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Home / Contratti / CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 17 Giugno 2009 – 23 Luglio 2014 - 15:40

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Tutte le Info sulla Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria 2014, Requisiti, Domanda e Durata

In queste ultime settimane ci sono arrivate tante (purtroppo) richieste di informazioni sulla cassa integrazione. Ci è sembrato utile pubblicare una breve spiegazione, chiara e semplice, sulla cassa integrazione e le differenze tra ordinaria e straordinaria. Ovviamente sempre con l’occhio puntato ai diritti dei lavoratori, in questo caso cassintegrati. In bocca al lupo, ragazzi!

La cassa integrazione, nome per esteso “cassa integrazione guadagni”, è una prestazione che integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori sospesi o che lavorano ad orario ridotto presso aziende in momentanea difficoltà produttiva.

E’ uno strumento che permette alle imprese, in attesa di riprendere la normale attività, di essere sollevate dai costi della manodopera non utilizzata e di evitare i licenziamenti.
La cassa integrazione guadagni può essere ordinaria (CIG ordinaria) o straordinaria (CIGS). Vediamole nel dettaglio.

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Si parla di cassa integrazione ordinaria quando la crisi dell’azienda dipende da eventi temporanei (mancanza di commesse, eventi meteorologici ecc.) ed è certa la ripresa dell’attività produttiva.

La cassa integrazione non viene concessa se gli eventi si presentano regolarmente nel tempo, come nel caso di aziende soggette a frequenti riduzioni della produzione (ad esempio, le aziende calzaturiere) dovuti a necessità tecniche ricorrenti, a cali fisiologici delle vendite o al tipo di lavorazione. (NON chiedeteci perché allora la continuino a concedere alla Fiat, è un discorso a parte 😉 )
La cassa integrazione guadagni è finanziata attraverso un contributo fisso, a carico del datore di lavoro.

A chi spetta
L’integrazione salariale spetta ai lavoratori che appartengono a determinate categorie: operai (qualunque qualifica rivestita), intermedi, impiegati, quadri ecc. I lavoratori devono dipendere da aziende che operano nei seguenti settori: industriale, cooperative di produzione e lavoro esercenti attività industriale, boschive forestali e del tabacco ecc. Le aziende del settore edilizio e lapideo sono soggette a particolari disposizioni data la particolarità del rapporto di lavoro.

Come si ottiene
La procedura per l’attivazione della cassa integrazione guadagni prevede una fase di consultazione (sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile e lapideo) con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Successivamente i datori di lavoro devono presentare la domanda agli uffici locali dell’Inps (su modulo IGI), entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’at tività lavorativa. La domanda deve contenere una previsione attendibile di ripresa dell’attività produttiva.

La durata
La CIG ordinaria è pagata per un periodo massimo di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva. Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino ad un massimo di 12 mesi. Nel caso in cui un’azienda ne usufruisca per periodi non consecutivi, il periodo massimo di godimento è di 52 settimane in un biennio. I limiti di tempo non si applicano in caso di evento “oggettivamente non evitabile” (tranne che nel settore edile).

LA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA

La cassa integrazione è straordinaria quando l’azienda deve fronteggiare processi di ristrutturazione (cambiamento di tecnologie), riorganizzazione (cambiamento dell’organizzazione aziendale), riconversione (cambiamento dell’attività) o in caso di crisi aziendale.

L’intervento straordinario, inoltre, può essere richiesto anche a seguito di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Viene concessa per un periodo più lungo, rispetto a quella ordinaria, in virtù della gravità degli eventi che la giustificano.
Per finanziare l’intervento straordinario è previsto, oltre al contributo del datore di lavoro, anche l’intervento dello Stato.

I requisiti
I presupposti per la concessione dell’integrazione straordinaria per il lavoratore sono:
• l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente, con un’anzianità di servizio di almeno 90 giorni;
• la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario per le cause individuate dalla legge (vedi sopra);
• la perdita o la riduzione della retribuzione;
• la previsione di ripresa dell’attività lavorativa.
Non si può chiedere l’intervento straordinario per i lavoratori per i quali è stato richiesto, per lo stesso periodo, l’intervento ordinario.

La domanda

Anche in questo caso la procedura prevede una fase di consultazione sindacale e successivamente la presentazione della domanda. La domanda, compilata su apposito modulo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda e presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

Ad eccezione delle richieste per procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo ecc.), la richiesta deve prevedere, qualunque sia la causa, il programma che l’impresa intende attuare per riprendere la piena funzionalità.

Il provvedimento di concessione della prestazione è adottato con decreto del Ministero del Lavoro.

La durata
Può essere concessa per un periodo massimo di 12 o 24 mesi a seconda della causa che ha determinato l’intervento, salvo eventuali proroghe. La durata dell’integrazione straordinaria non può eccedere i 36 mesi nell’arco di un quinquennio, compresi i periodi di CIG ordinaria per situazioni temporanee di mercato.

Aspetti comuni alle integrazioni ordinaria e straordinaria Il pagamento dell’integrazione salariale è effettuato, ai dipendenti aventi diritto, dal datore di lavoro alla fine di ogni mese, salvo rimborso mediante conguaglio con i contributi dovuti all’Inps.

Se l’impresa fallisce o è nell’impossibilità di pagare per ragioni di ordine finanziario, il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

La misura
L’importo dell’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione complessiva che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino ad un massimo di 40 ore settimanali.
L’importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo accertate dall’Istat.
• Euro 858,58 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a e1.857,48 lordi mensili;
• Euro 1031,93 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a Euro 1.857,48 lordi mensili.
Nel settore edile e lapideo, quando la GIG è determinata da eventi meteorologici, i limiti sono incrementati del 20%:
• Euro 1030,30 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13a mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14a, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a e1.857,48 lordi mensili;
• Euro 1.238,32 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore ae1.857,48 lordi mensili.
Agli importi indicati deve essere applicata una detrazione pari al 5,84%.
Al lavoratore che percepisce l’integrazione salariale è dovuto l’assegno per il nucleo familiare.

L’integrazione del salario ai lavoratori agricoli

È una prestazione regolata da particolari disposizioni che viene concessa ai lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) di aziende agricole con contratto a tempo indeterminato, sospesi dal lavoro per intemperie stagionali o per altre cause non dipendenti dal datore di lavoro o dal lavoratore. L’integrazione spetta anche ai soci delle cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività retribuita per conto delle cooperative stesse.

Per averne diritto i lavoratori devono aver svolto, in un anno, oltre 180 giornate di lavoro presso la stessa azienda.
Le integrazioni salariali spettano in caso di avversità atmosferiche e per altre cause non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori, quali ad esempio fenomeni infettivi, attacchi parassitari rilevanti ecc.

La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro alla Direzione Provinciale del lavoro, che provvede ad inoltrarla all’Inps, entro 15 giorni dall’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.

L’integrazione salariale è pari all’80% della retribuzione media giornaliera pagata (e considerata ai fini dei versamenti contributivi) nel mese precedente a quello in cui si è verificata la sospensione dell’attività lavorativa. Il pagamento è effettuato, a ciascun lavoratore, direttamente dall’Inps.

La durata massima dell’integrazione salariale è di 90 giorni all’anno.
Per maggiori informazioni:
w w w.inps.it
Numero gratuito INPS 803.164

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