Il caso è quello di alcuni operai delle Ferrovie dello Stato che si sono rifiutati di eseguire un lavoro in presenza di un’area inquinata da amianto. Le FS hanno sostenuto si trattasse di uno sciopero non autorizzato, i lavoratori invece che si trattasse di tutela della salute visto che le FS non avevano adempiuto agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, al fine di tutela la salute dei propri lavoratori. Il giudizio è stato infine favorevole agli operai.
il lavoratore ha il diritto di astenersi dal lavoro se il farlo produce o può produrre un danno alla sua salute, nel caso che il datore di lavoro non abbia adempiuto a tutti gli obblighi riguardanti la materia della sicurezza sul lavoro. In pratica, è legittima l’astensione dal lavoro se il datore non adempie a tutte le misure dell’articolo 2087 del codice civile tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute del dipendente.
Tutto ciò lo ha chiarito la Cassazione nella sentenza 14948/09 con cui ha confermato la condanna delle Ferrovie dello Stato a pagare le retribuzioni a titolo di risarcimento del danno in favore di alcuni dipendenti che si erano rifiutati di eseguire la prestazione in ambienti pericolosi perché a rischio amianto. Le FS infatti non avevano predisposto la rimozione del materiale altamente cancerogeno e non avevano dotato i lavoratori dei mezzi necessari per lavorare in un ambiente inquinato da amianto.
Per la Suprema corte, infatti, l’astensione dal lavoro dei dipendenti FS che avrebbero dovuto eseguire quel lavoro, non è stata uno “sciopero” ma una reazione all’inadempimento aziendale relativo agli obblighi incombenti in materia di sicurezza. Su questo tema esiste anche una più recente giurisprudenza di legittimità secondo la quale «la responsabilità dell’imprenditore ex articolo 2087 Cc (codice civile), pur non configurando una ipotesi di responsabilità oggettiva, non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico».