Su sollecitazione da parte di tutti i sindacati, i responsabili della procedura per la presentazione delle domande on-line da parte del personale docente della scuola primaria e media, hanno fornito le seguenti ulteriori indicazioni per facilitare l’attuazione della procedura.
“Poiché alcuni docenti lamentano criticità connesse alla complessità della funzione web, complessità che dipende essenzialmente dal procedimento amministrativo, si riportano di seguito alcuni suggerimenti pratici, da seguire nell’ordine riportato di seguito, per limitare i tempi tecnici durante la compilazione:
- consultare le istruzioni per la compilazione scaricabili, dopo aver acceduto alle istanze, dalla box della specifica istanza di interesse. Questo passaggio consentirà di avere un’idea chiara delle informazioni che la funzione richiederà di inserire;
- accedere all’istanza per la compilazione e, nel caso in cui si presenti un problema o si abbia un dubbio, consultare le FAQ;
- compilare la domanda con i dati minimali. Utilizzare il tasto inserisci per garantirsi di non perdere il lavoro fatto.
A questo punto si può scegliere se compilare o meno in linea gli allegati. Infatti le alternative possibili sono due:
- si procede compilando e salvando le varie tipologie di allegato via via che vengono inserite. In questo caso è sufficiente utilizzare il tasto “gestione allegati” e procedere con la compilazione salvando di tanto in tanto;
- ovvero si procede compilando gli allegati fuori linea e copiandoli successivamente all’interno dell’istanza.
In questo secondo caso occorre:
- scaricare, dai link proposti di seguito, i file di testo corrispondenti agli allegati da compilare e salvarli sul proprio pc:
- allegati da compilare offline scuola primaria;
- allegati da compilare offline scuola secondaria di I grado;
- compilare off-line gli allegati;
- tornare sull’istanza precedentemente inserita, andare alla “gestione allegati” e riportare ogni testo nella sezione corrispondente a ciascun allegato di interesse.
Qualunque dei due percorsi sia stato adottato, in caso di impossibilità di rispettare il prefincato messo a disposizione, è consentito, in alternativa, anche se meno opportuno, compilare un testo in formato libero.”
Inoltre, suggeriamo l’utilissimo VADEMECUM prodotto dalla Federazione Lavoratori della Conoscenza sulla mobilità del personale della scuola, sia ATA che docenti, qui di seguito:
MOBILITA’ DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2010-2011
Sintesi della normativa per la presentazione delle domande di mobilità
volontaria e d’ufficio del personale della scuola per l’anno scolastico
2010/2011.
La mobilità del personale docente, educativo ed Ata (amministrativo, tecnico e
ausiliario) della scuola è regolata annualmente dal contratto collettivo
nazionale integrativo specifico. Per l’anno scolastico 2010/2011 il contratto è
stato sottoscritto tra MIUR e Sindacati il giorno 16 febbraio 2010.
Tutte le domande vanno presentate entro il 22 marzo 2010.
Per il personale docente della scuola primaria o secondaria di primo grado che
intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, o d’ufficio, è
obbligatoria la procedura on line. Analoga procedura è obbligatoria per chi
intende presentare domanda di mobilità professionale “per” la scuola primaria
o secondaria di primo grado. Per la presentazione invece delle domande di
mobilità “nel” e “per” gli altri gradi di scuola (infanzia e secondaria di secondo
grado), cosi come per il personale educativo ed Ata, rimane la “tradizionale”
procedura cartacea”.
Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web.
La nuova procedura prevede due fasi:
– 1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla
presentazione delle domande (sia volontarie che d’ufficio) nel servizio
“Istanze on line”. Ai fini della registrazione è necessario il possesso di
una casella di posta elettronica …@istruzione.it NB: a tal fine si consiglia
di effettuare l’operazione di registrazione prima possibile.
Sul nostro sito è reperibile una scheda di istruzioni.
– 2° fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di
scadenza: 22 marzo 2010.
Con la presentazione della domanda via web sarà possibile anche effettuare le
varie dichiarazioni: servizio, continuità, titoli, ecc…. utilizzando le specifiche
finestre per l’inserimento dei dati. Solo per le certificazioni mediche rimane
l’obbligo di presentare, presso la scuola di servizio cui viene inviata la domanda
on line, la documentazione “cartacea” (stato di disabilità L. 104, motivi di
salute, stato di inabilità figlio maggiorenne, programma terapeutico figlio
tossicodipendente, …). Il tutto sempre entro i termini di scadenza per la
presentazione delle domande: 22 marzo 2010. L’interessato, compilata e
confermata la domanda in tutte le sue parti, la invia via web alla scuola di
servizio. Sempre via web l’interessato riceverà la notifica delle operazioni
disposte sulla sua domanda. E’ possibile stampare copia della domanda
presentata. Inoltre, sarà possibile “modificare” la domanda presentata, purché
ciò venga effettuato entro il termine di scadenza per la presentazione delle
domande: 22 marzo 2010.
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
La scuola che riceve la domanda:
– verifica la congruenza tra i dati inseriti e la documentazione dichiarata o
presentata (analogamente a quanto già fa per le domande cartacee);
– invia la domanda sempre via web all’Usp (e invia per posta la
documentazione cartacea).
L’USP che riceve la domanda dalla scuola:
– opera eventuali rettifiche (nel senso che conferma o modifica quanto si è
attribuito il docente);
– invia all’interessato la notifica della domanda presentata.
Questa procedura garantisce massima trasparenza ed informazione al docente
su tutto il percorso. E’ disponibile anche un “manuale di istruzioni per l’uso” sia
per i diretti interessati che per le scuole. Sono stati costituiti appositi nuclei di
supporto alle scuole a livello provinciale e regionale e sono previste apposite
conferenze di servizio.
Nel merito del contratto sottoscritto in data 16 febbraio 2010, di
seguito sono riassunte le principali novità rispetto al contratto
precedente, ed alcuni punti significativi.
• Le parti hanno concordano di riaprire il confronto negoziale al momento
dell’informativa sugli organici per verificare gli effetti dei diversi
provvedimenti attuativi della legge n. 133/2008 ancora in fase di
emanazione in via definitiva, in particolare per la scuola secondaria di
secondo grado, sulle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2010-
2011, con particolare riguardo al personale eventualmente risultante in
soprannumero, dal momento che l’entità del fenomeno non è prevedibile
con certezza alla data di sottoscrizione del Ccni.
• Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare
anche tutto il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità
a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59
Ccnl/07) oltre i primi 3 anni al fine di ottenere di nuovo la sede
definitiva, visto che l’ultimo Ccnl ha chiarito che la titolarità di sede si
conserva “complessivamente” per un solo triennio. Tale personale
partecipa nella seconda fase delle operazioni (mobilità tra comuni diversi
nell’ambito della provincia);
• La normativa su “rientri e restituzione al ruolo o qualifica di
provenienza” (art. 5) si applica anche al personale docente ed Ata
assegnato agli IRRE, all’INDIRE ed all’INVALSI e collocato fuori ruolo
che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola;
• Mobilità verso i posti di lingua straniera nella scuola primaria: qualora si
richiedano contestualmente sia posti comuni che di lingua straniera, il
docente potrà indicare l’ordine di preferenza. In mancanza prevale la
richiesta per posti di lingua straniera.
• Mobilità di terza fase:
– alla operazioni di mobilità di terza fase vengono attribuiti anche i
posti dispari (di norma accantonati insieme al 50% dei posti
disponibili dopo le prime due fasi per le immissioni in ruolo) nel
www.flcgil.it 2
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
caso in cui siano presenti nella provincia domande di mobilità
professionale di docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati
nell’anno in corso sul posto o classe di concorso richiesto. Questo a
condizione che il docente in esubero e utilizzato presenti domanda
di passaggio indicando, oltre a preferenze riguardanti singole
scuole, anche la preferenza per l’intera provincia (ancorché
all’ultimo posto);
– la ripartizione dei posti tra mobilità professionale e trasferimenti
interprovinciali si fa al 50%. In caso di posto non intero, questi si
arrotonda a favore dei trasferimenti interprovinciali. Questo
significa che, ad esempio in presenza di 2 posti disponibili, uno si
accantona per le immissioni in ruolo e l’altro è attribuito,
prioritariamente, a trasferimento interprovinciale. Se non
assegnato a trasferimenti interprovinciale diventa disponibile per la
mobilità professionale;
– i posti assegnati numericamente alla mobilità professionale
provinciale e non attribuiti nel corso di questa operazione,
diventano disponibili per ulteriori e successivi trasferimenti
interprovinciali. Conseguentemente l’aliquota per i trasferimenti
interprovinciali può andare anche oltre il 50% dei posti inizialmente
calcolati;
– alla mobilità professionale interprovinciale, ultima delle operazioni
che si effettuano, vengono destinati tutti i posti residuati dopo la
mobilità professionale provinciale e dopo i trasferimenti
interprovinciali. In tale operazione sono “ripescate” anche le
domande provinciali, se non soddisfatte per esaurimento
dell’aliquota di posti inizialmente assegnata alla prima operazione
della terza fase.
• Precedenza L. 104/92:
– Per fruire della precedenza per l’assistenza ad un genitore con
grave disabilità, occorre esplicitare anche le ragioni per cui il
coniuge (se c’è) non può prestare assistenza;
– nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con
handicap grave (art. 7 punto V) sia l’unico/a figlio/a che convive
con il genitore da assistere, questi, documentata la convivenza, ha
diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle.
Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di
questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del
riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il
genitore non è obbligatoria ma diventa un “oggettivo” elemento di
priorità in presenza di più fratelli e/o sorelle;
– per fruire del diritto di precedenza è fatto obbligo di indicare
l’intero comune (o l’intero distretto, in presenze di più distretti
nello stesso comune) di residenza dell’assistito, successivamente
all’indicazione di eventuali preferenze puntuali del comune stesso.
La mancata indicazione dell’intero comune (o distretto) non annulla
la domanda, ma fa venire meno il diritto alla precedenza;
www.flcgil.it 3
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
– per avere diritto alla precedenza L. 104/92 per l’assistenza ai figli
minorenni (quindi fino a 18 anni), non è necessario che la
condizione di handicap sia a carattere permanente. Questo perché
la maggior parte delle ASL rilasciano solo certificazioni temporanee
in presenza di minorenni;
– la situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza (o
all’esclusione dalle graduatorie interne per l’individuazione dei
perdenti posto) deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine
ultimo di comunicazione al CED delle domande. E’ fatto obbligo agli
interessati di dichiarare entro tale termine l’eventuale cessazione
dell’attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente
perdita del diritto alla precedenza.
• Dimensionamento:
– introdotte alcune precisazioni/integrazioni rispetto al testo dell’art.
20 dello scorso anno per i docenti, e dell’art. 48 per il personale
Ata, senza modificarne però l’impianto o i criteri di utilizzo già
definiti negli anni passati;
• Personale titolare in scuole ubicate in comuni che sono transitati in
diversa provincia. Regolate, all’art. 20-bis, le modalità di partecipazione
alla mobilità del personale docente, educativo ed Ata nel caso in cui il
comune in cui è ubicata l’attuale scuola di titolarità è “transitato” in altra
provincia della stessa o di altra regione, al fine di poter rientrare con
precedenza, a domanda, in scuole della ex provincia di titolarità.
• Graduatorie interne per l’individuazione del personale perdente posto:
– tutte le scuole debbono definire le graduatorie interne per
l’individuazione dei docenti o Ata perdenti posto entro i 15 giorni
successivi alla data di scadenza per la presentazione delle
domande. Quindi entro l’8 aprile 2010.
• L’obbligo di permanenza quinquennale nei posti di tipo speciale, di
sostegno o ad indirizzo didattico differenziato si espleta anche passando
da una di queste tipologie di posti all’altra.
• Educazione degli adulti. Non si precede, neanche per il prossimo anno,
all’istituzione di posti in organico di diritto per i CPA. Eventualmente si
procederà, per il prossimo anno, solo in organico di fatto e quindi con
procedure di utilizzazione del personale. Pertanto il problema della
possibile confluenza del personale attualmente titolare sia dei corsi serali
che degli attuali CTP che vengono a confluire nei nuovi CPA, viene
ulteriormente rinviata di un anno.
• Tabelle di valutazione personale docente e Ata: il punteggio della
continuità per il servizio prestato nelle piccole isole è stato raddoppiato.
• Tabella di valutazione personale Ata: il servizio precedentemente
prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di
docente, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene
valutato al pari del servizio pre-ruolo.
• Punteggio “una tantum” (10 punti per i docenti e 40 per il personale
Ata):
– Ai fini dell’attribuzione di tale punteggio va dichiarato il triennio di
riferimento per la sua maturazione nell’apposito modulo allegato
all’OM;
www.flcgil.it 4
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
– nella nota 5-ter per i docenti e nota (e) per il personale Ata viene
precisato che il personale trasferito a domanda condizionata
perché perdente posto ha diritto comunque a mantenere il
punteggio “una tantum”, anche nel caso in cui negli anni
successivi non richieda di rientrare nella scuola di precedente
titolarità,;
• Disposizioni specifiche per i docenti di religione cattolica (art. 37-bis):
– è prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di
insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra
diocesi della stessa o di diversa regione;
– è prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso
diverso settore formativo nell’ambito sia della stessa diocesi, che
nell’ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
– per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente
servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è
valutato allo stesso modo dell’insegnamento pre-ruolo, sempre
sull’insegnamento della religione cattolica.
www.flcgil.it 5
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
Il quadro delle norme.
Il quadro completo delle norme di riferimento è costituito dal contratto,
dall’Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative e le scadenze e
dalla modulistica allegata da utilizzare.
Tutto è reperibile sul sito della FLC Cgil (www.flcgil.it).
Le sedi richiedibili e relativi codici sono reperibili nel sito del Ministero
(www.istruzione.it), nelle segreterie delle scuole, presso l’USP o nella sede
della FLC Cgil più vicina.
Può presentare domanda:
a- il personale docente, educativo ed Ata interessato alla mobilità volontaria
per ottenere una scuola di titolarità diversa nell’ambito dello stesso
comune, tra comuni diversi della stessa provincia oppure tra scuole di
province diverse;
b- il personale docente ed Ata che ha perso la sede di titolarità a seguito di
accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 Ccnl/07) per
più di 3 anni, al fine di ottenere di nuovo la sede definitiva;
c- il personale interessato alla mobilità professionale, cioè a prestare
servizio in una classe di concorso diversa, in un grado di scuola diverso
oppure in un profilo diverso per il personale Ata;
d- infine il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella mobilità d’ufficio,
perché individuato come perdente posto nella scuola in cui è attualmente
titolare per riduzione di organico.
Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si
consiglia di rivolgersi ad una sede della FLC Cgil per avere
una consulenza più dettagliata.
www.flcgil.it 6
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
PERSONALE DOCENTE
LA MOBILITA’ VOLONTARIA
• Può fare domanda tutto il personale docente della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, ivi compreso il personale docente che ha perso la
titolarità della sede per avere fruito dell’art. 36 del Ccnl/07 per più di 3
anni (accettazione di incarichi a tempo determinato). Fa eccezione il
personale neo assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato il
quale non può presentare per 2 anni domanda di mobilità provinciale e
per 3 anni di mobilità interprovinciale, a partire dalla data della
decorrenza giuridica della sottoscrizione del contratto individuale di
lavoro (L. 124/99). Solo nel primo anno si potrà fare comunque
domanda al fine di acquisire la sede definitiva nell’ambito della provincia
in cui si è stati assunti. Sono esclusi dal suddetto blocco solo i beneficiari
delle precedenze di cui ai punti I), III) e V) dell’art. 7 del contratto sulla
mobilità (personale non vedente, emodializzato, o con diritto a
precedenze riconducibili alla L. 104/92).
• Scade il 22 marzo 2010 per tutti (Ordinanza Ministeriale).
Domande che si possono presentare. Per il personale docente della
scuola primaria o secondaria di primo grado che intende presentare
domanda di mobilità territoriale volontaria, o d’ufficio, è obbligatoria la
procedura on line. Analoga procedura è obbligatoria per chi intende
presentare domanda di mobilità professionale “per” la scuola primaria o
secondaria di primo grado. Per la presentazione invece delle domande di
mobilità “nel” e “per” gli altri gradi di scuola (infanzia e secondaria di
secondo grado), cosi come per il personale educativo ed Ata, rimane la
“tradizionale” procedura cartacea”. (vedi a pag. 1). Nella scuola
dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado con una domanda è possibile chiedere scuole della provincia di
titolarità e con una seconda domanda (quindi un secondo modulo) è
possibile richiedere anche scuole di una sola provincia diversa. Questa
seconda domanda (per diversa provincia), se soddisfatta, prevale sulla
prima. Nella scuola secondaria di 2° grado con la stessa domanda (e
quindi con lo stesso modulo) è possibile chiedere sia sedi della provincia
di titolarità che scuole di altre province, fino a un massimo di 15
preferenze (anche di diverse province). Quindi nel 2° grado non è
necessario presentare una diversa domanda per chiedere di essere
trasferiti su sedi sia della propria che di altre province. E’ possibile
chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo
(utilizzando moduli specifici). La domanda di passaggio di ruolo prevale
su tutte le altre domande. Inoltre è possibile richiedere il passaggio di
ruolo solo per un ruolo diverso e per una sola provincia ad eccezione
della scuola secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si
possono richiedere contestualmente sedi di più province. La violazione
di questa norma, annulla tutte le domande presentate. Per
chiedere (anche o solo) posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola
www.flcgil.it 7
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
primaria e di educazione per gli adulti e/o serali, si utilizza lo stesso
modulo del trasferimento.
• Cosa si allega alla domanda. Alla domanda di trasferimento occorre
allegare la dichiarazione dei servizi prestati (all. D) che sostituisce la
certificazione del servizio e la dichiarazione della continuità didattica (all.
F), per almeno tre anni, nella stessa scuola. Per beneficiare del
punteggio relativo alle esigenze di famiglia, occorre allegare una
dichiarazione personale (oppure il certificato di residenza e famiglia a
nome del familiare) per attestare la residenza del familiare, il grado di
parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. Il tutto in carta
semplice. Con la suddetta dichiarazione (si veda fac-simile allegato in
fondo) è possibile anche attestare il possesso di altri titoli valutabili
(concorso, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, ecc…),
senza doverli certificare. Inoltre, per avere diritto a beneficiare delle
varie precedenze previste per particolari situazioni, occorre attestare il
possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione
sostitutiva. Per beneficiare delle precedenze previste dalla L. 104/92,
occorre produrre specifica certificazione medica. Infatti solo le
certificazioni mediche non possono essere sostituite da
autocertificazione. Per la procedura on line, si veda a pag. 1.
• Nel caso si presentino più domande, è sufficiente documentarne una
soltanto e fare riferimento a tale documentazione nelle altre.
• Le preferenze. Per esprimerle va utilizzata la denominazione ufficiale
delle scuole prevista nei bollettini del MPI, con il relativo codice. In
presenza di organico funzionale (circoli didattici e istituti comprensivi) si
deve esprimere il codice della scuola principale e non delle singole sedi o
plessi. Si possono utilizzare anche preferenze sintetiche (comune,
distretto, provincia) che comprendono una serie di scuole di quello
stesso ambito territoriale. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre
interne di una determinata scuola (in questo caso non va barrata né la
casella A né la B nel riquadro “cattedre orario”), oppure anche per
“cattedre orario” tra più scuole. In questo secondo caso si può limitare la
scelta nell’ambito dello stesso comune (barrando solo la casella “A”)
oppure richiedere anche “cattedre orario” tra scuole di comuni diversi
(barrando la casella “B”). Attenzione!! Barrare le opzioni A e B può
essere vantaggioso in quanto aumentano le possibilità di trasferimento,
ma può comportare anche una penalizzazione. Infatti, qualora fossero
disponibili sia una cattedra orario con completamento esterno alla
preferenza n. 3, che una cattedra tutta interna alla preferenza n. 4,
barrando le opzioni A o B si è trasferiti su una cattedra orario esterna
(perché è la preferenza n. 3) e non nella cattedra interna (preferenza n.
4). Ciò accade in quanto il sistema ricerca, per la preferenza in esame,
tutte le tipologie di posto richieste, prima di passare all’esame della
preferenza successiva. Se, al contrario, si decidesse di non barrare né A
né B, si può correre il rischio di non avere alcun trasferimento, qualora
nelle preferenze indicate fossero disponibili solo cattedre orario esterne.
E’ un rischio da valutare con attenzione in quanto, al momento in cui si
presentano le domande, in genere non sono note né la disponibilità dei
www.flcgil.it 8
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
posti, né la composizione delle varie cattedre libere. In ogni caso non è
mai prevedibile né il numero delle domande che verranno presentate
(con il relativo punteggio), né le sedi prescelte dagli altri, per cui si
consiglia di indicare nelle preferenze le scuole o le preferenze sintetiche
che si desiderano e non limitarsi solo a quelle scuole dove si prevede
una iniziale disponibilità di posti.
• La sequenza delle operazioni. Prima si effettuano i trasferimenti
nell’ambito del comune (sede) di titolarità, poi tra comuni diversi
(seconda fase) ed infine tra province diverse (terza fase). In ciascuna
delle varie fasi ci sono poi delle precedenze da rispettare.
LA MOBILITA’ PROFESSIONALE
• Il contratto consente di passare, a domanda volontaria, da un grado di
scuola ad un altro (passaggio di ruolo) se si è in possesso del relativo
titolo di studio e dell’abilitazione. Nell’ambito poi della scuola secondaria,
è possibile anche passare dall’insegnamento in una classe di concorso ad
un’altra (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa
abilitazione. Nel caso si voglia chiedere di passare dal ruolo dei docenti
diplomati (ad esempio ITP) a quello dei laureati (e viceversa) nell’ambito
della scuola secondaria di secondo grado, si deve presentare specifica
domanda di passaggio di ruolo.
• Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, a condizione
che abbia superato il periodo di prova e che sia in possesso del titolo (di
studio, di abilitazione, di idoneità) previsto per l’accesso.
• La domanda scade per tutti sempre il 22 marzo 2010.
• E’ possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di
concorso per cui si è abilitati (nell’ambito delle classi di concorso della
tabella C è sufficiente il possesso del titolo di studio di accesso
all’insegnamento). Si può chiedere contemporaneamente anche il
passaggio di ruolo, ma per un solo ruolo, pena l’annullamento di
tutte le domande e per una sola provincia (ad eccezione della scuola
secondaria di 2° grado in cui nella stessa domanda si possono chiedere
più province). In caso di presentazione di più domande, il passaggio di
ruolo prevale su tutte le altre. Per le varie tipologie di domande di
mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati
all’Ordinanza Ministeriale. Per le preferenze si utilizza la dizione delle
scuole ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei
trasferimenti. E’ possibile anche presentare contemporaneamente
domanda di trasferimento e di mobilità professionale.
• Documentazione. E’ sufficiente documentare una sola delle varie
domande che si è interessati a presentare, dichiarando e/o
documentando tutti i titoli in possesso. Nelle altre domande si fa
riferimento. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla
domanda di trasferimento, vanno dichiarati o documentati, in aggiunta, il
possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
• I posti destinati alla mobilità professionale sono la metà dei posti
disponibili per la mobilità di III fase mentre l’altra metà dei posti è
riservata ai trasferimenti interprovinciali. Eventuali posti dispari sono
attribuiti ai trasferimenti interprovinciali. Si tenga presente che il 50%
www.flcgil.it 9
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
dei posti complessivi, cioè di quelli che residuano dopo tutte le operazioni
di mobilità territoriale nell’ambito della provincia, più eventuali posti
dispari, sono stati già accantonati per le successive nomine a tempo
indeterminato.
• Quando verrà esaminata la domanda. La mobilità professionale
provinciale viene esaminata dopo tutte le operazioni di trasferimento
nell’ambito del comune, della provincia e subito prima dei trasferimenti
interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse è possibile,
invece, solo alla fine di tutte le operazioni e solo se la mobilità
professionale provinciale ed i trasferimenti interprovinciali non hanno
consumato tutti i posti.
TRATTAMENTO DEI DOCENTI PERDENTI POSTO
• Quando si può perdere posto. Quando, alla luce dei nuovi organici
definiti dall’amministrazione, nella propria scuola di titolarità vi è un
minore numero di posti della propria tipologia (insegnante comune nella
scuola dell’infanzia, della primaria, oppure insegnante di sostegno di
quella specifica tipologia, ecc… ) o della propria classe di concorso nella
scuola secondaria, rispetto all’anno precedente. In questo caso un
numero di docenti corrispondente al numero di posti in meno
nell’organico perde posto e viene trasferito in altra scuola dello stesso
comune e poi, comunque, in altri comuni della stessa provincia. I tempi
sono sempre diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità
volontaria perché legati ai tempi di definizione degli organici. I docenti
coinvolti hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità
insieme agli altri entro 5 giorni dalla comunicazione formale di perdente
posto, per non essere penalizzati.
• Raccomandazioni. E’ sempre opportuno che i docenti seguano le
operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare la
predisposizione della graduatoria interna che servirà per stabilire chi, tra
i colleghi ed in base al punteggio, risulterà perdente posto. Tale
graduatoria va fatta entro il 15° giorno successivo alla scadenza delle
domande di mobilità. Va controllato sia il proprio punteggio (in base alla
tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli),
che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Se ci sono errori si
deve presentare al capo d’istituto un reclamo circostanziato entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria, reclamo che il capo d’istituto
esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà
alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo. Sulle controversie
riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire
il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 12 del contratto
sulla mobilità. In alternativa si può esperire il tentativo di conciliazione,
cosi come previsto dall’art. 65 e seguenti del D.lvo 165/01, presso
l’Ufficio Provinciale del Lavoro (UPL).
• Sequenza delle operazioni:
a)- formulazione della graduatoria interna d’istituto (il DS ne è
responsabile) con affissione all’albo e successiva pubblicazione all’albo
della scuola della nuova tabella organica inviata dall’amministrazione
www.flcgil.it 10
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
competente. Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di
posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun docente, sia
la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio,
continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc…). Le graduatorie
sono di Circolo e/o Istituto Comprensivo in presenza di organico
funzionale (infanzia e primaria). In caso di contrazione di posto di
lingua straniera nell’elementare, il personale in soprannumero sulla
lingua confluisce nella graduatoria comune e risulta perdente posto
l’ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di lingua
straniera). Le graduatorie invece sono di singolo istituto per le varie
classi di concorso d’insegnamento e per le varie tipologie di sostegno
nella secondaria di 1° e 2° grado. Il personale in servizio nella scuola
come utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa
all’individuazione del perdente posto in quanto non è titolare nella
scuola.
b)- Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è
perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro
che sono entrati a far parte dell’organico della scuola dal primo
settembre dell’anno in corso per mobilità volontaria. Successivamente
è perdente posto il docente ultimo in graduatoria tra coloro che sono
in servizio nella scuola dagli anni scolastici precedenti e coloro che
sono arrivati dal primo settembre dell’anno in corso, ma per
trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata. Rientra tra questi
chi è rientrato nella scuola entro il quinquennio successivo ad un
precedente trasferimento d’ufficio. Nella scuola secondaria il docente
titolare su una cattedra orario esterna partecipa (in quanto titolare a
tutti gli effetti nell’organico della scuola) alla graduatoria d’istituto al
pari degli altri e non è detto che sia lui il perdente posto. Non può
essere perdente posto il/la docente che usufruisce di alcune
tipologie di precedenze (punti I, III, V e VII dell’art. 7 – vedi scheda
specifica) in quanto è escluso/a dalla graduatoria per l’individuazione
dei perdenti posto, a meno che non si renda necessario perché non c’è
più nessuno senza diritto di precedenza. Qualora la scuola di titolarità
sia in comune diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere
presentato domanda di trasferimento volontaria per avere diritto
all’esclusione dalla graduatoria interna e non essere dichiarati
perdenti posto.
c)- Comunicazione formale al perdente posto. Va fatta per
iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella organica, informando
che entro 5 giorni può fare domanda di trasferimento per essere
riammesso al movimento. Se non si presenta domanda si è comunque
trasferiti d’ufficio.
d)- Presentazione della domanda come perdente posto per
avere assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la
presentazione della domanda sì evita che sia l’amministrazione ad
assegnarla d’ufficio in base a criteri di viciniorietà all’attuale scuola.
Attenzione: se ci si vuole avvalere del diritto a rientrare nella
scuola attuale con precedenza nei successivi 6 anni,
mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio
www.flcgil.it 11
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
presentare domanda di trasferimento “condizionata”. La
domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera
eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove
come tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze
espresse. Solo se non ottiene nessuna delle preferenze espresse,
viene trasferito d’ufficio nelle altre scuole prima nel comune e poi in
provincia nei comini viciniori con precedenza rispetto alle domande di
mobilità volontaria tra comuni diversi.
Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che
intende indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è
obbligato ad esprimere, prima di questa preferenze, il codice
dell’intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola
attuale, pena l’annullamento di queste altre preferenze. Attenzione!
Qualora si indichino anche preferenze per scuole di altri comuni può
capitare di essere trasferiti in una qualsiasi di queste scuole indicate
ed anche se più lontane e successive nell’ordine di preferenza. Questo
accade quando un altro perdente posto, anche con un minore
punteggio, debba essere trasferito in una sede viciniore, non avendo
indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare
anche più scuole di altri comuni, sia alla fine vantaggioso!
www.flcgil.it 12
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
FAC- SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA (Docenti)
(da redigere in carta semplice, per contestare la graduatoria interna per
l’individuazione del soprannumerario)
Al Dirigente Scolastico _________________
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei
soprannumerari.
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________
il __________ residente a _______________________ in via/piazza
___________ n. ____, in qualità di ___________________________ in
servizio presso la scuola/istituto/circolo __________ di ___________ presa
visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari
pubblicata all’albo della scuola il _________,
propone reclamo
avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della
graduatoria interna d’istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
___________ lì ____________ (firma) _______________________
www.flcgil.it 13
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
PERSONALE A.T.A.
La MOBILITA’ VOLONTARIA TERRITORIALE E PROFESSIONALE.
• Può fare domanda, e con la consueta procedura “cartacea”, tutto il
personale Ata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. A differenza
dl personale docente, per il personale Ata non opera il blocco previsto
dalla L. 124/99 nei confronti dei neo-assunti.
• Scade il 22 marzo 2010
• Si possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di
domande. Una per trasferirsi all’interno della provincia di titolarità ed
un’altra per trasferirsi in una provincia diversa. Questa seconda prevale
su quella provinciale. Poi si può fare anche (o solo) domanda per il
passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande,
avendone i titoli) all’interno dell’area nell’ambito della provincia di
titolarità ed infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo,
ma per una provincia diversa (mobilità professionale). La domanda di
passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le altre richieste.
Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un’area ad un’altra sia
all’interno del proprio istituto che in altri, debbono sempre presentare
domanda di trasferimento. Ai fini della mobilità professionale del
personale Ata conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla
data di sottoscrizione dell’ultimo Ccnl, e cioè alla data del 29 novembre
2007;
• Alla domanda si allega:
o la dichiarazione dei servizi (allegato D),
o l’eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
o la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle
idoneità conseguite in concorsi per posti di personale Ata;
o per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare il possesso del
titolo di studio previsto. Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice
• Le preferenze si esprimono utilizzando i codici delle scuole sede di
organico ata e/o i codici sintetici (comuni, distretti e provincia) dei
bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di
qualsiasi ordine di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell’infanzia)
e sono validi per tutte le tipologie di scuole.
TRATTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO
• Si può perdere posto perché nella nuova tabella organica definita
dall’amministrazione è possibile che ci sia un minore numero di posti del
proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti in
meno deve essere ricollocato in altra scuola dello stesso comune o
comunque in altri comuni della stessa provincia. I tempi sono sempre
successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di
mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto
per l’anno seguente. Il personale entro 5 giorni dalla comunicazione di
perdente posto è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri,
per non essere penalizzato.
• Raccomandazioni. E’ opportuno che gli interessati seguano tutte le
operazioni di competenza del dirigente e controllino bene il proprio
www.flcgil.it 14
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
punteggio (consultando la tabella di valutazione del servizio e dei vari
titoli allegata al contratto) e quello attribuito ai colleghi direttamente
coinvolti. Se ci sono errori si deve presentare al capo d’istituto reclamo
circostanziato entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Il
capo d’istituto lo esamina entro i successivi 10 giorni e, se ritiene il
reclamo fondato, provvede a correggere. Per il reclamo vedere fac-simile
allegato. Su tutte le controversie riguardanti la mobilità gli interessati
possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 12
del contratto mobilità. In alternativa si può esperire il tentativo di
conciliazione previsto dall’art. 65 e seguenti del D.lvo 165/01, presso
l’Ufficio Provinciale del Lavoro (UPL).
• Sequenza delle operazioni:
a)- formulazione della graduatoria interna entro i successivi 15 gg dalla
scadenza delle domande di mobilità da cui deve risultare la data di nascita
ed i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenza di famiglia,
titoli generali, ecc…) e pubblicazione all’albo della scuola. Nel formularle si
prendono in considerazione servizi e titoli in possesso alla data di scadenza
delle domande di trasferimento (quindi entro il 22 marzo 2010), comprese
le eventuali situazioni intervenute di handicap. In questo caso sono prese in
considerazione sempre se acquisite alla data di scadenza ordinaria dei
trasferimenti.
b)- Pubblicazione poi della nuova tabella organica inviata
dall’amministrazione competente e suddivisa per profilo in caso di esubero.
La competenza è del dirigente scolastico.
c)- individuazione dei perdenti posto. Preliminarmente sono individuati i
perdenti posto tra i titolari entrati a far parte dell’organico dal 1 settembre
dell’anno in corso per mobilità volontaria e poi tra quelli titolari dagli anni
precedenti o che sono stati trasferiti d’ufficio dal primo settembre. Per gli
assistenti tecnici l’individuazione dell’esubero avviene in relazione a
ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce
di una delle precedenze di cui ai punti I, II, V e VII dell’art. 7 (vedi scheda
specifica), a meno che il numero dei perdenti posto è tale da rendere
necessario ricorrere anche a lui. Qualora la scuola di titolarità sia in comune
diverso da quello dell’assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di
trasferimento volontaria per avere diritto all’esclusione dalla graduatoria
interna e non essere individuati perdenti posto.
d)- comunicazione agli interessati della posizione di esubero con invito a
presentare domanda di trasferimento entro 5 giorni per essere riammessi
alla mobilità. Nel caso in cui sia già stata presentata una domanda
volontaria, la nuova sostituisce la precedente. Se non si presenta alcuna
domanda (non è un obbligo) i dati saranno comunicati direttamente dalla
scuola e si verrà comunque trasferiti d’ufficio.
e)- Presentazione della domanda come perdente posto per avere
assegnata una nuova scuola tra quelle scelte. Con la presentazione della
domanda sì evita che sia l’amministrazione ad assegnarla d’ufficio in base a
criteri di viciniorità all’attuale scuola. Attenzione: se ci si vuole avvalere
del diritto a rientrare nella scuola attuale con precedenza nei
successivi 6 anni, mantenendo anche il punteggio della continuità, è
obbligatorio presentare domanda di trasferimento “condizionata”.
www.flcgil.it 15
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera
eventualmente presentata in precedenza. Il perdente posto si muove come
tutti gli altri e senza alcun diritto in più per le preferenze espresse. Solo se
non ottiene nessuna delle preferenze espresse, viene trasferito d’ufficio
nelle altre scuole prima nel comune e poi in provincia nei comini viciniori
con precedenza alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.
Il perdente posto che presenta domanda condizionata e che intende
indicare tra le preferenze anche scuole di altri comuni, è obbligato ad
esprimere, prima di questa preferenze, il codice dell’intero comune (o
distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena
l’annullamento di queste altre preferenze. Attenzione! Qualora si indichino
anche preferenze per scuole di altri comuni può capitare di essere trasferiti
in una qualsiasi di queste scuole indicate ed anche se più lontane e
successive nell’ordine di preferenza. Questo accade quando un altro
perdente posto, anche con un minore punteggio, debba essere trasferito in
una sede viciniore, non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non
è detto che, indicare anche più scuole di altri comuni, sia alla fine
vantaggioso!
www.flcgil.it 16
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
FAC- SIMILE RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA (ATA)
(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l’individuazione del
soprannumerario)
Al Dirigente Scolastico _________________
Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d’istituto per l’individuazione dei
soprannumerari.
Il/La sottoscritto/a __________________________ nato/a a _____________
il ____________ residente a _____________________ in via/piazza
_____________ n. ____ , in qualità di ____________________________ in
servizio presso la scuola/istituto/circolo __________ di ___________ presa
visione della graduatoria interna per l’individuazione dei soprannumerari
pubblicata all’albo della scuola il _________,
propone reclamo
avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della
graduatoria interna d’istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.
___________ lì ____________ (firma) _______________________
www.flcgil.it 17
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
Schede allegate.
Allegato 1 – Chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi nelle
graduatorie interne per i docenti.
– Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati
secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione
allegata al contratto e con riferimento alla data di scadenza per la
presentazione delle domande volontarie.
– Nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento al
coniuge o alla famiglia” è valutabile solo quando la scuola di
titolarità è nello stesso comune di residenza del coniuge o del
familiare. Questo punteggio spetta anche quando nel comune di
ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili
(ovvero che non comprendono l’insegnamento del richiedente) e lo
stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. I docenti della scuola
dell’infanzia e primaria, titolari di organico funzionale, hanno titolo
a vedersi attribuito tale punteggio nel caso in cui l’unico plesso
presente nel comune di residenza dei familiari faccia parte dello
stesso organico funzionale in cui si è titolari.
– Valutazione del servizio. Il servizio prestato nel ruolo attuale
vale 6 punti l’anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina
e con l’esclusione dell’anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo
di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di
provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al
contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel
ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un
passaggio di ruolo), vale 3 punti l’anno. Sono da considerare
diversi rispettivamente i ruoli della scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei
diplomati nell’ambito del secondo grado. A fini delle graduatorie
interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al pre-ruolo
(e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui
dall’infanzia/primaria si sia transitati nella secondaria di 1° e 2°
grado (o viceversa). Il periodo relativo ad una retrodatazione
giuridica della nomina vale 6 punti l’anno se coperto da effettivo
servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o
se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l’anno. Per il
servizio pre-ruolo spettano 3 punti l’anno, se prestato per almeno
180 giorni, ma solo per i primi 4 anni (a differenza della mobilità
volontaria dove tutti gli anni valgono 3 punti), mentre oltre i primi
4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l’anno). Il punteggio per il
servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede
la mobilità nell’ambito di (o per) tale tipologia di posto, oppure vale
doppio ai fini della graduatoria di perdente posto su sostegno.
– Servizio continuativo. Spettano 2 punti l’anno (con esclusione
dell’anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella
scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità
nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite
www.flcgil.it 18
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria (vedi nota 5-
bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall’anno successivo a
quello di servizio nella scuola (non si valuta mai l’anno in corso).
Inoltre, se per tre anni non si è presentata affatto domanda di
trasferimento o passaggio provinciale, al termine del triennio (e per
gli anni successivi) si ha diritto all’attribuzione “una tantum” di 10
punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il docente deve
avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni
consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha
presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è
stata introdotta a partire dai trasferimenti per l’anno scolastico
2000-2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a
decorrere da tale anno, e fino all’anno scolastico 2007-2008. NB:
quindi, a far data dalla mobilità per l’anno scolastico 2006-2007
non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus
dei 10 punti, né sarà più possibile in futuro. L’interessato deve
dichiarare in specifico allegato all’OM gli anni consecutivi in cui non
ha presentato la domanda. Non si ha più diritto al suddetto
punteggio “una tantum” (i 10 punti) qualora si sia ottenuto, a
seguito di domanda volontaria, un trasferimento o un passaggio o
una assegnazione provvisoria in ambito provinciale. I docenti
trasferiti d’ufficio nel sessennio che hanno sempre richiesto di
rientrare e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della
continuità anche per gli anni che hanno prestato servizio in altre
scuole (nei 6 anni possibili come limite temporale massimo). Nella
scuola primaria dall’a.s. 1998/99 (mentre nella scuola dell’infanzia
e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall’a.s.
1999/00), l’introduzione dell’organico funzionale non costituisce
(da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio
prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto
precedentemente all’introduzione dell’organico funzionale tra plessi
dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha
interrotto la continuità. Per gli anni antecedenti al servizio prestato
nell’attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta
1 punto l’anno per tutto il servizio prestato in scuole dell’attuale
comune (sede) senza interruzione di continuità (NB: tale punteggio
di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l’attuale
scuola e dunque non è cumulabile a quello di continuità nella
scuola per lo stesso anno). Inoltre la continuità è riconosciuta
anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola
per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, puerperio,
servizio di leva, mandato politico e amministrativo, comandi,
esoneri sindacali, al CNPI, incarico di presidenza, partecipazione a
commissioni di concorso, dimensionamento della scuola,
utilizzazione sul sostegno, utilizzazione degli insegnanti della scuola
primaria, anche in altra sede, sull’insegnamento della lingua
straniera. La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito
di assegnazione provvisoria volontaria (o di precedente
trasferimento annuale volontario) e dall’esonero dall’insegnamento
www.flcgil.it 19
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
per motivi di studio a seguito di borse di studio (ad es. dottorato di
ricerca) concesso a norma della L. 476/84 (vedi note comuni) o del
contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo
determinato ai sensi dell’art. 36 del Ccnl/07 interrompe la
continuità, se di durata superiore ai 180 gg l’anno.
– Chiarimenti sul punteggio per le esigenze di famiglia: si
valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data
di scadenza della domanda ad eccezione dell’età dei figli, per i quali
fa riferimento la data del 31 dicembre dell’anno per cui si
effettuano i trasferimenti stessi. Quindi si valutano i figli che
compiono i 6 o i 18 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno
in cui si fanno i trasferimenti. La residenza del coniuge, dei genitori
o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del
familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. La cura e
l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali,
tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e
permanentemente inabile al lavoro deve essere documentata.
Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o
difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta o permanente
impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia
autenticata da parte dell’Asl o dalle commissioni sanitarie
provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con
certificato dell’istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure
continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede
dell’istituto di cura deve essere documentato dall’ente pubblico
ospedaliero o dalla Asl o dall’ufficiale sanitario o da un medico
militare. L’interessato inoltre dovrà comprovare con apposita
dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può
essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento
e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di
titolarità. Per i figli tossicodipendenti l’attuazione del programma
terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con
dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica.
– Chiarimenti sulla valutazione dei titoli generali. Si valutano se
in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del
superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti
per l’immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il
superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o
grado/livello superiore a prescindere se poi l’immissione in ruolo
sia avvenuta per effetto o meno del concorso. Quindi non è
necessaria l’inclusione in graduatoria di merito. I gradi sono
rispettivamente: materna, elementare, media e secondo grado
(nota 1 alle tabelle e nota 10). Il concorso a posti di personale
educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola
primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed
ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece
altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparto
diverso dalla scuola. Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di
concorso, o la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del
www.flcgil.it 20
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
conseguimento dell’abilitazione non danno diritto a punteggio. Le
specializzazioni post-universitarie valgono solo se attinenti l’ambito
delle scienze dell’educazione e/o delle discipline insegnate. Idem
per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari
dei corsi di perfezionamento. In caso di corsi conseguiti in
contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta
uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno
biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono
assimilati ai corsi di specializzazione. Non si valuta il titolo di
specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno né i titoli
rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per
l’accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente
aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in
scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità o
inferiore, in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12). La somma
complessiva dei punteggi relativi a tali titoli non può superare i 10
punti.
Documentazione per la graduatoria interna: valgono le stessa regole
generali dei trasferimenti. Ad eccezione della certificazione medica, si può
dichiarare tutto. La scuola è tenuta a porre in essere idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Allegato 2 – Chiarimenti sull’attribuzione dei punteggi al personale Ata
nelle graduatorie interne
– per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di
valutazione allegata al contratto (vedi scheda allegata);
– il servizio si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione
delle domande;
– nelle graduatorie interne il punteggio per il “ricongiungimento al
coniuge” o alla famiglia è valutabile solo quando la scuola di
titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La
valutazione del punteggio del coniuge, che si configura in sostanza
come esigenza di “non allontanamento”, spetta anche quando nel
comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad
esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori
compresi nell’area).
– Il punteggio della continuità (8 punti l’anno fino al 5° anno e 12
oltre il 5° anno) spetta per il servizio prestato nello stesso profilo
rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti,
rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l’anno). Il
punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli
stessi anni, con quello sul comune (sede). Inoltre, se per tre anni
non si è presentata affatto domanda di trasferimento o passaggio
provinciale, al termine del triennio si ha diritto all’attribuzione “una
tantum” di 40 punti in più. Perché ciò si sia potuto realizzare il
lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per
www.flcgil.it 21
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in
cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale
norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l’anno
scolastico 2000-2001 e quindi si considera utile un triennio
qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all’anno scolastico 2007-
2008. NB: quindi, a far data dalla mobilità per l’anno scolastico
2006-2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per
maturare il bonus dei 40 punti, né sarà più possibile in futuro. Il
suddetto punteggio “una tantum” (i 40 punti) si è perso qualora si
sia ottenuto un trasferimento o un passaggio o una assegnazione
provvisoria volontaria in ambito provinciale;
– la residenza del coniuge, dei genitori o dei figli va documentata con
certificato di residenza a nome del familiare oppure con
dichiarazione personale sostitutiva in cui va indicata la data di
decorrenza. La cura e l’assistenza di figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore
totalmente e permanentemente inabile al lavoro deve essere
documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di
infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e
permanente impossibilità di lavorare, va documentata con
certificazione o copia autenticata da parte dell’Asl o dalle
commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve
essere documentato con certificato rilasciato dall’istituto di cura. Il
bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare di
necessità la residenza nella sede dell’istituto di cura deve essere
documentato dall’ente pubblico ospedaliero o dalla Asl o
dall’ufficiale sanitario o da un medico militare. L’interessato inoltre
dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il
figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel
comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria
interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli
tossicodipendenti l’attuazione del programma terapeutico e socio-
riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico
di fiducia o della struttura pubblica.
– Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami
per l’accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente
al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali
ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il
possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a
quello di appartenenza.
Per la documentazione valgono le stesse modalità dei trasferimenti volontari.
Tutto può essere dichiarato ad eccezione delle certificazioni mediche, le quali
vanno presentata in originale o in copia autenticata.
www.flcgil.it 22
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
Allegato 3
Il sistema comune delle precedenze (art. 7)
Ha diritto ad una precedenza (nell’ordine):
– il personale non vedente ed emodializzato;
– il personale trasferito d’ufficio nell’ultimo quinquennio e che
richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale
precedenza spetta a condizione che nel quinquennio si sia richiesto
sempre di rientrare e che si esprima come prima preferenza la
scuola o circolo dove si era titolari oppure una preferenza sintetica
(comune o distretto) che la comprenda;
– il personale con disabilità di cui all’art. 21 della L. 104/92 e
personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per
gravi patologie;
– il personale trasferito d’ufficio nell’ultimo sessennio e richiedente il
rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non ci
sia posto nella scuola precedente;
– il personale che presta assistenza al coniuge, al figlio o al genitore
con disabilità ai sensi dell’art. 33 della L. 104/92. In caso di
genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a
condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza
per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o
comunque l’unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare
assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare la suddetta
condizione. La convivenza da parte del richiedente con il genitore
disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza
rispetto agli altri fratelli/sorelle e in questo caso non serve alcuna
dichiarazione da parte di questi ultimi. Analoga precedenza è
riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella
convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o
comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché
totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori
va documentato;
– il personale coniuge di militare o di categoria equiparata;
– il personale che ricopre cariche pubbliche nella amministrazioni
degli Enti locali per l’intera durata del mandato. Al termine dello
stesso, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della
relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità.
Si diventa soprannumerari in quella scuola se il posto non c’è più.
www.flcgil.it 23
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
Allegato 4
Le precedenza legge 104/92
CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONI NECESSARIE
Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda
di trasferimento.
In particolare:
– lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande
via web) con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle
commissioni mediche di cui all’art. 4 della legge 104/92. Il grado di
invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a
quella relativa alla L. 104, qualora in quest’ultima non sia indicato.
– nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 90 giorni dalla
richiesta di visita medica, la situazione di disabilità può essere documentata
in via provvisoria con certificazione rilasciata dal medico dell’A.S.L.
specialista nella patologia denunciata ai sensi dell’art. 2, comma 2, del
D.L. 27/8/93, n. 324 , convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n.
423 e con espresso riferimento che sono trascorsi 90 giorni dalla
presentazione della relativa domanda.
– l’accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all’emissione
dell’accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui
all’art. 4 della legge 104/92; l’accertamento definitivo deve essere
presentato entro 10 giorni da parte dell’interessato.
– la certificazione relativa all’invalidità civile, da sola, non verrà presa
in considerazione, perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (le
certificazioni relative all’invalidità e quelle relative all’accertamento
dell’handicap sono distinte.)
– per avvalersi dell’art. 21 della legge 104/92, è necessario che nella
certificazione medica, relativa all’handicap, sia indicato il grado di invalidità
superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda
e terza della tabella A di cui alla legge 10.8.50, n 648. E’ consentito
attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione.
– per avvalersi dell’art. 33 della legge 104/92, è necessario che nella
certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell’handicap e la
necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista
dall’art. 3, comma 3, della legge 104/92.
– il rapporto di ascendenza / discendenza / coniugio con il soggetto
disabile deve essere comprovato mediante lo stato di famiglia (oppure:
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle
disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003);
– il mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti
specializzati deve essere comprovato mediante la dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni
contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti
A.S.L.);
– lo svolgimento di attività di assistenza con carattere continuativo
ed esclusivo a favore del disabile deve essere comprovato mediante
www.flcgil.it 24
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi sempre delle
disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
– qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto
documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare
assistenza. La mancanza poi di altri figli in grado oggettivamente di
assistere l’handicappato, deve essere comprovata mediante presentazione
dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria
responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445
del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in
cui si attesta di essere l’unico figlio/a in grado di provvedere a tale
assistenza continuativa ed esclusiva in quanto non vi sono altri
fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. E’
obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun
fratello e/o sorella. La convivenza del solo figlio richiedente con il genitore
disabile (da autocertificare) dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli
altri fratelli/sorelle e, in questo caso, non è necessario allegare alcuna
autodichiarazione da parte di questi ultimi.
– La precedenza di cui all’art. 33 della L. 104 è riconosciuta anche al
lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui
entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di
prestare assistenza perché totalmente inabili. In questo caso lo stato di
inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.
Il personale ha l’obbligo di comunicare all’ufficio, prima dell’inizio
delle operazioni di mobilità, la cessazione di una delle condizioni sopra
citate dal momento che l’attività di assistenza deve “effettivamente
sussistere” fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione
al CED per avere diritto alla precedenza (o all’esclusione dalle
graduatorie per l’individuazione di perdenti posto).
MODALITA’ E CONDIZIONI PER IL TRASFERIMENTO
La precedenza dell’art. 33 della legge 104/92 può essere usufruita solo
nell’ambito e per la provincia in cui risiede l’handicappato assistito. In caso di
trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all’assistenza a
coniuge e figlio, mentre ai genitori si applica nella mobilità annuale.
Pertanto, il personale deve indicare come prima preferenza il relativo
comune di domicilio oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel
predetto comune. Per poter esprime preferenze anche di altri comuni è
obbligatorio indicare prima di queste la preferenza per l’intero comune di
assistenza, pena l’annullamento delle altre preferenze.
www.flcgil.it 25
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
Allegato 5
MODELLO FAC SIMILE di dichiarazione
(da rilasciare su carta semplice)
DICHIARAZIONE PERSONALE
Al Dirigente Scolastico _______________________
_l_ sottoscritt_ _______________________ nat_ a _____________ il _________ in servizio
per l’a.s. ____ presso __________________ dichiara sotto la propria responsabilità, a norma
delle disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003, che:
– il proprio stato civile è il seguente: ______________ (es. celibe, nubile, coniugat_, vedov_,
divorziat_, separato/a legalmente con sentenza del_______ ovvero consensualmente con atto
omologato dal tribunale il ______);
– il/la sig. ____________________ nat_ a _______________ il _______ è residente in
________________ via ______________________ n. _____ dal ___________ ed ha il
seguente grado di parentela col dichiarante: _______________ (coniuge, figlio/a, genitore).
– ha figli minorenni: (l’età è riferita al 31/12 dell’anno in cui si effettuano i trasferimenti.)
1) _____________________ nat_ a _________________ il _________
2) _____________________ nat_ a _________________ il _________
ecc….
– ha figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro; (1)
– che _l_ figli_, coniuge, genitore può essere assistito solo nel comune di ______________ in
quanto nella sede di titolarità non esistono strutture (2), non è ricoverato a tempo pieno
presso istituti specializzati ed è bisognoso di assistenza continuativa;
– ha conseguito n. ___ promozioni per merito distinto;
– ha superato un pubblico concorso per esami per il ruolo del personale docente (o
responsabile amm.vo o idoneità in concorsi per gli Ata) delle scuole ____________ (nella
secondaria: per la cl. di conc. ________) indetto nell’anno ____ nella provincia/regione
____________ (aggiungere preferibilmente: avendo riportato le seguenti votazioni:
scritto____, orale _____ e totale ____)
– (anche se già previsto nell’allegato F, per i perdenti posto trasferiti d’ufficio nell’ultimo
sessennio che intendono avvalersi della precedenza al rientro nella scuola di precedente
titolarità, si “consiglia” di aggiungere nella presente dichiarazione) di essere stato trasferit_
d’ufficio (oppure a domanda condizionata) per il corrente anno scolastico (oppure: nell’ultimo
sessennio) dalla scuola ____________ perché soprannumerario (e di aver chiesto e non
ottenuto il trasferimento negli anni precedenti); (3)
In fede.
_____________ lì __________ Firma _________________________________
NOTE:
1) documentare con certificato della ASL;
2) documentare con certificato dell’istituto di cura o ospedale o USL o ufficiale sanitario o medico militare, da cui
risulti la necessità di cure continuative. (Tale dichiarazione serve per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo).
3) Per usufruire della precedenza, oltre che riportare la scuola da cui si è stati trasferiti nell’apposita casella, si deve
riportare la stessa come prima preferenza oppure utilizzare una preferenza zonale che la comprenda.
NB: – le specializzazioni o perfezionamenti, i diplomi di laurea, ecc…vanno documentati (anche con fotocopia
autenticata) oppure possono essere dichiarati, con tutti gli estremi di riferimento, la durata del corso e gli eventuali
esami sostenuti;
– in caso di domanda di passaggio di cattedra e/o di ruolo, è possibile aggiungere nella dichiarazione (in alternativa
alla relativa documentazione) il possesso della specifica abilitazione e gli estremi con cui la stessa è stata conseguita;
– se ci si avvale di una delle precedenze previste dall’art. 7 del contratto, occorre documentare o dichiarare (solo per
le certificazioni mediche c’è l’obbligo alla documentazione) il possesso del relativo requisito.
www.flcgil.it 26
Mobilità del personale della scuola a.s. 2010-2011
DICHIARAZIONE PER FRUIRE DELLA PRECEDENZA L. 104/92
Per usufruirne, occorre allegare alla domanda di trasferimento (oltre alla certificazione
medica dell’handicap) la seguente dichiarazione:
Al Dirigente Scolastico _______________________
Il /La sottoscritt__ ___________________________ docente (o personale ATA)
di ruolo nella scuola o istituto _______________________________ aspirante al
trasferimento per l’anno scolastico ________, avendo chiesto di beneficiare della
precedenza prevista dall’art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR n. 445
del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003:
– di prestare assistenza in via continuativa ed esclusiva al sig.__
__________________________________ (precisare il grado di parentela);
– che il/la sig__ ______________________________ non è ricoverato/a a tempo
pieno presso istituti di cura;
– (in caso di assistenza a genitore disabile grave) che non vi è il coniuge, né vi sono
altri fratelli/sorelle, oltre al /alla sottoscritto/a, idoneo/a a prestare assistenza perché
__________________________________________ (motivare) e pertanto di essere
l’unico/a membro della famiglia in grado di provvedere a ciò;
– (in caso di assistenza a fratello/sorella disabile grave) che i propri genitori sono
scomparsi (ovvero) che i propri genitori non sono in grado di prestare assistenza
perché totalmente inabili. Al fine di attestare tale stato si allega specifica
certificazione di invalidità.
Il sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, e comunque non
oltre il 10° giorno antecedente il termine ultimo di comunicazione al CED, ogni
variazione dell’attuale situazione.
In fede.
____________ lì _____________ Firma _________________________________
Note: è obbligatorio attestare lo stato di handicap con specifica certificazione medica rilasciata
dalla competente ASL ed esprimere come prima preferenza il relativo comune di residenza
oppure singole istituzioni scolastiche comprese nel predetto comune, che in ogni caso deve
essere espresso dopo le singole preferenze. Va documentata anche l’impossibilità
dell’assistenza da parte del coniuge.
N.B. Nel caso in cui il richiedente non sia l’unico/a figlio/a che conviva con il
genitore disabile (situazione da autocertificare) e ci siano altri fratelli/sorelle
occorre che ciascuno di questi dichiari (o documenti) che non si è in grado di
prestare assistenza continuativa per motivi esclusivamente oggettivi. Pertanto ogni
altro fratello/sorella membro della famiglia dovrà presentare la seguente
dichiarazione:
Al Dirigente Scolastico _______________________
Il /la/le sottoscritt_ ____________________________________ (specificare la
relazione di parentela) __________________ del/la sig._______________________
(familiare disabile) dichiara/dichiarano, sotto la propria responsabilità, ai sensi delle
disposizioni contenute nel DPR n. 445 del 28-12-2000, come integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003, di non essere nelle condizioni di prestare assistenza
continuativa al familiare disabile, per i seguenti motivi
________________________________________________ e pertanto di non
avvalersi dei benefici previsti nell’art. 33 della legge 104/92 e di non essersene
avvalso/a/e/i in precedenza.
In fede.
____________ lì _____________ Firma _________________________________
www.flcgil.it 27