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Home / Disabili / CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI E PARENTI DI DISABILI

CONGEDO STRAORDINARIO PER GENITORI E PARENTI DI DISABILI

Scritto da: Redazione Bloglavoro 22 Febbraio 2010 – 22 Febbraio 2010 - 08:41


Per l’assistenza di persone con handicap grave, la legge prevede un congedo straordinario indennizzato. La disabilità si considera grave se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l’autonomia personale, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e continuativo.

A CHI SPETTA

* al coniuge, se convive con la persona gravemente disabile
* ai genitori, naturali o adottivi, e agli affidatari di persone con disabilità per i quali è stata accertata la situazione di gravità, se ricorre una delle seguenti condizioni:
– il figlio non è coniugato o non convive con il coniuge
– il coniuge del figlio non lavora o è lavoratore autonomo
– il coniuge del figlio ha espressamente rinunciato a usufruire del congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo.

Se i figli sono minorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza.
In caso di figli maggiorenni il congedo spetta anche in assenza di convivenza, ma a condizione che l’assistenza sia prestata con continuità ed esclusività.
I genitori non possono utilizzare il congedo contemporaneamente;

* ai fratelli o alle sorelle (alternativamente) conviventi con il soggetto portatore di handicap grave, se si verificano le seguenti due condizioni:
– entrambi i genitori sono deceduti o totalmente inabili
– il fratello portatore di handicap grave non è coniugato o non convive col coniuge, oppure, se è coniugato e convivente col coniuge, ricorre una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non lavora o è lavoratore autonomo
• il coniuge ha espressamente rinunciato a godere del congedo per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo
* ai figli conviventi con la persona in situazione di disabilità grave se si verificano le seguenti condizioni:

– il genitore portatore di handicap grave non sia coniugato o non conviva col coniuge, oppure, laddove sia coniugato e convivente col coniuge, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il coniuge non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo,
• il coniuge abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame;
– entrambi i genitori del portatore di handicap siano deceduti o totalmente inabili;
– il genitore portatore di disabilità grave non abbia altri figli o non conviva con alcuno di essi, oppure laddove abbia altri figli conviventi, ricorra una delle seguenti situazioni:
• tali figli (diversi dal richiedente il congedo) non prestino attività lavorativa o siano lavoratori autonomi;
• i figli conviventi (diversi dal richiedente il congedo) abbiano espressamente rinunciato a godere del congedo in esame per il suddetto genitore nel medesimo periodo;
– il portatore di disabilità grave non abbia fratelli o non conviva con alcuno di essi, oppure, laddove abbia un fratello convivente, ricorra una delle seguenti situazioni:
• il fratello convivente non presti attività lavorativa o sia lavoratore autonomo;
• il fratello convivente abbia espressamente rinunciato a godere per lo stesso soggetto e nei medesimi periodi del congedo in esame.

L’indennità non può essere riconosciuta ai lavoratori domestici e ai lavoratori a domicilio.

REQUISITI

Per ottenere il congedo sono richiesti gli stessi requisiti che permettono di avere diritto alle speciali agevolazioni previste dalla legge sull’handicap (giorni di permesso mensili retribuiti, prolungamento del congedo parentale, permessi orari retribuiti).

LA DURATA

Il congedo ha la durata massima di due anni nell’arco della vita lavorativa che costituisce il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona con disabilità grave. Il congedo può essere frazionato a giorni, settimane, mesi.

L’INDENNITA’

Il congedo è retribuito con un’indennità pari all’ultima retribuzione in godimento o quella effettivamente percepita nell’ultimo mese che precede il congedo. L’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo pari, per il 2009, a € 43.276,13.
Nel caso di part-time verticale, il congedo non è riconosciuto per i periodi per i quali non è prevista attività lavorativa e l’indennità va riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.


LA DOMANDA

La domanda di congedo straordinario (i moduli Hand4 per i genitori, Hand5 per fratelli e sorelle, Hand6 per il coniuge e Hand7 per i figli, sono disponibili presso gli uffici Inps e sul sito dell’Istituto www.inps.it , nella sezione “moduli”) deve essere presentata all’Inps in duplice copia. La copia che viene restituita dall’Inps per ricevuta va presentata al datore di lavoro. Alla domanda deve essere allegata la documentazione della Asl dalla quale risulti la gravità dell’handicap.

Da ricordare
Ogni domanda per essere presa in esame deve contenere la documentazione indispensabile e le informazioni indicate nel modulo, come previsto dall’articolo 1, comma 783 della legge 296/06.

Fonte: Inps

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