Tra le novità introdotte dalla direttiva europea 2009/52/CE del 18 giugno 2009, ce n’è una che è passata quasi inosservata ma che costituisce un cambiamento notevole per i datori di lavoro che assumono anche per brevi periodi un lavoratore clandestino. In questa disciplina, infatti, si riesce a far rientrare non solo il caporalato, ma anche i pubblici esercizi e le aziende dove il datore di lavoro sarà chiamato a rispondere ora come persona giuridica e per veri e propri reati, uno dei quali è il “favoreggiamento del soggiorno illegale”.
Secondo la direttiva, il datore di lavoro, sia persona fisica sia persona giuridica, si macchia del reato di occupazione di manodopera clandestina se intenzionalmente:
– la violazione prosegue oppure è reiterata in modo persistente;
– la violazione riguarda l’impiego simultaneo di un numero significativo di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
– la violazione è accompagnata da condizioni lavorative di particolare sfruttamento;
– la violazione è commessa da un datore di lavoro che, pur non essendo accusato o condannato per un reato di cui alla decisione quadro 2002/629/GAI, ricorre al lavoro o ai servizi di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare nella consapevolezza che lo stesso è vittima della tratta di esseri umani;
– la violazione riguarda l’assunzione illegale di un minore.
Inoltre, la Direttiva europea stabilisce che il clandestino ha diritto comunque alla possibilità di presentare denuncia, sia direttamente sia tramite terzi come sindacati o altre associazioni, al fine di ottenere le retribuzioni arretrate nonché i contributi previdenziali, le imposte dovute e, se del caso, tutti i costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al paese in cui il cittadino di un paese terzo assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato.
In pratica, il clandestino che venga assunto e sfruttato, può presentare lui la denuncia e vedersi riconosciuti i pagamenti e i contributi che gli sarebbero stati dovuti da lavoratore regolare. In questo caso, nel caso di una denuncia, il clandestino verrà tutelato nella conseguente auto-denuncia dello stato di clandestinità. Una novità senz’altro importante a cui per ora è stato dato scarsissimo o nullo risalto.