Come avevamo promesso, abbiamo pubblicato un articolo sulla scelta delle province per le graduatorie per il collocamento dei docenti precari (si tratta dei DOCENTI GIA’ ABILITATI – per chi deve iniziare ora e per i non abilitati, le notizie sono qui). Di seguito, invece, una serie di domande e risposte semplicissime per la compilazione delle domande di seconda fascia.
PER FAVORE, chi non è già nelle graduatorie a esaurimento, non lasci commenti in questo post perché si crea solo della confusione inutile. Questo post è dedicato ESCLUSIVAMENTE a coloro che sono già nelle graduatorie a esaurimento. Se avete il dubbio di esserci: non ci siete 🙂 Chi è in graduatoria a esaurimento lo sa al 100%. 😉 Per chi deve iniziare ora e per i non abilitati, le notizie sono qui
Ecco le domande per le quali trovate le risposte dettagliate di seguito, a cura dell’USP Milano ma valide per tutte le province:
- E’ vero che anche nelle graduatorie a esaurimento esistono tre fasce?
- Posso indicare una delle nuove province come Monza e Brianza?
- A chi si presenta la domanda di integrazione e aggiornamento?
- Chi deve presentare domanda per l’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento AA.SS. 2009/2010 – 2010/2011?
- Possono presentare domanda di inserimento con riserva (Modello 2)?
- Posso chiedere il trasferimento a un’altra provincia?
- Posso chiedere l’inserimento nelle graduatorie di più province?
- Cosa serve per essere inseriti nelle graduatorie dei docenti aventi diritto alla riserva dei posti?
- Come si valutano i titoli abilitanti che danno accesso alla graduatoria?
- Cosa si intende per titoli pari o superiori?
- Come si valutano il dottorato di ricerca, il diploma di perfezionamento e il master?
- Come si valutano i servizi in generale?
- Come si valutano i servizi prestati all’estero?
- Si valuta il servizio prestato durante la pratica legale dei corsi abilitanti?
- Come si valuta il servizio di sostegno?
- Esiste ancora la doppia valutazione del servizio?
- Quali sono i servizi che non vengono valutati?
Di seguito, le risposte:
E’ VERO CHE ANCHE NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ESISTONO TRE FASCE?
• Nella I fascia delle graduatorie sono inseriti i docenti che erano inseriti, prima dell’anno
2000, nelle così dette “graduatorie del doppio canale”
• Nella II fascia delle graduatorie sono inseriti i docenti che si sono abilitati prima del 25
maggio 1999.
• Nella III fascia delle graduatorie sono inseriti tutti i docenti che si sono abilitati con
concorsi ordinari e riservati dopo il 1999 , SSIS e lauree abilitanti.
N.B. Tutti i docenti, I – II e III fascia graduatorie ad esaurimento, compaiono nelle graduatorie
di circolo e/o istituto in prima fascia.
POSSO INDICARE TRA LE PROVINCE LA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA?
NO – Non è ancora stato costituito l’Ufficio Scolastico Provinciale di Monza/Brianza pertanto
non esistono graduatorie presso detta Provincia.
A CHI SI DEVE PRESENTARE LA DOMANDA di integrazione e aggiornamento
I candidati della I fascia della graduatoria ad esaurimento, che, per norma, risultano già inseriti
in due province, devono presentare la domanda per la scelta delle ulteriori 3 province e
l’eventuale richiesta di inserimento di una nuova classe di concorso in una sola provincia.
Analogamente il personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia, a pieno titolo o
con riserva,( III fascia) può chiedere l’aggiornamento o l’inserimento in altre graduatorie, solo
nella medesima provincia.
CHI DEVE FAR DOMANDA DI AGGIORNAMENTO E/O INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PER GLI AA.SS. 2009/2010 – 2010/2011
La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione
definitiva dalla graduatoria.
Il personale docente ed educativo, già inserito nelle graduatorie ad esaurimento, deve far
domanda di aggiornamento del punteggio o permanenza nella graduatoria in parola (Modello
1).
Devono confermare l’iscrizione con riserva (Modello 1):
1. i docenti già iscritti con riserva che si abiliteranno dopo l’11 maggio ed entro il 30
giugno o dopo il 30 giugno 2009;
2. i docenti già iscritti con riserva e che hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o
al Capo dello Stato.
Possono chiedere lo scioglimento della riserva (Modello 1)
1. i docenti inseriti con riserva perché erano stati esclusi dai corsi speciali abilitanti indetti
con DM 85/2005, per mancanza del requisito del servizio, che hanno maturato il servizio
dal 1° settembre 1999 al 22 dicembre 2005 ed hanno superato l’esame di Stato di
abilitazione. Questi docenti dovranno compilare la Sezione L, pag. 9 del Modello 1,
relativa alla dichiarazione del possesso del requisito del servizio di 360 giorni nelle date
sopra citate;
2. i docenti già scritti con riserva e che hanno acquisito il titolo abilitante entro i termini di
scadenza di presentazione della domanda.
Possono inoltre presentar domanda di inserimento a pieno titolo gli
abilitati, o con riserva se si consegue l’abilitazione entro il 30 giugno
2009, i sottoelencati docenti (Modello 2)
1) i docenti che frequentano i corsi del IX ciclo presso le SSIS e COBASLID attivati entro
l’anno accademico 2007/2008;
2) i docenti di educazione musicale (Cl. A031-A032) che frequentano il primo corso
biennale di II livello presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati
(art.5bis, c.2 L.169/08);
3) i docenti in possesso di idoneità o abilitazione all’insegnamento rilasciata da uno degli stati
dell’Unione Europea. Per potersi inserire però questi docenti devono essere in
possesso dell’attestato della conoscenza della lingua italiana denominato “CELI 5 Doc”
rilasciato dall’Università per Stranieri di Perugina e devono aver ottenuto
obbligatoriamente il formale provvedimento ministeriale di riconoscimento
dell’abilitazione dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009;
4) i docenti che hanno frequentato o stanno frequentando il primo corso di II livello finalizzato
alla formazione dei docenti strumento musicale Cl. 77/A;
5) i docenti in possesso di abilitazione in strumento musicale conseguita in uno degli stati
dell’U.E. provvisti dell’attestato “CELI 5 Doc” e che hanno ottenuto il formale
riconoscimento ministeriale dal 1 luglio 2007 al 30 giugno 2009
POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI INSERIMENTO CON RISERVA
Nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento coloro che si sono iscritti nell’anno
accademico 2007/2008 :
1. al corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
2. ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l’insegnamento delle classi di concorso
31/A e 32/A;
(N.B. la laurea in scienze dell’educazione non è abilitante e la laurea in scienze della
formazione primaria non è titolo di accesso alle graduatorie del personale educativo)
POSSO CHIEDERE IL TRASFERIMENTO IN ALTRA PROVINCIA
Non è possibile chiedere il trasferimento in altre province…………………ma POSSO CHIEDERE
L’INSERIMENTO IN GRADUATORIA IN PIU’ PROVINCE?
Sì, oltre a permanere nella graduatoria di appartenenza, da quest’anno il candidato può far
domanda d’inserimento in altre tre province. Infatti in coda alla III fascia vengono costituite
in ogni provincia tre nuove fasce corrispondenti a quelle di appartenenza, in cui sono inseriti i
docenti che hanno operato detta opzione.
I candidati iscritti in prima fascia delle graduatorie ad esaurimento, che sono già inseriti
in due province possono operare la scelta delle ulteriori tre province in una sola delle istanze di
permanenza/aggiornamento, collocandosi, quindi, in non più di 5 province.
COSA SERVE PER ESSERE INSERITI NELLE GRADUATORIE DEI DOCENTI AVENTI DIRITTO ALLA RISERVA DEI POSTI
Oltre al titolo che dà diritto alla riserva dei posti ( si ricorda che per la riserva N occorre un
invalidità civile minima del 46%) i candidati devono dimostrare di essere iscritti negli
elenchi del collocamento obbligatorio, di cui all’art.8 della L. 68/99, IN QUANTO
DISOCCUPATI ALLA SCADENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA
DOMANDA DI AGGIORNAMENTO O NUOVA ISCRIZIONE. Non devono, invece, dimostrare
nulla i candidati che hanno già ottenuto il riconoscimento della riserva e sono già stati inseriti,
negli anni precedenti, nelle graduatorie così dette dei “riservisti”.
N.B. Il diritto all’assunzione sui posti riservati è riconosciuto nella provincia in cui
l’aspirante è inserito, ma NON nelle tre province scelte dall’interessato in cui compare “in
coda”.
COME SI VALUTANO I TITOLI ABILITANTI CHE DANNO ACCESSO ALLA GRADUATORIA ?
In base al voto conseguito il punteggio varia da un minimo di 4 punti ad un massimo di 12
punti, a questo punteggio vengono aggiunti a tutti indistintamente ulteriori 6 punti.
Le abilitazioni conseguite tramite corsi SSIS, COBASLID, DIDATTICA DELLA MUSICA E
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA danno diritto ad un ulteriore punteggio aggiuntivo
paria a 24 punti , quindi 24+6 = 30 .
N.B. i 24 punti aggiuntivi valgono per una sola abilitazione SSIS occorre però
precisare:
se mi abilito con un unico esame i 24 punti spettano alla classe di concorso in cui mi sono
abilitata, se invece l’Università attesta che ho conseguito più abilitazioni con corsi ed esami
distinti posso scegliere dove aggiungere i 24 punti.
Esempio :
– mi abilito nella classe A052 (lettere,latino e greco nei licei classici), automaticamente sono
abilitata anche per le classi di concorso: A051 (lettere, latino nei licei e ist.mag.), A050 (lettere
ist. Sup.) e A043 (lettere nelle scuole medie) – posso aggiungere i 24 punti solo nella classe
A052.
– L’Università rilascia un’abilitazione relativa alle classi A052, A051, A050 e A043 (oppure A051
e A050/43, oppure A050 e A043, a seconda quindi del corso che ho frequentato) precisando
nell’attestato:
“Trattasi di corsi ed esami distinti” , in questo caso posso scegliere dove aggiungere i 24 punti.
L’esempio sopra riportato vale per tutte quelle classi di concorso comprese in Ambiti
Disciplinari.
Per le abilitazioni conseguite a seguito di un anno aggiuntivo non sono previsti i 24 punti
aggiuntivi.
Esempio:
Anni accademici 2005/06 – 2006/07 mi abilito nella classe di concorso A059 , ho diritto ai
punti relativi al voto + i 6 punti + i 24 punti aggiuntivi. Anno accademico 2007/08 mi abilito
nella classe di concorso A060, ho diritto ai punti relativi al voto + i 6 punti.
COSA SI INTENDE PER TITOLI PARI O SUPERIORI
Quando i titoli che danno accesso all’abilitazione all’insegnamento sono unicamente lauree
conseguite con il vecchio ordinamento (vedi DM 39 del 30/01/1998) o lauree specialistiche
(vedi DM 22 del 9/02/2005), altro titolo pari non può che essere una seconda laurea. Si ricorda
che anche per insegnare presso le scuole dell’infanzia e/o primaria occorre la laurea in scienze
della formazione primaria (indirizzo infanzia o elementare). Permangono alcune classi di
concorso alle quali si accede con il diploma di istruzione secondaria di II grado pertanto altro
titolo pari è un secondo diploma o, titolo superiore, una laurea .
N.B.
titoli pari o superiori:
ai docenti delle scuole elementari e materne, che hanno potuto usufruire del diploma
magistrale come titolo d’accesso all’abilitazione e sono inseriti in graduatoria, non possono
essere riconosciuti altri diplomi ma possono ottenere il riconoscimento della laurea in scienze
della formazione primaria come altro titolo ed eventuali altre lauree come titoli superiori;
docenti che si inseriscono in graduatoria con la laurea in scienze della formazione primaria non
possono richiedere come altro titolo il diploma magistrale o altri diplomi eventualmente
conseguiti ma solo altre lauree;
le lauree di durata triennale non danno diritto ad alcun punteggio a tutte le classi di
concorso per le quali è previsto come titolo di accesso una Laurea quadriennale – quinquennale
o una Laurea Specialistica.
Possono invece richiedere il riconoscimento delle lauree triennale i docenti iscritti o che
si iscrivono nelle graduatorie per le classi A075 – A076 e I.T.P., classi di concorso a cui si
accede ancora con il diploma di istruzione secondaria di II grado;
Chi si inserisce con la laurea quadriennale in SCIENZE MOTORIE non può chiedere il
riconoscimento del diploma ISEF come titolo pari, in quanto lo stesso è stato equiparato ad
una laurea triennale. Stesso discorso per i Diplomi di I livello dei Conservatori di Musica e
delle Accademie di Belle Arti equiparati a lauree triennali.
COME SI VALUTANO I DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO ED I MASTER
Sono valutati tutti i corsi, anche On Line, organizzati da Università statali o non statali
legalmente riconosciute, italiane o dell’U.E., valide a rilasciare titoli in base a : DPR 162/1982 –
L. 341/1990 – DM 509/1999.
I diplomi di perfezionamento ed i master devono essere coerenti con gli insegnamenti cui
si riferisce la graduatoria. I corsi di perfezionamento universitari strutturati su 1500 ore e
60 crediti che si concludono con un esame finale sono equiparati ai master e, come questi,
valgono 3 punti.
Il dottorato di ricerca vale 12 punti; il diploma di specializzazione universitaria di durata
pluriennale, che si può individuare con la sigla DS, vale 6 punti.
I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale con esame finale (ma non strutturati
su 1500 ore e 60 crediti) valgono 1 punto
N.B. partendo dall’anno 2005/06:
il dottorato di ricerca (12 punti) può essere al massimo 1.
il diploma di specializzazione universitario (6 punti) può essere al massimo 1
i diplomi di perfezionamento e master possono essere al massimo 3
Esempio: non più di 3 titoli e non più di 10 punti :
nel 2005/06 ho inserito n.1 diploma di specializzazione; nel 2007/08 ho inserito n. 1 master e
n. 1 perfezionamento. Ho raggiunto il massimo di 3 titoli non posso inserire altro.
Naturalmente il primo diploma vale 6 punti, se gli altri due sono da 3 punti dovrei avere in
totale 12 punti di titoli, in realtà la norma prevede per questi titoli un massimo di 10 punti,
pertanto in graduatoria vedrò un totale titoli pari a 10 punti.
Se ho inserito un diploma da 6 punti e due corsi di perfezionamento da 1 punto avrò in totale 8
punti e non posso più sperare di aggiungere ulteriori corsi o master per raggiungere il massimo
di 10 in quanto ho già inserito i 3 titoli previsti.
COME SI VALUTANO I SERVIZI ?
Per ogni mese, o frazione di almeno 16 giorni, di servizio prestato negli istituti statali o
paritari sono previsti punti 2. Nell’anno scolastico si possono ottenere un massimo di 12
punti, pari a 6 mesi (= 180 gg) . Se il servizio è stato prestato in istituti Legalmente
Riconosciuti i punti sono 1 per ogni mese e massimo 6 all’anno .
N.B. Per cercare di chiarire meglio:
ho prestato servizio per 2 mesi (gg 60) = punti 4. Oppure ho prestato servizio per 46 giorni (1
mese + 16gg) = punti 4; se però ho prestato servizio per 45 giorni (1 mese + 15gg) = punti
2.
Ho prestato servizio per 166gg (5 mesi + 16gg) ho già raggiunto il massimo ed ho diritto ai 12
punti.
ATTENZIONE
Prima dell’anno scolastico 2003/2004 se prestavo servizio in più classi di concorso potevo
farmi riconoscere detto servizio, anche contemporaneo, sulle varie classi
Esempio: nell’a.s. 2000/01 ho insegnato lettere: 8 ore in un istituto superiore e 8 ore in una
scuola media per l’intero anno ed ho quindi diritto ad avere 12 punti sia sulla classe A050 che
sulla classe A043.
Dall’anno scolastico 2003/2004 non ho più il diritto di far valere i punti di servizio prestato
contemporaneamente in più classi di concorso ma devo scegliere in quale classe aggiungere i
12 punti;
Esempio: nell’a.s. 2004/05 ho insegnato lettere contemporaneamente in un istituto superiore
ed in una scuola media scelgo di aggiungere i 12 punti nella classe A043 (0 punti nella cl.
A050).
Dall’anno scolastico 2003/2004 in poi se presto servizio in una classe di concorso diversa
da quella dove voglio accumulare punteggio posso chiedere il 50% del punteggio maturato su
detta classe di concorso
Esempio:
nell’a.s. 2005/06 ho insegnato in un istituto superiore, cl.A050, ma chiedo il riconoscimento
del servizio nella cl.A043, pertanto aggiungerò nella cl.A043 punti 6 (0 punti nella cl.A050)
COME SI VALUATNO I SERVIZI PRESTATI ALL’ESTERO ?
I servizi prestati nelle scuole della Comunità Europea sono equiparati ai servizi prestati
nelle scuole italiane, pertanto per il calcolo dei punti vale quanto sopra specificato. Detti servizi
però devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello
Stato estero, un’apposita Commissione istituita presso gli Uffici Scolastici Regionali definirà la
corrispondenza tra i servizi in parola.
I servizi prestati nelle scuole italiane all’estero, in Paesi non appartenenti alla U.E.,
possono essere valutati solo in presenza di nomina del Ministero degli Affari Esteri
SI VALUTA IL SERVIZIO PRESTATO DURANTE LA DURATA LEGALE DEI CORSI ABILITANTI
I servizi prestati durante la durata legale dei corsi abilitanti NON SONO VALUTABILI.
SI RICORDA CHE:
La durata legale dei corsi SSIS e COBASLID è pari a 2 anni.
N.B. Dall’anno 2003/04 in poi il servizio prestato durante la durata legale del corso
SSIS non è valutabile in nessuna classe di concorso.
I servizi prestati prima dell’anno 2003/04 non sono valutabili nella classe di concorso in cui
sono stati chiesti i 30 punti aggiuntivi, ma possono essere valutati quelli prestati in altre classi
di concorso.
Esempio:
negli anni accademici 2001/02-2002/03 ho conseguito due abilitazioni distinte per le classi
A050 e A043, contemporaneamente ho insegnato sia in una scuola media che in un istituto
tecnico, ho scelto di caricare i punti aggiuntivi nella classe A043 (scuola media) pertanto il
servizio prestato in quei due anni non può essere richiesto, posso però chiedere di aggiungere
24 punti di servizio prestato nell’istituto tecnico nella cl.A050.
Attenzione: nel caso di due abilitazioni conseguite tramite SSIS con bienni diversi, si ha
diritto ai 24 punti aggiuntivi in ogni classe di concorso in cui ci si è abilitati ma si perdere il
diritto alla valutazione del servizio prestato nei due bienni.
Esempio:
anni accademici 2001/02-2002/03 mi abilito nella classe A050, anni accademici 2003/04-
2004/05 mi abilito nella classe A043, ottengo il massimo dei voti ed ho diritto ad avere nelle
due classi punti 12+6+24=42, ma dal 2001/02 al 2004/05 non posso richiedere punteggi
maturati in eventuali servizi prestati. Stesso discorso vale se sono abilitata per l’insegnamento
alle Elementari e poi mi abilito in una classe di concorso alle superiori.
Esempio: dall’anno scolastico 2000/01 in poi ottengo incarichi annuali come docente di scuola
elementare, frequento negli anni accademici 2003/04-2004/05 un corso SSIS e mi abilito con il
massimo dei voti nella classe A050, mi inserisco in graduatoria per la cl.A050 e, anche se non
richiesti, mi vengono assegnati punti 42 (il punteggio aggiuntivo è un diritto irrinunciabile, la
norma infatti ritiene che se frequento dei corsi universitari non posso avere il tempo di lavorare
contemporaneamente), non posso richiedere però gli anni di servizio prestati nella scuola
elementare durante la durata legale del corso.
Diverso è il discorso per le abilitazioni conseguite con un anno aggiuntivo, dato che non è
previsto alcun punteggio aggiuntivo, il servizio prestato durante l’anno aggiuntivo può
essere richiesto.
La durata legale dei corsi di DIDATTICA DELLA MUSICA e SCIENZE DELLA FORMAZIONE
PRIMARIA è pari a 4 anni.
N.B. Si ribadisce che il diploma rilasciato dal Conservatorio di DIDATTICA DELLA MUSICA ha
la durata legale di 4 anni. Molti docenti dichiarano di aver ottenuto il diploma in due anni, in
realtà si tratta di 4 semestri (4 anni) concentrati in due anni, non cambia la durata legale del
corso, vengono conteggiati sempre 4 anni partendo dall’anno accademico in cui si è conseguito
il diploma andando a ritroso.
Lo stesso discorso vale per la LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA, molti
docenti già in possesso di una laurea vengono iscritti direttamente al terzo anno, praticamente
in due anni conseguono la seconda laurea, la durata legale però non cambia, anche in questo
caso vengono conteggiati 4 anni partendo dall’anno accademico in cui si è conseguita la laurea
andando a ritroso.
COME SI VALUTA IL SERVIZIO DI SOSTEGNO
Se il servizio viene prestato con il prescritto titolo di studio e con il diploma di
specializzazione può essere valutato in una delle classi di concorso comprese nell’area
disciplinare o posto, a scelta dell’interessato (si ricorda che per le scuole medie di I grado
l’area è unica AD00; per gli istituti di II grado le aree sono 4: AD01, AD02, AD03 e AD04).
Attenzione,
relativamente alle scuole di II grado, se il servizio viene prestato in area diversa perché non
vi sono più docenti disponibili in possesso di titolo di specializzazione, il servizio viene
valutato nella classe di concorso scelta dall’interessato.
Se il servizio viene prestato con il prescritto titolo di studio ma senza il diploma di
specializzazione deve essere valutato nella graduatoria da cui è stata conferita la nomina.
Esempio:
docente di A050 – A051, nominata su posto di sostegno classe A050 devo chiedere l’intero
periodo di servizio sulla classe A050, oppure può chiedere il riconoscimento di detto servizio al
50% sulla classe A051.
ESISTE ANCORA LA DOPPIA VALUTAZIONE DEI SERIVIZI
NO !
A decorrere dal 1° settembre 2007 non è più prevista la doppia valutazione dei servizi in
applicazione dell’art. 1 comma 605 della legge 296/2006.
Fino alla data sopra indicata vengono valutati in misura doppia i servizi prestati nelle
pluriclassi della scuola primaria di montagna, nelle scuole situate su piccole isole e nelle
scuole istituite presso istituti carcerari.
QUALI SONO I SERVIZI CHE NON VENGONO VALUTATI ?
• Il servizio prestato in qualità di docente di religione non si valuta.
• Il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia, nella scuola primaria e in qualità di
personale educativo vale unicamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuola.
• Il servizio prestato negli istituti di I e II grado vale unicamente per le graduatorie
relative a detti istituti.
Esempio:
sono abilitata nella classe A050 ma insegno in una scuola elementare, non posso
chiedere il riconoscimento di questo servizio, nemmeno al 50%, per la classe A050.
Viceversa sono inserita nelle graduatorie dei docenti elementari ma insegno in una
scuola media, non posso chiedere il riconoscimento di questo servizio, nemmeno al
50%, per la cl. EEEE.
• Il servizio militare ed il servizio civile prestato volontariamente non viene valutato. Si
valuta solo il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il
servizio sostitutivo assimilato per legge, purché prestati in costanza di rapporto di
lavoro in qualità di docente.
Esempio:
nel 1998 sono stato chiamato a prestare servizio obbligatorio di leva, in quello stesso
anno vengo contattato da un istituto per un incarico di docente, accetto l’incarico ma
comunico che sono costretto a fare il militare. Il Dirigente scolastico deve comunque
farmi il contratto, il periodo segnato nel contratto viene riconosciuto come servizio
prestato.
• Il servizio prestato in qualità di docente pre-scuola e dopo-scuola non viene valutato
• I servizi prestati senza il prescritto titolo di studio non vengono valutati.
• I servizi prestati senza che siano stati versati i contributi previdenziali non vengono
valutati.