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Home / Contratti / GESTIONE SEPARATA, I CONTRIBUTI PER I CONTRATTI CO.CO.CO, CO.PRO E A TEMPO DETERMINATO CON I NUOVI LIMITI 2010

GESTIONE SEPARATA, I CONTRIBUTI PER I CONTRATTI CO.CO.CO, CO.PRO E A TEMPO DETERMINATO CON I NUOVI LIMITI 2010

Scritto da: Redazione Bloglavoro 18 Febbraio 2010 – 18 Febbraio 2010 - 13:41

Con circolare n.13 del 2 febbraio 2010, l’Inps ha pubblicato le aliquote percentuali, per l’anno 2010, a carico delle persone tenute ai versamenti contributivi nella “Gestione separata” di cui all’art.2, comma 26, della Legge 335/95. Si tratta dei contributi dovuti da parte di coloro prestano attività di collaborazione coordinate e continuative (“Co.co.co”), e di altre particolari categorie di prestatori di attività lavorative rese secondo modalità autonome o libero professionali.
Nel corrente anno 2010 l’aliquota percentuali dovute sono le seguenti:
– 26,72% per la le persone non già iscritte presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
– 17% per i pensionati o per le persone già iscritte presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Va rammentato che la contribuzione va versata entro il massimale, che per l’anno 2010 è fissato in euro 92.147,00.

Di seguito, il testo completo della circolare INPS n.13 del febbraio 2010

OGGETTO: Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335. Aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e
minimale per l’anno 2010

SOMMARIO: Misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1°
gennaio 2010 per gli iscritti alla Gestione separata. Massimale di reddito ai
fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell’accredito

1)   Aliquote contributive

Con circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 sono stati illustrati gli effetti sulla
contribuzione dell’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
che ha determinato il graduale incremento delle aliquote contributive
pensionistiche e di computo per gli iscritti alla Gestione separata.
In base alla citata disposizione anche nel 2010 è previsto l’incremento di un
punto percentuale per l’aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati
presso altre forme di previdenza obbligatoria.
Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad
altra forma previdenziale è dovuta l’ulteriore aliquota contributiva,
istituita dall’articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il
finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli stessi della tutela
relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza
ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del
16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).
La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura
dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento
(v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).
In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la
contribuzione alla Gestione separata nell’anno 2010, ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

a)  26,72 per cento (26,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per
tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
b)  17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela
pensionistica obbligatoria.
2)   Ripartizione dell’onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente rimane
fissata nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi, salvo il caso di
associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante ed
associato avviene in misura pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per
cento dell’onere totale.
Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare
del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del
mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello
F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA).
Si rammenta, inoltre, che per i professionisti iscritti alla Gestione separata
l’onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi ed il versamento dei
contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle
scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2009,
primo acconto 2010 e secondo acconto 2010).

3)   Massimale annuo di reddito

Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono
applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti
dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di
reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per
l’anno 2010 è pari a euro 92.147,00.
4)   Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2010

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai
sensi dell’articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai
redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo
comma dell’articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte
entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo
d’imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).
Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12
gennaio 2010 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2009 sono
da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2009.
5)   Minimale per l’accredito contributivo

Per quanto concerne l’accredito dei contributi, basato sul minimale di reddito
di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per
l’anno 2010 detto minimale è pari ad euro 14.334,00.
Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con
l’aliquota del 17 per cento avranno l’accredito dell’intero anno con un
contributo annuo di euro 2.436,78, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della
contribuzione avviene con l’aliquota del 26,72 per cento avranno l’accredito
dell’intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3.830,04 (di cui
3.726,84 ai fini pensionistici).
Com’è noto, qualora alla fine dell’anno il predetto minimale non fosse stato
raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al
contributo versato (v. art. 2, comma 29, L. 335/1995).
6)   Aliquote di computo

Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1°
gennaio 2010, le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 26 per
cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra
gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.
Per informazioni in merito alle aliquote di computo che si sono succedute nel
tempo nella Gestione separata si rimanda alla circolare n. 7/2007.

Il Direttore Generale
Nori

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