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IL DECRETO SALVA-PRECARI: COSA CAMBIA E TESTO COMPLETO

Scritto da: Redazione Bloglavoro 23 Ottobre 2009 – 23 Ottobre 2009 - 17:52

Salva precari o ammazza precari? Le opinioni sono discordi, quindi per ora ci atteniamo ai fatti. Abbiamo riassunto di seguito i punti chiave dei cambiamenti apportati al DL 134/09 (di cui trovate in fondo il testo completo), premesso comunque che questo testo deve ancora passare al Senato, quindi manca il passaggio finale per l’approvazione.

1) Trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. La nuova formulazione prevede che i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze “si possono trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie” previste dalla legge 296 del 2006 e dalle sue successive modificazioni.

2) Inserimento a pettine. Per l’inserimento a pettine le sentenze del TAR e il commissariamento del MIUR vengono depotenziate con il ritorno nel 2011 al sistema dell’inserimento a pettine nella graduatoria principale. Sembra che ci si potrà inserire solo in un’altra provincia (sistema in vigore nei primi anni ’90) ma non è chiaro ancora se in questa seconda graduatoria si sarà inseriti in coda o a pettine. L’inserimento a pettine ha ovviamente diversi svantaggi (non si può programmare il proprio futuro, perché ogni volta ti passa davanti qualcuno; non si sa mai quale regione sia meno inflazionata perché si sa solo a graduatorie già fatte)

3) L’inserimento nelle graduatorie previste dal decreto (ovvero il famoso contratto di disponibilità): pare che sarà esteso a chi lo scorso anno ha avuto supplenze anche solo per 180 giorni invece che annuali (limite attuale).

4) Nuova norma restrittiva sulla 104: chi chiede il trasferimento in base alla legge 104 per gli invalidi civili, sarà chiamato a una visita di verifica dell’invalidità nella ASL della provincia in cui ha chiesto di trasferirsi.

5) Sanatoria per i soli dirigenti scolastici della Sicilia in caso di procedure concorsuali precedenti quella del 2008 che erano state annullate (di solito annullate per irregolarità… la necessità di questa sanatoria per i soli ds della Sicilia non si capisce davvero quindi non fateci ulteriori domande su questo punto, è il più incomprensibile)

6) Il decreto contiene anche nuove norme per i privatisti che accedono alla maturità, i limiti nel cambio dei libri di testo, altre regole sui bilanci delle scuole che nulla hanno da spartire con la questione dei precari della scuola, quindi non preoccupatevi se il testo vi sembra di una confusione estrema: lo è. E’ un pout pourri di norme che a parere del Ministro Gelmini dovevano essere approvate con urgenza.

Di seguito, il testo completo del DL 134/09 con le modifiche apportate alla Camera:Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno scolastico 2009 2010

Art.1

All’art.4 della legge 3 maggio 1999 n. 124 dopo il comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente:

“14bis. I contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze previste dai commi 1,2,3 in quanto necessari per garantire la costante erogazione del sistema scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissioni in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dall’art. 1 comma 605 lettera c, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni”

1.bis
In attuazione del Codice dell’Amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, gli atti di convocazione dei supplenti, ai fini del conferimento delle supplenze stesse, avvengono anche attraverso la casella di posta elettronica certificata.

2
Tenuto conto di quanto previsto dal comma 1 e al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo, per l’anno scolastico 2009 2010 ed in deroga alle disposizioni contenute nella legge 3 maggio 1999 n. 124 e nei regolamenti attuativi al conferimento delle supplenze al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario, l’amministrazione scolastica assegna le supplenze per assenza temporanei dei titolari, con precedenza assoluta e a prescindere dall’inserimento nelle graduatorie di istituto al personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art.1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, ed al personale Ata inserito nelle graduatorie permanenti di cui all’articolo 554 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, già destinatario di contratto a tempo determinato annuale o fino al termine delle attività didattiche, nell’anno scolastico 2008 2009, o che abbia conseguito nel medesimo anno scolastico attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno centottanta giorni, che non abbia potuto stipulare, per l’anno scolastico 2009 2010 la stessa tipologia di contratto, non sia destinatario di contratto a tempo indeterminato e non risulti collocato a riposo.

3. L’amministrazione scolastica può promuovere in collaborazione con le regioni e a valere su risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni medesime, progetti della durata di tre mesi, prorogabili a otto, che prevedano attività di carattere straordinario, anche ai fini dell’adempimento dell’obbligo dell’istruzione, da realizzarsi prioritariamente mediante l’utilizzo dei lavoratori precari della scuola di cui al comma 2, percettori di indennità di disoccupazione, cui può essere corrisposta una indennità di partecipazione a carico delle risorse messe a disposizione dalle regioni.

4. Al personale di cui ai comma 2 e 3 è riconosciuta la valutazione dell’intero anno di servizio ai soli fini dell’attribuzione del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento previste dall’art. 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nelle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

4.1. Limitatamente all’anno scolastico 2010-2011, il termine di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333, è prorogato al 31 agosto 2010.

4bis.
L’articolo 1 comma 605 lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 si interpreta nel senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito con modificazioni, dalla legge 04 giugno 2004 n. 143 è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza nella provincia prescelta in occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007 2008 e 2008 2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo l’ultima posizione di III fascia delle graduatorie medesime.
Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è improntato al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria.

4-ter.
Nelle operazioni di integrazione ed aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con modificazioni, nella legge n. 143 del 2004, trasformate in graduatorie ad esaurimento dal citato articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006, da disporre con decorrenza dal 1o settembre 2009 per il biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011, non è consentito modificare la scelta già precedentemente effettuata, in merito all’attribuzione del punteggio per i servizi prestati in relazione ad una o più specifiche graduatorie.
4-quater. A decorrere dall’anno scolastico 2010-2011, non è consentita la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti che hanno già stipulato contatto a tempo indeterminato per qualsiasi tipologia di posti di insegnamento o classi di concorso.

4-quinquies Restano validi, secondo quanto già stabilito dall’articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, l’abilitazione all’insegnamento e il diploma di specializzazione per il sostegno dei docenti ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, purché in possesso dei prescritti requisiti di servizio alla data di cui al citato articolo 36, comma 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2008. I docenti di cui al periodo precedente sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento.

4-sexies
A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’abilitazione all’insegnamento conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato, in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi speciali indetti con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 febbraio 2005, n. 21, e con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 18 novembre 2005, n. 85, ai sensi del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, è titolo valido per la partecipazione a tutte le procedure di mobilità professionale previste dalla normativa vigente.
4- septies. A decorrere dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che si avvalgono o chiedono di avvalersi dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, o dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, all’atto della richiesta di inserimento nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza, trasmettono alle autorità scolastiche della provincia nella cui graduatoria chiedono di essere inseriti la certificazione medica originale comprovante le condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici medesimi. Per il personale già inserito nella graduatoria di una provincia diversa da quella di residenza alla data di entrata in vigore della presente legge, la certificazione è trasmessa nei termini stabiliti dal regolamento di cui al comma 4- decies.

4- octies. Ugualmente, a decorrere dallo stesso anno scolastico, i dirigenti scolastici che conseguono la nomina in regione diversa da quella di residenza trasmettono la documentazione di cui al comma 4- septies all’ufficio scolastico regionale competente.

4- novies. Sulla base della certificazione di cui ai commi 4- septies e 4- octies , le autorità scolastiche, qualora sussistano motivate ragioni ovvero anche con metodi a campione, richiedono ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto a fruire dei benefici delle precitate norme; questi ultimi sono svolti presso un’unità sanitaria locale diversa da quella che ha esaminato la documentazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed individuata secondo criteri di competenza stabiliti dal decreto di cui al comma 4- decies .

4- decies . Con regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono adottate le disposizioni necessarie per l’esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 4 -septies, 4- octies e 4- novies.

4- [septies]. L’annullamento di atti delle procedure concorsuali ordinarie e riservate a posti di dirigente scolastico indette antecedentemente all’emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2008, n. 140, non incide sulle posizioni giuridiche acquisite dai candidati dei predetti concorsi che in quanto vincitori o idonei sano stati assunti in servizio.
4- octies. I candidati che conseguono l’idoneità a seguito della rinnovazione degli atti delle procedure selettive di cui al comma 4- septies , in esecuzione di sentenze del giudice amministrativo, sono inseriti con il punteggio spettante nelle pertinenti graduatorie e nominati sui posti vacanti e disponibili a decorrere dall’anno scolastico 2010-2011.
4- [septies.]All’articolo 427 comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 è aggiunto infine il seguente periodo: “Fermo restando che il beneficiario del riconoscimento delle qualifiche professionali deve possedere le conoscenze linguistiche necessarie, su richiesta del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca può limitare gli effetti del riconoscimento previsti dall’articolo 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 ai soli fini dell’accesso ai posti di insegnamento nelle scuole di lingua tedesca della provincia di Bolzano.

Arti. 1-bis – (Razionalizzazione e utilizzo delle risorse finanziarie). –

1. Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’anno scolastico attraverso la razionalizzazione e l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse finanziarie, le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti a carattere nazionale e regionale in materia di fomazione e sviluppo dell’autonomia scolastica, rimaste inutilizzate per tre esercizi finaziari consecutivi, vengon oversate all’entrata del bilancio dello Stato peer essere riassegnate ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il dispoosto si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca annualmente sono individuati gli istituti scolastici interessati all’applicazione del comma 1, l’entità delle somme da trasferirre al bilancio del Ministero e la loro successiva assegnazione alle scuoles tatlai per le spese di funzionamento.

3. il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio

4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finalizzata anche ad interventi per ils ostegno al processo di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonchè alle innovazioni teconologiche presso le scuole statali.

5. A decorrere dal 2010, le risorse disponibili di cui all’artiolo2, comam 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, possono essere utilizzate anche per la valorizzazione del merito e del talento degli studenti.

A tal fine, con il decreto di cui all’artidolo 5, comma1, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, viene annualmente definito anche il programma nazionale di valorizzazione del merito e del talento degli studenti, nonchè il riparto tra detta finalità e quella della valorizzazione delle eccellenze di cui all’artiolo 2, coma 5, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, delle risorse complessivamente disponibili.

Le somme disponibili nel bilancio dell’Agenzia nazionle per lo sviluppo dell’autonomia scolastica finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze possono essere destinate anche alle finalità di cui al presente comma.

6. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, per l’anno 2009, può avvalersi del disposto di cui al primo periodo dell’articolo 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1-bis. – (Libri di testoi – Contenimento per le famiglie)

1. All’articolo5, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, dopo le parole: “salva la ricorrenza di specifiche e motivate esigenze” sono aggiunte le seguenti: “, connesse con la modifica di ordinamenti scolastici ovvero con la scelta di testi in formati misto o scaricabili da Internet”

Art. 1- bis. (Anagrafe studenti)

1. All’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, dopo le parole: “dei singoli studenti,” sono aggiunte le seguenti: “e dei dati relativi alla valutazione degli studenti”

2. All’artciolo3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 76 del 2005, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca acquisisce dalle istituzioni scolastiche statali e paritarie i dati personali, sensibili e giudiziari degli studenti e altri dati utili alla prevenzione e al contratto della dispersione scolastica”

Art. 1-bis (Disposizioni sugli esami preliminari agli esami di Stato)

1. 1. Dopo il primo periodo dell’artciolo2, comma 3 della legge 10 dicembre 1997, n 425, è aggiunto il seguente: “Sostengono altresì l’esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.”

Articolo2

1. Il presente decreto entra il vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficilae degli anni normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare

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