Torniamo sul tema, purtroppo molto attuale, dell’indennità di disoccupazione, di cui avevamo già parlato approfonditamente, chiarendo gli aspetti della mobilità.
L’indennità spetta ai lavoratori licenziati dopo la richiesta dell’azienda di un’intervento di procedura straordinaria a sostegno del salario (generalmente si tratta della richiesta di cassa integrazione e della fine di questa). Non può durare più di 12 mesi; per i lavoratori che hanno da 40 a 50 anni sono 24 mesi, e 36 mesi per coloro che hanno più di 50 anni. Ovviamente viene sospesa al raggiungimento della pensione, anche prima di questi termini.
Operai, impiegati e quadri, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, licenziati e collocati in mobilità a conclusione della relativa procedura da aziende in difficoltà rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
I beneficiari devono far valere un’anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato.
LA DOMANDA
LA DOMANDA
Il lavoratore deve presentare la domanda (su modulo DS21) presso i Centri per l’Impiego o le sedi Inps (preferibilmente quella competente per territorio), a pena di decadenza, entro il 68° giorno dalla data del licenziamento ed iscriversi nelle liste di mobilità. I moduli sono disponibili presso le sedi Inps e sul sito www.inps.it, nella sezione “moduli”.
QUANTO SPETTA
QUANTO SPETTA
L’importo dell’indennità di mobilità ordinaria è determinato con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale percepito dal lavoratore, ovvero che sarebbe spettato allo stesso, nel periodo di paga settimanale immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro. L’indennità, per i primi dodici mesi, è pari al 100% del trattamento straordinario di integrazione salariale, trattamento che non può superare i massimali stabiliti anno per anno, e all’ottanta per cento dal tredicesimo mese in poi.
Per i licenziati nel corso del 2009 i limiti sono i seguenti:
- € 886,31 mensili per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei ratei della 13ª mensilità e delle altre eventuali mensilità aggiuntive (14ª, premio di produzione ecc.) è pari o inferiore a € 1.917,48 lordi mensili;
- € 1.065,26 mensili per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore a € 1.917,48 lordi mensili.