarlo. Per il nero eviti, se trova un impiegato zelante o con la luna storta le fa la segnalazione all’inps e arrivano anche a lei da pagare le cartelle
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Scritto da Caterina il 14 May , 2009 | Rispondi
buongiorno alla luce delle ultime disposizioni legislative potrei avere dei chiarimenti sul seguente punto.la dichiarazione di immediata disponibilità è estesa a tutti i lavoratori sia sospesi che licenziati.Ora per la formazione non ci sono problemi,ma nel caso in cui venga proposta una nuova assunzione,ilnon distinguere tra sospesi e licenziati non genera complicazioni???
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Redazione Bloglavoro Reply:
January 21st, 2010 at 11:30 am
ma noi non siamo i legiferatori
Sì, probabilmente genera confusione, però questo è quanto dispone l’attuale legge in materia.
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Scritto da ger il 21 Sep , 2009 | Rispondi
salve vorrei sapere se è possibile avere lo stato di disoccupazione retroattiva?sono iscritto al centro per l’impiego da pochi giorni,ma non ho mai lavorato precedentemente.
se è possibile cosa devo fare?
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Scritto da Redazione Bloglavoro il 21 Jan , 2010 | Rispondi
no, non puo’ essere dichiarata retroattivamente.
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Scritto da Redazione Bloglavoro il 28 Jan , 2010 | Rispondi
PER CHI NON RICEVE LO STIPENDIO:
Se il datore di lavoro non paga, le dimissioni sono “giusta causa” e spetta l’indennità di disoccupazione lo stesso!
QUI i dettagli:
http://www.bloglavoro.com/2010/01/28/se-il-datore-di-lavoro-non-paga-le-dimissioni-sono-giusta-causa-e-spetta-la-disoccupazione.htm
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Scritto da Redazione Bloglavoro il 20 Feb , 2010 | Rispondi
SEGNALIAMO PER TUTTI QUESTO ARTICOLO SU UNA RECENTE SENTENZA DELLA CASSAZIONE: INDENNITA’ E GETTONE PRESENZA SONO COMPATIBILI, QUINDI SI POSSONO INCASSARE TUTTI E DUE
http://www.bloglavoro.com/2010/02/20/si-possono-accumulare-gettone-presenza-e-indennita.htm
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Scritto da fabrizio il 10 Mar , 2010 | Rispondi
salve, ho avuto un contratto a tempo detrminato per 15 mesi scaduto il quale non mi è stato rinnovato, dopo 6 mesi ne ho firmato un’altro che mi ha permesso di completare i 2 anni minimi d’iscrizione all’assicurazione per il sussidio, volevo sapere se ora è possibile recuperare lo stesso sussidio per il periodo nel quale sono stato disoccupato. grazie
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