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PRONTO IL DECRETO SALVA-PRECARI PER LA SCUOLA, MA QUANTO E COME LI “SALVA”?

Scritto da: Redazione Bloglavoro 26 Settembre 2009 – 26 Settembre 2009 - 13:57

Sulla Gazzetta Ufficiale, serie Generale del 25.09.2009 è stato pubblicato il decreto legge n. 134 “Disposizioni urgenti per garantire la continuita’ del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010”. Come alcuni ricorderanno, questi provvedimenti erano inseriti inizialmente nel Decreto Legge Ronchi, da cui sono stati stralciati e hanno fatto un iter autonomo fino ad arrivare alla pubblicazione di ieri (testo completo di seguito).

Cosa manca ora? Solo che il Miur emani il decreto ministeriale con le istruzioni operative per procedere e il modello di domanda utile a coloro che rientreranno tra i beneficiari del provvedimento. Si parla della prossima settimana, quindi tempi relativamente brevi. La conversione del decreto legge è entro il 22 novembre 2009.

Chi è incluso in questo provvedimento?

Il personale docente e ATA già destinatario (da Graduatorie permanenti o da I fascia delle GI per il personale docente, da I o II fascia per il personale Ata) nell’a.s. 2008/09 di contratto a tempo determinato (annuale fino al 31 agosto o al termine delle attività didattiche fino al 30 giugno) che:

a) non abbia potuto stipulare, per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali, per l’a.s. 2009/10, la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, o lo abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto in assenza di posti interi.
b) ha rinunciato, nella provincia di appartenenza, ad uno spezzone, in assenza di disponibilità di posti interi.
c) ha rinunciato ad una contratto, anche ad orario intero, dalle province di inclusione in coda

Chi è escluso dal provvedimento?

a) chi ha rinunciato per l’a.s. 2009/10 a una supplenza da Graduatorie ad esaurimento o da GI di I fascia, su cattedra o posto intero dalla provincia di inserimento a pettine.
b) docenti assunti a tempo indeterminato in qualsiasi provincia
c) docenti e ATA collocati a riposo dal 1° settembre 2009
d) destinatari di un contratto stipulato da II o III fascia delle graduatorie di istituto nel 2008/09, o da GI di I fascia con contratto di durata inferiore al 30 giugno

Quali novità?

Poche ma pesanti.

1) i contratti a tempo determinato non possono in nessun caso trasformarsi in rapporti a tempo indeterminato e consentire la maturazione di anzianità utile ai fini retributivi (comma1). (Quando invece il ccnl prevede sia per i docenti che per il personale ata L’ESATTO CONTRARIO!). Non si capisce qui dove stia la volontà salva-precari o il criterio di stabilizzazione…

2) le scuole non possono chiamare direttamente dalla terza fascia. Vanno chiamati prima i docenti inseriti nelle graduatorie a esaurimento rimasti senza incarico annuale (previste dall’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni) “nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, gia’ destinatario di contratto a tempo determinato, annuale o fino al termine delle attivita’ didattiche, nell’anno scolastico 2008-2009, che non abbia potuto stipulare per l’anno scolastico 2009-2010 la stessa tipologia di contratto per carenza di posti disponibili, non sia destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo”. Però il lavoro svolto per queste supplenze brevi, viene trattato come al punto 1, niente maturazione di anzianità ecc.

3) lo stesso come sopra per il personale ATA, va chiamato prima il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti e rimasto senza incarico annuale (personale di cui all’articolo 554 del testo unico).

4) i progetti regionali, da 3 a 8 mesi: possono essere destinati a lavoratori precari della scuola che abbiano i requisiti per l’indennità di disoccupazione, ai quali possa essere corrisposta un’indennità di partecipazione a carico delle regioni stesse. Anche qui però non c’è maturazione di anzianità, in pratica (e questa è notevole!!!) chi ha i requisiti per l’indennità di disoccupazione può scegliere se prenderla e starsene a casa sua, oppure prendere la stessa cifra per seguire un progetto regionale, che non gli aggiungerà né titoli, né anzianità di carriera, né punteggi. Si prevedono lunge file per inoltrare la richiesta…

5) In ogni caso per le supplenze svolte al punto 1, 2, 3 viene assegnato il punteggio di servizio, come per tutte le supplenze

In pratica, è confermata la precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto.

Per accedere ai benefici di cui sopra, ricordiamo che è NECESSARIO ISCRIVERSI NELLE LISTE DI DISPONIBILITà (info presso gli USP delle proprie province) e si è OBBLIGATI ad accettare qualunque proposta di supplenza all’interno delle preferenze espresse, a meno che non si sia già impegnati in altro incarico, pena il depennamento, impossibilità di cumulare punteggio per il 2009/10 e sospensione della indennità di disoccupazione.

Il provvedimento si applica a partire dalla data di diffusione degli elenchi prioritari.

Testo completo

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole
di ogni ordine e grado;
VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di
personale scolastico;
VISTA la legge n. 143 del 4 giugno 2004, con la quale è stato convertito in legge il
decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare il
regolare avvio dell’a.s. 2004/2005;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare, i
commi 605 e seguenti dell’art. 1;
VISTA la legge 6 agosto 2008, n. 133, con la quale è stato convertito il decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, e in particolare l’art. 64;
VISTO il decreto legge……………………
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. ,
adottato con D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, ai sensi dell’art. 4 della legge 3
maggio 1999 n. 124;
VISTO il Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente
ed educativo adottato con D.M. 27 giugno 2007, n. 131, ai sensi dell’art. 4 della
legge 3 maggio 1999 n. 124;
VISTA l’OM n. 48 dell’8 maggio 2009, che prevede l’obbligo della registrazione dei
contratti e delle eventuali rinunce da parte delle istituzioni scolastiche mediante
apposite procedure informatiche;
CONSIDERATO che il personale docente incluso nelle graduatorie ad esaurimento
previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il
personale A.T.A, inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali
ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004
ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e
autorizzati secondo l’iter previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato
dall’art. 22 della legge 23.12.98 n. 448 e dall’art. 20 della legge 23.12.1999, n. 488;
CONSIDERATO che in relazione al numero delle cattedre e dei posti disponibili in
organico di fatto a conclusione delle operazioni di avvio dell’anno scolastico
2009/10 il personale di cui sopra, non ha trovato la possibilità di conseguire per il
medesimo anno scolastico la nomina annuale o fino alò termine della attività
didattiche, interrompendo in tal modo la continuità nell’espletamento del servizio
e l’attribuzione del relativo punteggio nelle graduatorie di cui sopra;
CONSIDERATO che a tutela del personale di cui sopra, in funzione della
conservazione del posto di lavoro e della graduale immissione in ruolo, si ritiene
necessario, in attuazione del decreto legge , prevedere la
definizione di particolari misure per il conferimento delle supplenze da assegnare
utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto, che rimangono comunque valide
per la copertura delle ulteriori disponibilità.
Per i motivi espressi in premessa,
DECRETA :
Art. 1
1) Destinatario delle disposizioni del presente decreto, per l’anno scolastico
2009/2010, è il personale docente, inserito a pieno titolo nelle graduatorie
provinciali ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e il personale A.T.A, inserito a pieno titolo nelle
graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004.
2) Tale personale deve aver beneficiato, nell’anno scolastico 2008/2009, di
contratto a tempo determinato di durata annuale o sino al termine delle
attività didattiche, per effetto dell’inserimento a pieno titolo nelle predette
graduatorie o nelle corrispondenti graduatoria di circolo o di istituto di prima
fascia per il personale docente, o di prima e seconda fascia per il personale
ATA , per le stesse classi di concorso, posti o profili professionali e deve essersi
trovato nella condizione di non poter stipulare, per l’anno scolastico in corso, un
contratto per una delle suddette tipologie per carenza di posti disponibili,
ovvero, l’abbia stipulato per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o
posto in assenza di disponibilità di cattedre o posti interi.
3) Si considera, altresì, beneficiario delle disposizioni di cui al presente
decreto il personale che, nell’anno scolastico in corso, abbia rinunciato ad un
contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a
quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi; parimenti
rientra fra i beneficiari il personale docente che abbia rinunciato ad un
contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo
da una delle graduatoria delle province opzionali aggiuntive in cui è inserito in
“coda” a tutte le fasce.
4) Sono esclusi dai benefici coloro che, nell’anno scolastico in corso,
rinuncino ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della
graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate
graduatorie di circolo o di istituto.
5) Al personale che ha titolo a fruire dei benefici di cui al presente decreto
sono conferite dai dirigenti scolastici le supplenze per assenze del personale in
servizio, con precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie
di circolo e di istituto.
6) Il personale docente ha diritto al riconoscimento della valutazione
dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio -nelle
graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1, comma 605, lett. C della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
Parimenti il personale A.T.A inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’art.
554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 nonché nelle graduatorie
provinciali a esaurimento di cui ai DD.MM. 19 aprile 2001, n.75 e n. 35 del 24
marzo-2004 ,ha diritto all’attribuzione del punteggio per l’intero anno scolastico
da utilizzare in occasione dell’ aggiornamento delle graduatorie permanenti o
per l’inserimento in esse.
Il punteggio viene attribuito alla medesima classe di concorso, posto di
insegnamento, profilo professionale per il quale l’interessato ha prestato servizio
nell’a.s. 2008-2009.
7) Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei confronti del
personale destinatario di contratto a tempo indeterminato in qualunque
provincia o collocato a riposo con decorrenza dal 1° settembre 2009.
Art. 2
1) Il personale di cui all’art. 1 è utilizzato per le supplenze conferite dai
dirigenti scolastici per assenza del personale in servizio nella scuola per tutti gli
insegnamenti o i profili professionali per i quali è iscritto, rispettivamente, nelle
graduatorie ad esaurimento per quanto riguarda i docenti e nelle graduatorie
permanenti e ad esaurimento per quanto riguarda il personale A.T.A., con
precedenza assoluta rispetto al personale inserito nelle graduatorie di circolo o
di istituto. Detta precedenza è riconosciuta, secondo l’ordine di graduatoria,
anche ai fini del completamento d’orario, in caso di stipula di contratto con
orario inferiore a quello di cattedra o posto di insegnamento sia nella provincia
di appartenenza che in una delle province opzionali aggiuntive, fermo
restando che il completamento può avvenire solo nell’ambito della provincia in
cui il contratto è stato stipulato.
2) Il personale interessato presenta apposita istanza, dichiarando la propria
disponibilità, secondo il modello allegato, indirizzato a scelta:
– alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale che ha gestito la
graduatoria ad esaurimento di appartenenza, per i docenti e, per il personale
ATA, le graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, nonché quelle provinciali ad esaurimento di cui ai DD.MM. 19
aprile 2001, n. 75 e n. 35 del 24 marzo 2004;
– alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria di
circolo o istituto è inserito per l’a.s. 2009/2010;
– alla sede provinciale dell’ufficio scolastico regionale nella cui graduatoria ad
esaurimento il personale docente è inserito in “coda”, qualora abbia stipulato,
nell’anno scolastico 2009/2010, contratto a tempo determinato di durata
annuale o sino al termine delle attività didattiche per un numero di ore inferiore
a quello di cattedra o posto.
3) Qualora la provincia nella quale l’interessato ha dichiarato la propria
disponibilità sia diversa da quella in cui risulta inserito nelle graduatorie di circolo
e di istituto, la sua inclusione in queste ultime si intende sospesa finché fruisce
dei benefici di cui al presente provvedimento, tranne il caso che sia
destinatario di eventuali supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche.
4) Allo scopo di rendere più agevoli le operazioni da parte delle scuole,
nonché per il migliore espletamento del servizio da parte degli interessati, la
scelta delle sedi deve essere operata per distretti. Ne consegue che nell’istanza
in questione devono essere indicati, con il vincolo di un numero minimo da
rispettare, i distretti scolastici in cui il personale intende prestare servizio,
scegliendo:
-almeno 2 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
compreso da 2 a 5;
-almeno 3 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
compreso da 6 a 10;
– almeno 4 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
compreso da 11 a 16;
– almeno 5 distretti, qualora il territorio sia suddiviso in numero di distretti
superiore a 16;
Per le supplenze brevi, sino a 10 giorni, nelle scuole dell’infanzia e primaria,
disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art. 7, comma 7 del Regolamento sul
conferimento delle supplenze adottato con D.M. 131/07, può essere indicato 1
solo distretto nell’ambito di quelli prescelti.
Art. 3
1) Il personale in questione è inserito in elenchi a carattere provinciale o
sub provinciale, diviso per tipologia di posto, classe di concorso o profilo
professionale, ordinati in rigoroso ordine di graduatoria, secondo, la posizione di
fascia, i punteggi e le eventuali precedenze possedute dai docenti nella
graduatoria ad esaurimento di appartenenza ovvero, dal personale A.T.A.,
nelle graduatorie permanenti – e in subordine in quelle ad esaurimento – citate
all’art.1.
Qualora l’interessato abbia chiesto di essere incluso negli elenchi prioritari in
una delle province opzionali aggiuntive, ai fini del completamento orario la sua
posizione risulterà comunque subordinata rispetto agli aspiranti inclusi
nella graduatoria originaria di tale provincia.
2) Per facilitare la convocazione del personale di cui al presente decreto
sono messe a disposizione delle istituzioni scolastiche specifiche procedure
informatiche che consentono di verificarne lo stato di occupazione o di
disoccupazione. Per l’utilizzo di tali procedure è indispensabile che siano
immediatamente registrati, a cura delle istituzioni scolastiche, tutti i contratti di
supplenza stipulati e le rinunce immotivate o effettuate senza giustificato
motivo.
Art. 4
1) Coloro che sono già impegnati nella scuola dell’infanzia o primaria in
supplenze di durata sino a 10 giorni, disciplinate dall’art.5, comma 6 e dall’art.
7, comma 7 del Regolamento sul conferimento delle supplenze adottato con
D.M. 131/07, mantengono il diritto ad essere interpellati per supplenze di durata
superiore.
2) Coloro che sono impegnati in progetti attivati ai sensi di specifiche
Convenzioni stipulate con le Regioni non possono accettare, durante lo
svolgimento dei progetti stessi, supplenze temporanee con le procedure di cui
al presente decreto, salvo diversa previsione delle singole Convenzioni.
Art. 5
1) Il personale che produce istanza ai sensi del presente decreto è obbligato
ad accettare qualunque proposta di supplenza, all’interno delle preferenze
espresse nella domanda, salvo quella che, ai sensi del precedente articolo,
viene offerta in corso di altro contratto.
2) La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di
contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori
proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la
conseguente perdita del diritto all’attribuzione del punteggio relativo all’anno
scolastico, salvo il diritto all’attribuzione di quello maturato in ragione del servizio
effettivamente svolto, nonché la perdita del diritto a percepire l’indennità di
disoccupazione di cui all’art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291,
eventualmente percepita.
3) Nessuna penalizzazione viene applicata nel caso in cui il personale rinunci
alla supplenza, anche in corso, per accettare un incarico annuale o fino al
termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto
destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra questo
Ministero e le Regioni.
4) Nessuna penalizzazione viene applicata, altresì, in caso di rinuncia per
l’essere impegnati nell’espletamento di supplenza temporanea conferita in virtù
di legittima inclusione nelle graduatorie di circolo o di istituto.
Analogamente non è penalizzato chi, nelle more della pubblicazione degli
elenchi prioritari di cui all’art. 3, abbia accettato una supplenza dalle
graduatorie di circolo o di istituto in cui risulta incluso, in provincia diversa, e tale
supplenza perduri al momento della chiamata dall’elenco prioritario.
Art. 6
Le disposizioni del presente de decreto si applicano a partire dalla data di
diffusione degli elenchi prioritari di cui all’art 3.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le
disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430,
con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento
delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A..
Roma,
IL MINISTRO
Mariastella Gelmini

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