di Paola Briguori, magistrato della Corte dei conti – in Guida al Pubblico impiego n. 2 del 2010
La sentenza
Tar Veneto, sentenza 9 dicembre 2009 n. 3464
La massima
Art. 82, co. 6, del Dlgs n. 267/2000 – Cumulo tra indennità e gettoni dei consiglieri provinciali per mandati elettivi fra enti diversi – Abrogazione – Art. 2, co. 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – Assenza di un divieto espresso – Cumulo ancora ammissibile
A seguito dell’abrogazione operata dall’art. 2, co. 25, della legge finanziaria 2008 dell’art. 82, co. 6, del Dlgs n. 267/2000 – in cui si disponeva che “le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovute per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona” – in assenza di un espresso divieto sancito dal legislatore ed a fronte di una norma specifica che individua puntualmente le ipotesi in cui è espressamente imposto il divieto di cumulo, non è possibile ritenere che sussista tale divieto.
La questione di fondo
È ancora possibile ritenere cumulabili l’indennità di funzione ed il gettone di presenza dovuti per mandati elettivi presso enti diversi ricoperti dalla stessa persona, nonostante l’abrogazione, operata dall’art. 2, co. 25, della legge finanziaria 2008 dell’art. 82, co. 6, del Dlgs n. 267/2000, disposizione in base alla quale “le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona”?
A questo quesito il Tar Veneto ha dato risposta affermativa, conformandosi agli orientamenti della giurisprudenza amministrativa ed in netto contrasto con le decisioni di controllo della Corte dei conti intervenute sul tema.
Si tratta delle indennità e dei gettoni di presenza previsti dallo stesso art. 82 del Dlgs n. 267/2000, la cui determinazione è disposta con decreto del ministero dell’Interno, rinnovato ogni tre anni.
Indennità di funzione e gettone di presenza
Si rammenta che, a norma dell’art. 82 citato, l’indennità di funzione è riconosciuta al sindaco, al presidente della provincia, al sindaco metropolitano, al presidente della comunità montana, ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, ai presidenti dei consigli comunali e provinciali, nonché ai componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle loro articolazioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali. Tale indennità è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa.
Il gettone di presenza spetta ai consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane, per la partecipazione a consigli e commissioni.
L’art. 82, al co. 6, nella formulazione previgente, prevedeva che “le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovute per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla stessa persona”. Come detto, tale norma è stata abrogata dalla legge finanziaria 2008 (co. 25 dell’art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244) e ciò ha alimentato dibattiti interpretativi sull’esatta portata dell’effetto abrogativo sulla disciplina del cumulo per mandati elettivi fra enti diversi, in assenza di ulteriori disposizioni che espressamente vietino tale evenienza.
La decisione del Tar Veneto
Secondo i giudici amministrativi veneti, l’intervento del legislatore appare chiaramente finalizzato a riordinare la materia nell’ottica del contenimento della spesa pubblica, anche con riferimento ai c.d. “costi della politica”. Proprio in considerazione di ciò, lo stesso legislatore ha provveduto a dettare espresse previsioni in materia di cumulo delle indennità, indicando all’art. 83 le ipotesi in cui è puntualmente previsto il divieto di cumulare la percezione di gettoni o indennità in ragione degli incarichi ricoperti, così come ivi individuati.
Pertanto – secondo il Tar Veneto – è a tale norma che bisogna guardare per risolvere le questioni di cumulo fra indennità e gettoni per mandati elettivi di consiglieri degli enti locali. Ne consegue che, in assenza di un espresso divieto sancito dal legislatore ed a fronte di una norma specifica che individua puntualmente le ipotesi in cui è espressamente imposto il divieto di cumulo, non è possibile ritenere che sussista tale divieto.
In vero, la sentenza in esame, proprio perché assunta in forma semplificata ai sensi dell’art. 21, co. 10, della legge n. 1034/1971, come introdotto dalla legge n. 205/2000, non dice nulla di più, ma può essere da spunto di riflessione poiché è espressione di un orientamento già espresso dalla magistratura amministrativa.
Si richiama a tal proposito la sentenza 12 febbraio 2009 n. 219 del Tar Puglia, Lecce, nella quale è stato ribadito, appunto, che l’abrogazione da parte della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008) dell’art. 82, co. 6, del Tu n. 267/2000 (Tuel), in difetto di una previsione espressa e in assenza di incompatibilità tra cariche, non ha comportato anche un divieto di cumulo nel caso di incarichi espletati presso diversi enti locali. Da qui conseguirebbe l’illegittimità del provvedimento con cui un ente locale ha sospeso il pagamento dell’indennità chilometrica e dei gettoni di presenza a quei consiglieri i quali, allo stesso tempo, svolgevano altri incarichi (in qualità di sindaco, assessore comunale, presidente del consiglio comunale) presso enti diversi.