Con decreto 29 giugno 2009, pubblicato in Gazzetta n. 196 del 25 agosto 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha stabilito che, per il triennio 2009-2011, ai fini dell’approvazione del programma di crisi aziendale, non è necessario presentare il piano di risanamento in presenza di una richiesta di CIGS per il verificarsi di un evento improvviso ed imprevisto, esterno alla gestione aziendale.
Ma quando si può parlare di “evento improvviso”? In passato era piuttosto difficile dimostrare l’imprevedibilità e l’evento improvviso. Il Ministero del Lavoro il quale, con la lettera circolare n. 5251 del 30 marzo 2009, chiarisce la definizione di “evento improvviso ed imprevisto” in quanto riferibile non solo alla singola impresa, ma anche a tutte quelle situazioni emerse in ambito nazionale od internazionale che comportino una ricaduta sui volumi produttivi dell’impresa o sui volumi di attività e di conseguenza sull’occupazione come quella attuale.
Il datore di lavoro può essere ammesso ai benefici della CIGS ex art.1, c.1, lett.e) del D.M. n. 31826 del 18 dicembre 2002, anche se l’evento imprevisto o improvviso non è riferito alla singola azienda, ma ad una situazione emersa in ambito nazionale o internazione, come l’attuale crisi dove occorre però che la domanda evidenzi le ricadute, anche di matura temporanea, che gli eventi hanno prodotto sull’occupazione.