E’ quanto stabilisce la circolare n. 4 del 16 settembre 2009, del Dipartimento della Funzione pubblica. In pratica non sarà più possibile decidere di rimanere al lavoro oltre i 40 anni contributivi, perché la pubblica amministrazione potrà sospendere il contratto senza approvazione o preavvisi.
Questa manovra dovrebbe contribuire a liberare parecchie cariche attualmente detenute da ottuagenari o quasi, permettendo di conseguenza un rinnovamento dirigenziale nonché ingressi di giovani.
Secondo il decreto, quaranta anni di contributi, anche figurativi, bastano per la risoluzione unilaterale da parte delle amministrazioni pubbliche, sia per il personale dipendente che dirigenziale o a contratto. Non necessariamente maturati nello stesso ente, si parla di contribuzione totale nel corso della vita lavorativa. Facilmente quindi, dai 66-67 anni, con 40 di contributi, è possibile incorrere in questa scure amministrativa.
Nei prossimi tre anni, infatti, le pubbliche amministrazioni potranno esercitare la facoltà di recesso prevista dal vigente co. 11 dell’art. 72 del Dl n. 112/2008, nei confronti di quei dipendenti che abbiano maturato quaranta anni di contributi, a prescindere dal numero di anni di servizio effettivamente svolti.
Restano fuori dal campo di applicazione del requisito dell'”anzianità contributiva”, oltre ai magistrati e ai professori universitari, anche i dirigenti medici responsabili di struttura complessa, che non erano menzionati dal previgente testo normativo.
Questo, in sintesi, è quanto ha precisato il dipartimento della Funzione pubblica, con la circolare n. 4 del 16 settembre scorso (in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti), con la quale il ministro Brunetta ha dettato le istruzioni operative resesi necessarie in materia a seguito della conversione in legge del Dl n. 78/2009.
L’art. 17, co. 35-novies, della legge n. 102/2009, di conversione del decreto “anticrisi”, ha modificato il testo dell’art. 72, co. 11, del Dl n. 112 citato, ancorando l’esercizio della facoltà di risoluzione anticipata del rapporto ai quaranta anni di anzianità contributiva e non a quello dell’anzianità di servizio effettivo.
La misura, limitata ad un triennio “sperimentale”: anni 2009, 2010 e 2011, è finalizzata alla riduzione del personale in servizio e rientra nell’ambito di interventi di razionalizzazione dell’organizzazione.
Per poter esercitare la facoltà di risoluzione unilaterale del rapporto, che decorre “dal compimento dell’anzianità massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente” è necessario un preavviso di sei mesi. È prevista inoltre una salvaguardia per i procedimenti già avviati. Da segnalare, infine, che l’amministrazione esercita la facoltà di risoluzione unilaterale nell’ambito del potere datoriale.