In caso di malattia grave di un genitore, con bisogno di assistenza continuativa, è possibile chiedere un congedo retribuitofino a due anni. Ovviamente solo nel caso che il genitore sia già convivente con il figlio che chiede il congedo e a patto che venga confermata una disabilità così grave del genitore da necessitare un’assistenza continuativa.
Secondo il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, nel caso di richiesta del congedo biennale da parte del figlio che assiste il genitore disabile per convivenza, si deve far riferimento in via esclusiva alla residenza incluso anche il caso di residenza contigua cioè stesso pianerottolo, stesso stabile, stessa strada, ecc.
In pratica, tutte quelle situazioni che permettono “una continuità nell’assistenza e nelle cure del disabile” perché, come dice la Corte di Cassazione, lo scopo del congedo, è quello di “assicurare in via prioritaria la continuità nelle cure e nell’assistenza del disabile che si realizzano in ambito familiare, al fine di evitare lacune nella tutela della salute psico-fisica dello stesso”.
Vediamo in dettaglio la normativa che si applica a questi casi.
Sentenza della Corte Costituzionale: estensione del diritto al figlio convivente
In seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 19/2009, che ha esteso il diritto al congedo biennale retribuito anche al figlio/a convivente di genitore gravemente disabile, l’INPS ha emanato una circolare attuativa n° 41/09 nella quale richiama i requisiti, stabiliti dalla sentenza in questione.
Il primo requisito riguarda la convivenza del lavoratore richiedente con il genitore disabile ed il secondo è relativo all’assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura del disabile.
L’INPS elenca anche i lavoratori aventi diritto al congedo in ordine di priorità:
1. il coniuge convivente della persona gravemente disabile
2. i genitori (naturali, adottivi o affidatari) del figlio gravemente disabile
3. i fratelli o le sorelle conviventi con il familiare gravemente disabile nel caso in cui i genitori siano deceduti o gravemente inabili
4. il figlio convivente con il genitore gravemente disabile in caso si verifichino le condizioni seguenti:
5. il genitore non sia coniugato o non conviva con il coniuge, oppure se coniugato e convivente con il coniuge
6. il coniuge non sia lavoratore o sia lavoratore autonomo
7. il coniuge rinunci espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
8. i genitori del disabile (i nonni del lavoratore) siano deceduti o totalmente inabili
9. il genitore disabile non abbia altri figli o non conviva con alcuno di loro. In caso di convivenza, tali altri figli non devono prestare attività lavorativa oppure essere lavoratori autonomi; oppure rinunciare espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo
10. il genitore disabile non abbia fratelli o non conviva con loro, a meno che i fratelli non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi oppure ancora rinuncino espressamente a beneficiare del congedo nello stesso periodo.
Il congedo biennale può essere fruito con modalità frazionata fra tutti gli aventi diritto, alternativamente e non contemporaneamente. A fronte di più lavoratori richiedenti è l’ordine prioritario degli aventi diritto a determinare chi fra loro ne può per primo essere beneficiario.
Per questa ragione, chi fra gli aventi diritto non vuole esercitare tale diritto deve rinunciare espressamente ad avvalersene nel periodo richiesto dall’altro avente diritto.
Nel caso infatti di genitore gravemente disabile che conviva con due figli, ambedue lavoratori dipendenti, il congedo viene concesso al figlio richiedente se l’altro figlio rinuncia espressamente a fruirne nello stesso periodo. Potrà fruire, in un periodo successivo, di un periodo di congedo qualora i 24 mesi non siano già esauriti e il fratello (cioè il figlio che per primo ha fruito del congedo) a sua volta rinunci espressamente a fruirne nello stesso periodo.
Il requisito della convivenza è sempre richiesto con l’eccezione dei genitori che assistono il figlio/a disabile.
Il familiare gravemente disabile per assistere il quale viene richiesto il congedo retribuito NON può esercitare attività lavorativa durante la fruizione del congedo stesso.