Ci arrivano spesso domande specifiche sulla gestione o i “diritti” di pause, intervalli, ferie e straordinari senza però l’indicazione del contratto di riferimento. Quelle di seguito sono le norme generali, che fanno da base a variazioni specifiche dei singoli CCNL. Le indicazioni specifiche le trovate indicate dentro il vostro ccnl.
Di seguito abbiamo elencato le norme generali per:
- Orario di lavoro settimanale
- Riposo
- Straordinari
- Pausa
- Ferie
1. Orario di lavoro settimanale
L’orario normale di lavoro è stabilito in 40 ore settimanali, calcolate non necessariamente sulla base della settimana lavorativa, ma per ogni periodo di sette giorni. Ai contratti collettivi vi è data la possibilità di stabilire un orario normale di lavoro inferiore alle 40 ore.
L’orario settimanale non può comunque superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro di straordinario. In una settimana lavorativa si potrà superare il limite purchè, nel periodo di riferimento, vi siano settimane lavorative di meno di 48 ore.
2. Riposo
Nella formulazione prevista dal decreto n.66/03, non è indicata una durata massima giornaliera della prestazione lavorativa (comprensiva di straordinario), però è previsto il periodo minimo di riposo giornaliero: il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo, fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.
Riposo che deve servire per il recupero psico-fisico del lavoratore.
I contratti collettivi, conclusi a livello nazionale, possono prevedere delle deroghe, ma a patto che siano previsti periodi equivalenti di riposo compensativo. E’ invece prevista una durata massima settimanale che, sommata alle ore di lavoro normale, non può superare il livello medio delle 48 ore (vedi punto 1).
Il ricorso al lavoro straordinario è legittimo in presenza di un accordo collettivo o, in sua mancanza, di un previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3. Straordinari
Oltre che nelle ipotesi fissate dai contratti collettivi, il ricorso al lavoro straordinario è consentito per fronteggiare casi di eccezionali carichi tecnico-produttivi; nei casi di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di alvoro straordinario possa dare luogo a un periodo grave e immediato o a un danno alle persone o alla produzione. Inoltre, è consentito il ricorso allo straordinario per lo svolgimento di eventi particolari come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva.
Il limite annuo delle ore di straordinario è fissato dalla contrattazione collettiva. In mancanza il datore non potrà superare le 250 ore annue.
Passando al riposo settimanale, ll lavoratore ha diritto ogni 7 gionri ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica. A questa regola generale fanno eccezione particolari categorie di lavoratori che, per la peculiarità delle mansioni, prevedonouna modalità diversadi riposo settimanale (es. lavoro a turni. ecc). Ad ogni modo, anche in questo caso, i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, sempre a condizione che vi siano dei periodi di riposo compensativi.
4. Pausa
Parliamo adesso di pause giornaliere. qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per la pausa; ciò al fine del recuperodelle energie psico-fisicheed anche al fine di attenuare il lavoro mnotono e ripetitivo. Le modalità e la durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro; se il contratto non la prevede, al lavoratore spetta una pausa, che deve essere prevista tra l’inizio e la finedi ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiorea dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
5. Ferie
Per quanto riguarda le ferie, a noi tanto care, il decreto legislativo n.66/2003 ne ha, da un certo punto di vista, rivoluzionato la disciplina. Infatti, per laprima vota in Italia, è stato introdotto il divieto di monetizzare il periodo di ferie corispondente alle 4 settimane di calendario previste dalla legge. In pratica, il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
Il periodo minimo di ferie è fissato in 28 giorni di calendari oche potranno essere goduti in tre momenti differenti: un primo periodo, di almeno due settimaneda fruirsi in modo ininterrrotto nel corso dell’ anno di maturazine, su richiesta del lavoratore; un secondo periodo, di due settimane da fruirsi , anche in modo frazionato, entro 18 mesi dal terminedell’anno di maturazione; un terzo per i rapporti di lavoro che prevedono un periodo di ferie superiorealle 4 settimane, che potrà essere fruito anche in modo frazionato.