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Home / Imprese individuali e autonomi / DA IERI SI PAGA L’IVA PER CASSA, OVVERO SOLO DOPO L’INCASSO DELLA FATTURA

DA IERI SI PAGA L’IVA PER CASSA, OVVERO SOLO DOPO L’INCASSO DELLA FATTURA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 29 Aprile 2009 – 28 Aprile 2009 - 15:45

Novità importante per tutti i lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole imprese. Da ieri, 28 aprile l’Iva può essere versata per cassa, cioè dopo avere effettivamente incassato la fattura: è stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile il decreto del ministero dell’Economia che autorizza i soggetti con volume d’affari non superiore a 200mila euro a differire, fino a pagamento avvenuto, il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto.

Di seguito, il testo del decreto:

DECRETO 26 marzo 2009
Pagamento dell’imposta sul valore aggiunto al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 27 aprile 2009)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che
reca disposizioni in materia di pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto al momento dell’effettiva riscossione del corrispettivo;
Visto l’art. 7, comma 2, del decreto-legge n. 185 del 2008, che
subordina l’efficacia di dette disposizioni al rilascio della
preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e che prescrive
l’emanazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
che determini l’ammontare del volume d’affari dei contribuenti che
possono assoggettare ad IVA con esigibilita’ differita le operazioni
effettuate, nonche’ stabilisca ogni altra disposizione di attuazione
del predetto art. 7;
Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale della
fiscalita’ e unione doganale, TAXUD/D1/GW/mve D(2009) 24280 del 16
marzo 2009, nella quale, in riferimento alla richiesta di deroga
formulata dall’Italia ai sensi dell’art. 395 della direttiva
2006/112/CE in merito al differimento dell’esigibilita’ dell’IVA al
momento dell’incasso del prezzo, si evidenzia che l’art. 66 della
medesima direttiva gia’ consente agli Stati membri di introdurre
previsioni in tal senso e che, pertanto, una richiesta di deroga non
appare necessaria;
Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e, in
particolare, l’art. 66 della medesima, il quale consente agli Stati
membri dell’Unione europea di stabilire che, per talune operazioni o
per talune categorie di soggetti passivi, l’imposta divenga esigibile
non oltre il momento dell’incasso del prezzo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto»;

Decreta:
Articolo 1

Volume d’affari dei soggetti ammessi all’esigibilità differita

1. Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio
di impresa, arte o professione da soggetti che nell’anno solare
precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,
prevedano di realizzare un volume d’affari non superiore a
duecentomila euro, l’imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L’imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso di un anno dal momento di
effettuazione dell’operazione, salvo che il cessionario o
committente, prima del decorso di detto termine, sia stato
assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle

operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi
speciali di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto né a
quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono
l’imposta mediante l’applicazione del meccanismo dell’inversione
contabile.
3. La fattura emessa in sede di applicazione delle disposizioni di
cui al comma 1 reca l’annotazione che si tratta di operazione con
imposta ad esigibilita’ differita, con l’indicazione dell’art. 7 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti cessano di avere
applicazione per le operazioni effettuate successivamente al momento
in cui e’ superato il limite di duecentomila euro di volume d’affari.
Articolo 2

Adempimenti del cedente o prestatore

1. Per le operazioni di cui all’art. 1 il cedente o prestatore
adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Le operazioni di cui all’art. 1 concorrono a formare il volume
d’affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione
della percentuale di detrazione di cui all’art. 19-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con
riferimento all’anno in cui l’operazione si intende effettuata.
3. Le operazioni di cui all’art. 1 sono computate nella
liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del
quale e’ incassato il corrispettivo ovvero scade il termine di un
anno dal momento di effettuazione dell’operazione previsto dall’art.
7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
4. Nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del
corrispettivo, l’imposta diventa esigibile ed è computata nella
liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma
incassata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Articolo 3

Adempimenti del cessionario o committente

1. Il cessionario o committente delle operazioni di cui all’art. 1
ha diritto alla detrazione dell’imposta, ai sensi degli articoli 19 e
seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, a partire dal momento in cui il corrispettivo di tali
operazioni è stato pagato.
2. Nel caso in cui sia effettuato un pagamento parziale del
corrispettivo, il diritto alla detrazione dell’imposta sorge in capo
al cessionario o committente nella proporzione esistente fra la somma
pagata ed il corrispettivo complessivo dell’operazione.
Articolo 4

Effetti su altre operazioni ad esigibilita’ differita

1. La disciplina contenuta nel presente decreto non si applica alle
operazioni di cui all’art. 6, quinto comma, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Articolo 5

Efficacia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2009
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 44

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