Il decreto n. 106 del 3 agosto 2009, riguardante modifiche e correzioni del Testo unico su salute e sicurezza, oltre a indebolire complessivamente la salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per tutti i lavoratori, crea un problema ben più grave per i lavoratori del comparto agroindustriale, mettendoli di fronte all’assoluta incertezza.
Le aziende agricole infatti sono escluse dal dovere di applicazione di alcune parti rilevanti della normativa.
Vediamo come, è piuttosto semplice. Il decreto dispone infatti che, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nello stesso, occorre far riferimento alla
consistenza aziendale, specificando che per quanto concerne “il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo, si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA)”. Dunque non unità intere, bensì frazioni.
Poiché la composizione strutturale delle aziende del settore agricolo, nonché la tipologia dell’attività stessa, fanno perno sulla stagionalità dei rapporti di lavoro, si capisce che dovendo effettuare il computo dei lavoratori secondo le modalità appena esposte la stragrande maggioranza di aziende del settore agricolo viene sollevata dall’obbligo di attendere ad una serie di adempimenti obbligatori previsti dal decreto stesso.
L’immediata conseguenza che ne deriva è che la maggioranza dei lavoratori stagionali in agricoltura viene di fatto privata del diritto di lavorare in sicurezza.
Difatti, se le legge prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata in tutte le aziende, quelle la cui consistenza non supera le 10 unità lavorative presentano una situazione di sostanziale deroga alla norma. L’art. 29 comma 5 recita infatti che in tali realtà i datori di lavoro “effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate” individuate dalla Commissione consultiva (art. 6), il cui obbligo di redazione è previsto entro il 31 dicembre 2010. Alle aziende viene data una ulteriore proroga per recepire tali procedure con una precisa disposizione che prevede la possibilità, non oltre il 30 giugno 2012, di autocertificare la valutazione dei rischi.
Poiché la legge individua la modalità di computo dei lavoratori stagionali delle aziende agricole come sopra, queste rientrano a pieno nell’applicazione della deroga!
Rimangono però molti punti oscuri, a tutto vantaggio dei datori di lavoro:
1) non sono indicati i criteri secondo i quali il datore di lavoro effettua la valutazione
dei rischi e la conseguente autocertificazione;
2) non viene individuata nessuna autorità garante dell’autocertificazione;
3) non si fa cenno alla redazione del DVR, documento obbligatorio secondo quanto
previsto dalla legge;
4) non è prevista una data certa in nessuno di questi documenti!!
Così come scritta la norma pone in essere una situazione di impossibilità per i lavoratori del comparto agricolo di essere tutelati sulla base di quegli istituti pur previsti dal decreto stesso, la situazione è a dir poco paradossale visto che proprio gli stagionali dell’agricoltura e i lavoratori dell’agroindustria in genere hanno la necessità urgente di tutele per salute e sicurezza sul lavoro. Invece la valutazione dei rischi e la redazione del DVR si riducono, di fatto, ad una mera enunciazione, svuotata di qualsiasi elemento di certezza.
Secondo la FLAI CGIL, infatti, “Il decreto correttivo non solo non ha apportato quelle modifiche necessarie a rendere più cogenti le norme già contenute nel Testo unico, ma ha fatto di più, andando ad incidere in modo peggiorativo su adempimenti di legge previsti per i datori di lavoro e che per i lavoratori dell’agricoltura e della pesca restano pura teoria.”