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AL PADRE SPETTA ALLATTAMENTO E RIPOSO GIORNALIERO ANCHE SE LA MADRE E’ CASALINGA

Scritto da: Redazione Bloglavoro 6 Luglio 2009 – 6 Luglio 2009 - 16:15

Finora il padre non poteva godere delle ore di permesso giornaliero quando la moglie era casalinga perché per madre lavoratrice non dipendente si intendeva “madre che svolge un’attività di lavoro autonomo (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista)” e non “madre che si trovava in stato di disoccupazione”.
Questa interpretazione era peraltro stata confermata dall’Inps, con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 e con quella successiva n. 95-bis del 6 settembre 2006, le quali hanno espressamente negato il diritto del padre ai riposi giornalieri se la madre non è lavoratrice, in quanto – si spiega- questo diritto del padre continua ad essere “derivato” da quello della madre e se la madre non ne ha diritto, in quanto non dipendente, non ne ha diritto neanche il padre.

Oggi qualcosa però è cambiato. Infatti è stato diverso il prevalente indirizzo della giustizia amministrativa, favorevole a comprendere nella fattispecie di “madre non lavoratrice dipendente” la lavoratrice casalinga.
La sesta sezione del Consiglio di Stato, infatti, con la decisione n. 4293 del 9 settembre 2008, ha riconosciuto di recente al padre lavoratore con moglie casalinga il diritto a godere dei riposi giornalieri. L’organo costituzionale è giunto a questa conclusione considerando due aspetti: il fatto che numerosi settori dell’ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice (si veda Corte di cassazione, sez. III, n. 20324 del 20 ottobre 2005) e poi la finalità della norma stessa.
Quest’ultima, infatti, è nata per dare sostegno alla famiglia e alla maternità così come previsto dall’art. 31 della Costituzione e, quindi, volta a garantire innanzitutto la cura del neonato anche quando la madre (anche se non lavoratrice dipendente o autonoma) è impegnata in attività che possono distoglierla quali anche la cura quotidiana della casa e della famiglia.

I permessi orari giornalieri retribuiti sono disciplinati dall’art. 39 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151. Questi permessi consentono l’assenza dal lavoro, durante il 1° anno di vita della figlia o del figlio, per 1 o 2 ore al giorno, a seconda che l’orario di lavoro sia inferiore a 6 ore, o pari o superiore. Sono fruibili in un solo periodo o anche frazionabili di norma in due periodi; devono essere comunicati preventivamente in modo formale al proprio datore di lavoro, che ha l’obbligo di concederli.
Le ore di allattamento devono essere fruite ogni giorno secondo l’orario prescelto e non possono essere cumulate tra più giorni ed essere fruite in modo posticipato o anticipato in giorni diversi da quelli cui si riferiscono. Si ricorda, poi, che, in caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive di cui all’art. 41 del Tu possono essere utilizzate anche dal padre.
I riposi giornalieri non comportano alcuna riduzione proporzionale delle ferie e della tredicesima mensilità, continuando a competere ai lavoratori aventi diritto la retribuzione per intero, in relazione all’effettiva fruizione di questi permessi, in sé irrinunciabili.

Il Testo unico sulla tutela della maternità e paternità, contenuta nel Dlgs n. 151/2001, dopo aver disciplinato all’art. 39 il diritto ai riposi giornalieri delle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino, fissa tassativamente le ipotesi e le condizioni che fanno sorgere lo stesso diritto al padre, in particolare:
a) quando il figlio è affidato al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c) quando la madre non è lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o grave infermità della madre.

Entro il 1° anno di vita del bambino sono riconoscibili alla madre (art. 39):
• 2 ore giornaliere anche cumulabili se l’orario è pari o superiore a 6 ore
• 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore a 6 ore
• 1 ora quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’azienda

Il parto plurimo è poi disciplinato dall’art. 41: i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle descritte sopra possono essere utilizzate anche dal padre.

I riposi sono riconosciuti anche al padre lavoratore (art. 40) nei seguenti casi:
• quando il figlio è affidato al padre
• in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga
• quando la madre non è lavoratrice dipendente
• in caso di morte o grave infermità della madre

Nell’ipotesi di madre non lavoratrice dipendente, deve essere ricompresa anche la lavoratrice casalinga (si vedano Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4293/2008; Cassazione, sez. III, n. 20324/2005 e lettera circolare del ministero del Lavoro del 12 maggio 2009). I riposi giornalieri sono retribuiti, non comportano nessuna riduzione di ferie né della tredicesima mensilità.

Se la madre invece è in congedo parentale, il padre non ha diritto a fruire dei riposi giornalieri.
Se il padre è in congedo parentale, la madre può utilizzare i riposi giornalieri.
Se la madre è in congedo di maternità o parentale (solo nel caso di parto plurimo), il padre può utilizzare le ore aggiuntive di cui all’art. 41

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