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TEMPI DURI PER GLI IMPIEGATI STATALI SE SONO OZIOSI

Scritto da: Redazione Bloglavoro 11 Aprile 2009 – 11 Aprile 2009 - 11:41

Chi non si è mai trovato impotente davanti al lassismo di qualche impiegato comunale, del catasto o di dipendenti pubblici in genere?
La pubblica amministrazione ha 30 giorni di tempo per rispondere alle richieste di rilascio di documenti presentate dai cittadini. Se il funzionario, invece di rispondere, la tira per le lunghe, rischia una condanna per omissione di atti d’ufficio e la conseguente reclusione.

Il dipendente comunale è pertanto responsabile personalmente del ritardo creato nell’adempimento delle proprie funzioni.

E’ questa la novità per arginare il malfunzionamento di alcune amministrazioni e arriva dai giudici della sesta sezione penale della Corte di Cassazione. I giudici di Piazza Cavour, infatti, con la sentenza n. 14466 del 2 aprile scorso, hanno condannato un funzionario, responsabile del settore dei servizi tecnici del Comune di Castelvetrano, per non aver risposto alle richieste di una cittadina del comune stesso, destinataria di un provvedimento di espropriazione.
In motivazione la Suprema corte ha rilevato che è “ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale perché anche la risposta negativa dell’ufficio adito, in termini di indisponibilità, oppure di parziale disponibilità della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino il quale, sull’informazione negativa, può organizzare la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa pretesa“.

Di seguito, il testo completo della sentenza n. 14466 del 2 aprile 2009, Corte di cassazione, sez. VI penale:

Corte di cassazione
sezione 6° penale
Sentenza del 2 aprile 2009, n. 14466

Data Udienza: 5 marzo 2009
Presidente Sezione: DE ROBERTO Giovanni
Pubbl. Ministero: Selvaggi Eugenio

——————————————————————————–

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE ROBERTO Giovanni – Presidente

Dott. SERPICO Francesco – Consigliere

Dott. MILO Nicola – Consigliere

Dott. LANZA Luigi – Consigliere

Dott. FAZIO Anna Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Sp. An., nato il (OMESSO);

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo 21 marzo 2006 che ha confermato la decisione di condanna 18 gennaio 2005 del Tribunale di Marsala per il reato ex articolo 328 c.p.;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Luigi Lanza;

Udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Selvaggi Eugenio che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1) la sentenza di condanna del Tribunale di Marsala.

Con sentenza 18 gennaio 2005 del Tribunale di Marsala Sp. An., ingegnere, e’ stato riconosciuto colpevole del reato di cui all’articolo 328 c.p., perche’, in qualita’ di funzionario responsabile del settore dei servizi tecnici del Comune di (OMESSO), in ordine alla formale richiesta di Ca. Gi., destinataria di provvedimento di espropriazione, di avere conoscenza dell’atto di cessione, al Comune di (OMESSO), da parte della Regione (OMESSO), di aree destinate alla realizzazione di un parcheggio, nonche’ dei verbali di consistenza delle stesse, non compiva, nei trenta giorni, l’atto del suo ufficio, ovvero non rispondeva per esporre le ragioni del ritardo, a fronte di una specifica richiesta inoltrata in data 13.04.2000, ed ulteriore sollecito e richiesta (pervenuta al protocollo del suo ufficio in data 7.07.2000), nonche’ della nota prot. 17948 del 13.06.2000 con la quale veniva fissata la competenza del suo ufficio, in merito all’istanza stessa. In (OMESSO).

Il primo giudice fondava il giudizio di penale responsabilita’ sulle risultanze delle dichiarazioni rese dalla Ca. e dalla documentazione acquisita, relativa alla vicenda della mancata retrocessane dell’area, sita in (OMESSO) (censita alle particoli (OMESSO), gia’ di proprieta’ della donna), in precedenza espropriatale dalla Regione (OMESSO) per la realizzazione di opere pubbliche e, successivamente, destinata dal Comune di (OMESSO), secondo le previsioni del nuovo P.R.G., alla realizzazione di un parcheggio pubblico.

La sentenza di 1 grado ha desunto la dimostrazione dell’omissione da parte dell’imputato, funzionario competente in quanto dirigente dei servizi tecnici del Comune, dell’atto d’ufficio, consistente nella risposta alla richiesta, avanzata dalla Ca. in data 3.07.2000, di rilascio di copia dell’atto di cessione in comodato dell’area al Comune di (OMESSO) e dei verbali di consistenza delle aree, utilizzate o meno, per la realizzazione del parcheggio, richiesta da intendersi quale diffida ad adempiere e costituzione in mora, stante l’infruttuosita’ della precedente istanza del 13.04.2000.

p. 2) le argomentazioni della sentenza di condanna della Corte di appello di Palermo.

Su appello dello Sp. la Corte di appello con sentenza ha confermato integralmente la decisione del Tribunale, rigettando i punti di criticita’ ed invalidita’ dedotti nell’atto di gravame predetto.

In particolare, sul punto dell’interesse della Ca..

La Corte distrettuale:

a) ha ribadito l’interesse, giuridicamente qualificato, della Ca., ad avere conoscenza dello stato di fatto e legale dell’area che avrebbe potuto ritornare nella sua proprieta’, ed, in ogni caso, delle modalita’ del suo utilizzo, totale e parziale, da parte del Comune, nonche’ del titolo che assisteva la sua destinazione materiale;

b) ha precisato che tali informazioni avrebbero consentito alla donna di valutare l’opportunita’ di intraprendere nuove iniziative legali, per ottenere il risarcimento dei danni, oppure accedere alla retrocessione, oppure ancora di rinunciare, “re cognita”, ad ogni azione;

c) ha stabilito la regolarita’ dell’iter procedimentale seguito dalla Ca. per accedere ai documenti richiesti.

Quanto alla competenza a provvedere dell’ing. Sp., la Corte ha argomentato rilevando:

1) che la seconda delle istanze, quella del 3.07.2000, che formalmente costituiva in mora il Comune destinatario, risulta essere stata assegnata al settore diretto dall’imputato il 7.07.2000, come da timbro di assegnazione pratica apposto sulla stessa e quindi con conseguente obbligo di rendere una qualunque risposta;

2) che soltanto l’imputato poteva rimettere copia di detti verbali e soltanto lui era a completa conoscenza delle vicende, quanto meno concrete, di fatto, riguardanti il terreno destinato a parcheggio pubblico: da cio’ la prova incontrovertibile nella nota del 3.02.1999 inviata all’Assessorato regionale LL.PP. a sua firma, con la quale egli (in data antecedente la ricezione delle due richieste della Ca. del 13.4.2000 e del 3.07.2000), aveva relazionato in merito ai lavori pubblici effettuati sull’area, la sua destinazione urbanistica, l’approvazione del progetto di sistemazione definitiva dell’area a parcheggio, le fonti di finanziamento, l’avvenuta concessione in appalto, l’utilita’ pubblica dell’opera, la richiesta di trasferimento in proprieta’ al Comune, quale alternativa alla prospettata attivazione della procedura di esproprio;

3) che la nota 3 febbraio 1999 offre la dimostrazione documentale del possesso in capo all’imputato di tutte le informazioni necessarie e sufficienti per esaudire la legittima richiesta della Ca. e per trasmetterle la relativa documentazione nella disponibilita’ del settore amministrativo da lui diretto, considerato che nessuna delle altre ripartizioni aveva successivamente curato la pratica relativa al terreno “de quo” e poteva quindi intervenire per riscontrare la richiesta dell’istante;

4) che la responsabilita’ dello Sp. non si basa sulla declinazione della competenza da parte degli altri dirigenti, ma trova fondamento nella documentazione agli atti nella sua disponibilita’, nei suoi precedenti comportamenti, oltre che nella ripartizione dei compiti interni all’amministrazione di appartenenza;

5) che la nota in atti dell’ing. Ta., che, come dirigente del neo istituito settore opere pubbliche del medesimo Comune, si rivolgeva all’ing. Sp. nella qualita’ di dirigente del settore servizi tecnici, dimostra ulteriormente che l’imputato ha volontariamente omesso di dare anche un benche’ minimo cenno di risposta alla richiesta, con costituzione in mora proveniente da Ca. Gi., nonostante egli fosse il detentore del fascicolo relativo alle opere in corso di realizzazione, essendosi invece limitato, a suo piacimento, e dopo comunque due mesi e dieci giorni, ossia il 13 settembre 2000, a rimettere gli atti all’ing. Ta.. senza nemmeno informarlo dell’esposto rimasto inevaso:

6) che qualsiasi convincimento dello Sp., in ordine alla propria incompetenza avrebbe richiesto una sua esternazione all’interessata e, comunque, non lo avrebbe esentato da responsabilita’ penale, traducendosi in un errore di diritto, riguardante la distribuzione delle competenze, fissata da norma extrapenale integrativa di quella penale.

p. 3) il ricorso dell’ing. Sp. e la decisione di questa Corte.

Con un unico motivo di impugnazione la difesa dell’imputato deduce vizio di motivazione nonche’ violazione di legge con riferimento agli articoli 521 e 522 c.p.p. e articolo 328 c.p..

Secondo il ricorrente vi sarebbe una illegittimita’ delle conclusioni raggiunte rispetto alle premesse valutate ed una incongruenza dell’apparato valutativo con riferimento:

a) all’affermato interesse della ricorrente tenuto conto che l’area (pag. 8 motivi) si trovava ancora nella disponibilita’ dell’Ente regionale: circostanza questa che renderebbe “strumentale e non seria” la richiesta della Ca.;

b) alle deduzioni di responsabilita’ della Corte distrettuale fondate sulla esistenza di un procedimento espropriativo “mai intrapreso dall’Ente comunale e quindi sviluppate in violazione delle regole di cui al combinato disposto degli articoli 521 e 522 c.p.p. tenuto conto che la richiesta aveva ad oggetto gli atti di un inesistente procedimento espropriativo (pag. 9) e non la situazione fattuale dell’area e la decisione di condanna e’ stata resa in relazione ad una violazione diversa rispetto a quella contestata;

c) alla asserita competenza dell’ing. Sp., argomentata in modo incongruo e contraddicono (pag. 10 ricorso) tenuto conto che la richiesta aveva a riferimento l’acquisizione di notizie relative alla situazione giuridica e non fattuale dell’area;

d) alla circostanza che il legale della richiedente aveva ottenuto dal Settore patrimonio la notizia dell’inesistenza di procedimenti espropriativi nell’area de quo;

e) al fatto che la contestazione non riguardava l’omesso rilascio della documentazione inerente la situazione fattuale dell’area.

Il motivo nelle sue plurime articolazioni e’ infondato ed il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilita’ e comunque l’infondatezza della pretesa violazione ex articoli 521 e 522 c.p.p. formalmente dedotta in questa sede (doglianze sub b e sub e del paragrafo 3) e priva di concreta giustificazione.

In termini va subito precisato che la regola di base, al fine di stabilire la determinatezza dell’imputazione, e’ quella che impone di aver riguardo alla contestazione sostanziale, la quale consente di escludere le dette nullita’ ogniqualvolta il prevenuto, come nella specie, abbia avuto modo di individuare agevolmente gli specifici fatti con riferimento sui quali l’accusa e’ stata formulata e sviluppata.

Inoltre, ai fini della valutazione della corrispondenza tra pronuncia e contestazione di cui all’articolo 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto, non solo del fatto descritto in imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicche’ questi abbia avuto modo di esercitare le sue difese sull’intero materiale probatorio posto a fondamento della decisione. (Cass. Penale sez. 3, 27/2/2008 Rv. 239866, Fontanesi Massime precedenti Conformi: N. 41663 del 2005 Rv. 232423 N. 10103 del 2007 Rv. 236099 N. 34789 del 2007 Rv. 237415 N. 45993 del 2007 Rv. 23932).

Se quindi il “fatto” va definito come l’accadimento di ordine naturale, dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, di luogo e di tempo, poste in correlazione fra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica, la violazione del principio di correlazione si realizza e si manifesta solo attraverso un’alterazione consistente ed una trasformazione radicale della fattispecie concreta, nei suoi elementi essenziali, che non consenta di rinvenire un nucleo comune, identificativo della condotta, con il risultato di un rapporto di incompatibilita’ ed eterogeneita’, tra il fatto contestato e quello accertato, capace di creare un vero e proprio stravolgimento dei termini dell’accusa, a fronte del quale si verifica un pregiudizio, concreto e reale, dei diritti della difesa (Cass. Penale sez. 2, 45993/2007 Rv. 239320, imputato Cuccia).

Orbene, nulla di tutto cio’ si e’ verificato nell’odierna vicenda nella quale la condotta della difesa e’ stata molto attenta alle dinamiche processuali, ed ha approntato ogni possibile schema di contenimento dell’imputazione ex articolo 328 c.p., comma 2 nel suo piu’ ampio e sostanziale sviluppo.

Tanto premesso, con riferimento all’ipotesi delittuosa di cui all’articolo 328 c.p. va ricordato;

– che l’azione tipica di tale delitto e’ integrata dal mancato compimento di un atto dell’ufficio da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, ovvero dalla mancata esposizione delle ragioni dei ritardo, entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi ha interesse, con la conseguenza che il reato, omissivo proprio e a consumazione istantanea, si intende perfezionato con la scadenza del predetto termine (Cass. Penale sez. 6, 27044/2008 Rv. 240979 Masda);

– che la facolta’ di interpello del privato, cui corrisponde il dovere di rispondere o di attivarsi, da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, e’ riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al compimento dell’atto;

– che tale interesse non si identifica con quello generale al buon andamento della P.A., che riguarda tutti i consociati, ma in quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento e’ destinato direttamente a incidere (Cass. Penale sez. 6, 21735/2008, Rv. 239934, Vitellaro).

In adesione di tali regole, bene e correttamente i giudici di merito hanno in concreto ravvisato l’interesse della Ca. all’accesso agli atti del Comune, concernenti la procedura di mancata retrocessione dell’area sita in (OMESSO), gia’ di proprieta’ della donna, in precedenza espropriatale dalla Regione (OMESSO) per la realizzazione di opere pubbliche e, successivamente, destinata dal Comune di (OMESSO) secondo le previsioni del nuovo P.RG. alla realizzazione di un parcheggio pubblico.

Ed altrettanto correttamente tale interesse e’ stato precisato dalla Corte distrettuale nella disponibilita’ delle informazioni che avrebbero consentito alla richiedente-interpellante di valutare l’opportunita’ di intraprendere nuove iniziative legali, per ottenere il risarcimento dei danni, oppure accedere alla retrocessione, oppure anche di rinunciare definitivamente, pero’ “re cognita”, ad ogni azione.

Da cio’ la derivata ineccepibile asserzione che il provvedimento richiesto, per le informazioni tecniche e giuridiche che comportava, era destinato direttamente ad incidere su di una precisa situazione giuridica soggettiva, facente capo alla persona richiedente ex articolo 328 c.p., comma 2. Si e’ quindi ben lontani dalla “non serieta’ e strumentalita’ della richiesta” nei termini sostenuti in fatto dal ricorrente (doglianza punto sub a p. 3) e impropriamente proposti al vaglio del giudice di legittimita’.

Quanto al tenore della richiesta della Ca., che – secondo il ricorrente – avrebbe fatto riferimento, non alla situazione fattuale dell’area, ma ad un inesistente procedimento amministrativo (doglianza punto sub b e sub e del paragrafo 3), vi e’ sul punto una logica motivazione dei giudici di merito, qui osservandosi che, quand’anche cio’ rispondesse al vero, a maggior ragione resta ingiustificato il silenzio omissivo del pubblico ufficiale, perche’, nell’economia del delitto di cui all’articolo 328 c.p., comma 2, una volta individuato l’interesse qualificato alla conoscenza da parte del richiedente, anche la risposta negativa dell’Ufficio adito, in termini di indisponibilita’, oppure di parziale disponibilita’ della documentazione richiesta, fa parte del contenuto dell’atto dovuto al cittadino, il quale, sull’informazione negativa, puo’ organizzare, appunto “re cognita”, la sua strategia di tutela, oppure rinunciare in modo definitivo ad ogni diversa sua pretesa.

Inoltre va precisato che, in tale quadro omissivo, e’ irrilevante che il legale della richiedente, “aliunde” e per altra via, abbia ottenuto la notizia della inesistenza di procedimenti espropriativi nell’area di interesse della Ca., posto che la norma, pur posta a tutela del privato, e’ strutturata in modo da impedire sacche di indebita inerzia nel compimento di atti dovuti, ed anche nella spiegazione ed esposizione (da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio) al richiedente delle ragioni dei ritardo verificatosi.

In conclusione si versa nella specie, all’evidenza, in un quadro argomentativo (cfr. supra: p. 1 e p. 2 punti da 1 a 6) nel quale i giudici di merito, di primo e secondo grado, nella loro motivazione, hanno fornito l’esigibile giustificazione razionale delle conclusioni assunte, nel rispetto delle regole che nel nostro sistema disciplinano la valutazione della prova, con conseguente rigetto delle doglianze sul punto.

Il ricorso risulta pertanto infondato e la parte proponente va condannata ex articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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