Facciamo un po’ il punto della situazione sul decreto salva-precari per i lavoratori della scuola perché nei vari post in cui si parla di questo argomento continuano ad arrivare domande e richieste di chiarimenti.
Intanto per chi non le avesse già viste, qui ci sono due guide al decreto, con anche il testo completo del Dl 134:
– Decreto salva-precari, cosa cambia e testo completo
– Novità sul decreto salva-precari e graduatorie
Va precisato, se ancora ce ne fosse bisogno, che il decreto riguarda solo coloro che, docenti, ATA e personale educativo, che attraverso le graduatorie di istituto ha prestato servizio nel 2008/2009 per 180 giorni anche non continuativi in UN’UNICA SCUOLA. Inoltre è necessario essere iscritti nelle graduatorie a esaurimento (docenti) o nelle graduatorie permanenti (ata) per questo anno scolastico (2009/2010).
E’ possibile per tutti quelli con i requisiti di cui sopra, partecipare ai progetti regionali. La dichiarazione di disponibilità, analogamente a quella per l’inclusione negli elenchi prioritari, viene presentata, entro il medesimo termine dell’8 gennaio 2010, presso l’istituzione scolastica dove è stato prestato servizio nell’a.s. 2008/09, ovvero con le specifiche diverse modalità stabilite a livello periferico per dare esecuzione agli accodi stipulati.
La data di scadenza per la presentazione delle domande per rientrare in questa misura è il giorno 08 gennaio 2010. Il che significa che la domanda va presentata entro e non oltre l’8 gennaio, fate quindi attenzione alle chiusure per le feste. Sarà poi la scuola a trasmettere le domande all’USP della provincia in cui si è inseriti (quello della Graduatoria ad esaurimento a pettine per il personale docente ed educativo e permanente per il personale Ata uno di quelli del’inserimento in coda nelle graduatoria ad esaurimento quello di inserimento nelle graduatorie di istituto).
Sono confermati, ai fini della presentazione della domanda, i requisiti previsti dal dm 82/09, ovvero:
1) puo’ accedere chi nell’anno scolastico in corso abbia rinunciato ad un contratto, nella provincia di appartenenza, per un numero di ore inferiore a quello di cattedra o posto, in assenza di disponibilità di posti interi.
2) possono accedere i docenti che abbiano rinunciato ad un contratto, anche ad orario intero, essendo stato individuato quale avente titolo per effetto dell’inserimento in coda a tutte le fasce delle graduatorie delle province opzionali aggiuntive
3) restano invece esclusi coloro che nell’anno scolastico in corso abbiano rinunciato ad una supplenza conferita per intero orario nell’ambito della graduatoria ad esaurimento nella provincia di appartenenza o dalle correlate graduatorie di circolo o di istituto.
Per quanto riguarda il punteggio, al personale docente che rientra nelle disposizioni del salvaprecari spetta l’attribuzione del punteggio di un anno di servizio (12 punti) in fase di aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento anche se non gli viene assegnata nessuna supplenza in base a queste liste di priorità. Il punteggio va attribuito alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale il docente ha prestato servizio nell’a.s. 2008/09.
Lo stesso per il personale ATA che ha diritto all’attribuzione dello stesso punteggio spettante per il precedente anno scolastico da utilizzarsi in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie permanenti. Il personale ATA può però scegliere a quale classe di concorso attribuire il punteggio acquisito.