NON SI POSSONO SPIARE I DIPENDENTI CHE NAVIGANO SUL WEB DURANTE L’ORARIO DI LAVORO
September 23rd, 2009 | by Redazione Bloglavoro |
E’ una cosa che ci chiedono in molti, rispondiamo con una recente sentenza del Garante della Privacy su un caso di quest’anno (la sentenza è del 2 aprile 2009, bollettino Garante della Privacy Aprile 2009). Non si possono spiare i dipendenti che navigano online durante l’orario di lavoro, anche se vengono avvisati che ci saranno dei controlli. Lo ha stabilito il Garante per la Privacy.
Il caso, con relativa condanna arrivata dal Garante all’azienda Italian Gasket ,è esemplare e servirà da precedente.
Un dipendente dell’azienda infatti era stato monitorato per nove mesi mentre navigava su internet. Tutti i dati relativi a quello che faceva erano stati copiati e archiviati, da quali pagine aveva visitato, al tempo che aveva impiegato, alle attività come iscrizioni e conversazioni avute su ogni singolo sito. Il mezzo utilizzato era abbastanza comune: Squid, un software open source che permette di configurare in maniera relativamente semplice e veloce un server proxy con funzioni di cache, utilizzabile anche come transparent proxy, invisibile all’utente finale e senza necessità di mettere mano alle configurazioni dei singoli computer della Lan aziendale.
L’azienda ha poi utilizzato i dati raccolti per un provvedimento disciplinare. Il dipendente però ricorre al Garante della Privacy, che ha confermato la sua ragione: l’Azienda non poteva.
Secondo il Garante infatti “l’istallazione di un software con funzionalità appositamente configurate per il tracciamento sistematico e continuativo degli accessi a internet – con la conseguente memorizzazione di tutte le pagine web visualizzate – risulta violare l’art.4 comma 1 dello Statuto dei Lavoratori“. Inoltre, sempre secondo il Garante, la società non aveva neanche provveduto a svolgere gli adempimenti previsti dallo Statuto in relazione al controllo dei lavoratori, che può essere effettuato per “esigenze organizzative e produttive”.
Oltre allo Statuto dei Lavoratori, il comportamento della Italian Gasket va contro le “Linee guida per posta elettronica e internet“, una serie di disposizioni adottate dal Garante nel marzo del 2007. Secondo queste disposizioni, i controlli messi in essere dall’azienda devono essere graduali e non possono interessare direttamente il singolo lavoratore. Questi controlli non possono essere prolungati e costanti nel tempo, ma solo saltuari. Nulla giustifica quindi il comportamento delI’talian Gasket verso questo dipendente.



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2 Responses a “NON SI POSSONO SPIARE I DIPENDENTI CHE NAVIGANO SUL WEB DURANTE L’ORARIO DI LAVORO”
Scritto da franco il 25 Sep , 2009 | Rispondi
salve
i dipendenti hanno i loro diritti, ma , sopratutto, hanno il dovere di lavorare, in quanto , durante l’ orario di lavoro, percepiscono lo stipendio.
se navigano su internet, non producono;
creano un danno all’ azienda.
è possibile che i furbi vanno sempre protetti?
saluti
franco
Scritto da Redazione Bloglavoro il 25 Sep , 2009 | Rispondi
@franco: i furbi no, ma per esempio in molte aziende è stata soppressa la mensa aziendale e parecchi dei dipendenti visti i costi alti di bar ecc. pranzano in ufficio. Nella pausa per esempio è lecito che il dipendente navighi online per i fatti suoi, magari controlli la sua posta elettronica personale, magari scriva un messaggio nel forum che segue. Questi software-spia tracciano anche queste attività, del tutto lecite, violando quindi la privacy del dipendente. Non ultimo, è lecito rilevare che il dipendente svolga altre attività durante l’orario di lavoro ma lo si dimostra evidenziando che non porta a compimento gli incarichi assegnati, per esempio. Se invece, come in questo caso, il dipendente è produttivo, non ci sono problemi di rendimento ma al datore di lavoro non va bene comunque che lui navighi online, invece di mettere i software spia può con molta più semplicità permettere la navigazione solo su alcuni siti di interesse lavorativo, bloccando il resto.
Facendo come il datore di lavoro della sentenza sopra, invece, si viene a conoscenza di questioni personali del dipendente, di suoi affari privati e questo determina una violazione della privacy.
Il datore di lavoro sopra è forse stato mal consigliato da qualche tecnico informatico o qualche legale poco preparato, perché qualunque praticante avrebbe potuto dirgli che un’azione del genere aveva implicazioni notevoli dal punto di vista legale (e pecuniario, visto che il dipendente ha diritto anche ai danni ora). Gli sarebbe bastato agire in altro modo, nessuno consiglia di tenersi i fannulloni